La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5565 del 3 marzo 2025, ha delineato i requisiti per la configurazione di una transazione novativa. Affinché tale transazione si realizzi, devono coesistere due elementi distinti: uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva.
Sul piano oggettivo, è indispensabile che le parti, con l'intento di risolvere o prevenire una controversia, abbiano concordato una rinuncia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese. Questa rinuncia deve essere finalizzata a modificare e ad estinguere la precedente situazione negoziale, instaurandone una nuova che sia obiettivamente incompatibile con il rapporto originario.
Sul piano soggettivo, è richiesta un'inequivocabile manifestazione della volontà delle parti in tal senso. Ciò significa che esse devono aver palesato chiaramente l'intenzione di stabilire tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello preesistente, conferendo a tale volontà una forma e un contenuto adeguati.




