Spese legali: distrazione omessa, correzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 febbraio 2025| n. 2706.

Spese legali distrazione omessa e correzione

Massima: In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Ordinanza|4 febbraio 2025| n. 2706. Spese legali distrazione omessa e correzione

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Spese giudiziali civili – Distrazione delle spese – Richiesta presentata dal difensore – Omessa pronuncia – Rimedio esperibile – Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante – Esclusione – Procedimento di correzione – Artt. 287 e 288 c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente aggiunto

Dott. MANNA Felice – Presidente di sezione

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente di sezione

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente di sezione

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere Rel.

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19659/2023 R.G.

proposto da

avv. Le.Ma., già difensore di GC. Srl

– ricorrente –

COMUNE ACI CASTELLO

– intimato –

Per la correzione di errore materiale incorso nell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10975/2023 depositata il 26/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale Carmelo Celentano che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Spese legali distrazione omessa e correzione

Ritenuto che:

l’avv. Le.Ma., difensore della G.C. Srl nel giudizio iscritto al n. 20125 del 2022, promosso nei suo confronti dal Comune di Aci Castello, definito dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 10975/2023, depositata il 26 aprile 2023, di rigetto del ricorso, ha chiesto la correzione dell’ordinanza, nella parte in cui, pur contenendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, omette di disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo a pag. 3 delle memorie del 10 marzo 2023;

nel ricorso con il quale fu sollecitata la correzione fu richiesto alle Sezioni Unite di provvedere inaudita altera parte ai sensi dell’art. 288 c.p.c.;

che con ordinanza interlocutoria in data 16 agosto 2024, le Sezioni Unite, condividendo i rilievi del Procuratore generale, hanno osservato che la decisione richiesta con l’istanza (integrazione dell’ordinanza di questa Corte n. 10975 del 2023 con l’ordine di distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario) non poteva essere assunta inaudita altera parte; che la causa è stata quindi rinviata all’udienza del 10 dicembre 2024, disponendo che l’istanza e il provvedimento di rinvio fossero comunicati alle parti a cura della cancelleria; che tale adempimento è stato curato;

che il ricorso va accolto: infatti, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 16037/2010; n. 12437/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024). In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione può essere accolta, atteso che nella memoria il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

Spese legali distrazione omessa e correzione

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 10975 del 2023, depositata il 26 aprile 2023, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 11, ultimo capoverso, dopo la frase “Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo” e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole “da distrarsi in favore del difensore del controricorrente avv. Le.Ma., che ne ha fatto richiesta.”; nel dispositivo, a pag. 6 dell’ordinanza, dopo il punto di interpunzione che segue al primo capoverso alle parole “accessori di legge” sia aggiunta la frase “Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del controricorrente avv. Le.Ma.”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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