Inammissibilità Appello: Requisiti Ricorso Cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 febbraio 2025| n. 2649.

Inammissibilità Appello: Requisiti Ricorso Cassazione

Massima: In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’articolo 342 del Cpc, integrante error in procedendo, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, del Cpc, che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza Cedu del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.(Nella specie, il ricorrente, ha osservato la Suprema Corte, si limita genericamente a rinviare all’atto di appello e neppure spiega per quali motivi, ovvero sotto quali profili, l’impugnazione della controparte avrebbe dovuto essere considerata inammissibile per violazione dell’articolo 342 del Cpc).

Ordinanza|4 febbraio 2025| n. 2649. Inammissibilità Appello: Requisiti Ricorso Cassazione

Integrale

Tag/parola chiave: RICORSO – Ricorso in Cassazione – Motivi – Inammissibilità dell’appello – Esame diretto atti del giudizio – Ammissibilità del motivo – Necessità – Conseguenze – Fattispecie. (Cpc, articoli 342, 360 e 366)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Relatore

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13034/2022 R.G. proposto da:

Di.Ca., elettivamente domiciliato in Roma, via Fe.N., presso lo studio dell’avvocato VA.MA., rappresentato e difeso dall’avvocato MA.MA. (Ma.Ma.) giusta procura speciale in calce al ricorso.

-ricorrente-

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via IV.No., presso lo studio dell’avvocato RO.AN. (A.Ro.) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CR.LE. (L.Cr.) giusta procura speciale in calce al controricorso.

-controricorrente –

nonchè contro

UN.AS. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via De.Fo., presso lo studio dell’avvocato AL.FA., rappresentata e difesa dall’avvocato GR.AN. (An.Gr.), giusta procura speciale allegata al controricorso.

-controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 322/2022 depositata il 26/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

Inammissibilità Appello: Requisiti Ricorso Cassazione

FATTI DI CAUSA

1. Di.Ca. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la Fo.As. Sai Spa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, deducendo che il giorno 12 agosto 2010, nel recarsi al lavoro alla guida del proprio motociclo, veniva urtato da un furgone bianco, non identificato, in quanto il suo conducente si allontanava repentinamente, perdendo così il controllo del mezzo e rovinando al suolo.

Chiedeva pertanto la condanna di Fo.Sa. al risarcimento del danno differenziale rispetto a quanto erogatogli dall’Inail, che aveva ammesso il caso alla tutela indennitaria trattandosi di infortunio in itinere.

Parallelamente, l’Inail instaurava un autonomo giudizio nei confronti di Fo.Sa., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia, esercitando l’azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ.

1.1. Riuniti i giudizi, con sentenza n. 3667 del 5 luglio 2017 il Tribunale di Palermo accoglieva entrambe le domande e, per l’effetto, condannava Fo.Sa. sia al risarcimento in favore del Di.Ca. del danno differenziale, che al rimborso in favore dell’Inali del costo dell’infortunio.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inail, che si doleva del mancato accoglimento della domanda di aggiornamento del costo dell’infortunio proposta al momento della redazione delle note conclusive.

Si costituiva UN.AS. Spa (già Fo.Sa. Spa), resistendo al gravame e proponendo appello incidentale, con cui contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro, l’accertamento delle responsabilità nonché l’effettiva esistenza dei presupposti per l’azione di surroga da parte dell’Inail ed infine, in via gradata, l’ammontare degli importi liquidati sia al danneggiato sia all’Inail.

2.1. Con sentenza n. 322/2022 del 26 febbraio 2022 la Corte di Appello di Palermo accoglieva l’appello proposto da Un., sul rilievo della “mancata prova dell’investimento per colpa di un furgone non identificato”; per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava sia la domanda risarcitoria del Di.Ca. sia la domanda di surroga proposta dall’Inail, condannando i medesimi a restituire quanto rispettivamente avevano ricevuto dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza di prime cure.

3. Avverso la predetta sentenza d’appello Di.Ca. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso Un. Spa

L’Inail ha depositato controricorso in cui espressamente deduce: “L’Inail, pur non avendo interesse a resistere al ricorso dell’infortunato, intende notificare il presente controricorso per partecipare al giudizio di legittimità e conoscerne l’esito”.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Omessa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 327 cod. proc. civ.; in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; il tutto in riferimento a quanto previsto dall’art. 360, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.”.

Lamenta che la corte di merito ha omesso di dichiarare inammissibile, per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., l’appello principale dell’Inail e, conseguentemente, ha omesso di considerare privo di efficacia, in quanto tardivo, l’appello incidentale proposto da Un., ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ.

Deduce inoltre che alla medesima conclusione – di inammissibilità derivata dell’appello incidentale tardivo- la corte di merito sarebbe potuta pervenire rilevando l’inammissibilità dell’appello principale dell’Inail, totalmente vittoriosa in primo grado, per difetto di interesse ad impugnare.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza” (Cass., 04/02/2022, n. 3612; Cass., 06/09/2021, n. 24048).

Il ricorrente, invece, si limita genericamente a rinviare all’atto di appello e neppure spiega per quali motivi, ovvero sotto quali profili, l’impugnazione dell’Inail avrebbe dovuto essere considerata inammissibile per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.

Altrettanto genericamente il ricorrente prospetta il difetto di interesse ad impugnare dell’Inail, dato che omette di trascrivere, o perlomeno di sinteticamente riportare, il contenuto dell’appello dalla medesima proposto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ. e lett. A dell’art. 283 D.Lgs. 209/2005, nonché dell’art. 2697 cod. civ. in riferimento a quanto previsto dall’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.”.

Lamenta la violazione dell’art. 2700 cod. civ. per avere la corte di merito attribuito prevalente valenza probatoria al verbale della polizia municipale intervenuta nell’occorso, che era invece stato annullato dal giudice di pace.

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2.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente censura soltanto un isolato passaggio motivazionale dell’impugnata sentenza (svolto a p. 9), senza considerare che la motivazione è più ampia, e fa riferimento sia alla difformità tra la assunta testimonianza ed il contenuto dell’atto introduttivo (p. 8), sia alla inattendibilità del teste escusso (pp. 6 e 7), sia alla totale mancanza di fotografie del mezzo incidentato.

Secondo costante orientamento di legittimità, quando la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, una delle quali non risulta impugnata ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale autonoma ratio decidendi, ciò priva di interesse il ricorrente dall’esame del proprio ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione non oggetto di censura (v. tra le tante Cass., 24/10/2023, n. 29542).

Inoltre, sotto la formale invocazione della violazione di legge, il ricorrente sollecita a questa Corte il riesame del fatto e della prova, invece precluso in sede di legittimità, a mente del granitico orientamento secondo cui “La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento” (tra le tantissime, v. Cass., 13/01/2003, n. 322; Cass., 18/05/2006, n. 11660; Cass., 26/01/2005, n. 1414), dato che resta riservato al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 22/11/2023, n. 32505; Cass., 23/04/2024, n. 10927).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. con riferimento alla statuizione sulle spese, in riferimento a quanto previsto dall’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”.

Lamenta di essere stato condannato al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio e deduce che tale statuizione “dovrà essere riformata in esito all’accoglimento in tutto o in parte delle superiori censure”.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto “non motivo”.

Non svolge alcuna censura all’impugnata sentenza, ma si limita a far riferimento all’accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione dedotti, evenienza, questa, che peraltro neppure si è verificata.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti della controricorrente UN.AS. Spa

Non è invece luogo a provvedere in relazione alla posizione dell’Inail, che non ha svolto attività difensiva.

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P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente UN.AS. Spa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025.

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