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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2015, n. 22907. Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione ab intestato, per aver il de cuius disposto in vita dell’intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all’eventuale successivo esercizio dell’azione di riduzione, agisce in qualità di terzo e non nella veste di erede, qualità – necessaria ai fini della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario di cui all’art. 564 c.c., comma 1 – che egli acquista solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. Infatti, il legittimario totalmente pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dall’art. 564, comma 1, per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), ma non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 novembre 2015, n. 22907 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente – Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere – Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere – Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere – Dott. ORICCHIO Antonio –...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 5418. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti”. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, ove ne accerti l’illegittimità. Restano devolute, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Dunque, in conclusione, la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 5418   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2015, proposto da: Ma.Ga.,ed altri rappresentati e difesi dagli avvocati Gu.Ma. e Gu.Gr., con...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5409. Il ricorso all’azione di ottemperanza è ammissibile “anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza”. A norma dell’art. 114 c.p.a., è previsto che nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’art. 112 c.p.a., “il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza anche su richiesta del Commissario”. Orbene, da quanto esposto si evince che il ricorso “per ottenere chiarimenti” ha delle sue particolari specificità che conferiscono a tale strumento una natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza vera e propria. Invero, a prescindere da ogni altro profilo che pure contrassegna il giudicato, mentre l’azione di ottemperanza è esperita dalla parte già vittoriosa nel giudizio di cognizione o di altro giudizio ad essa equiparabile, ma richiede l’ottemperanza alle statuizioni rese nel giudizio di merito, il ricorso ex art. 112 c.p.a., comma 5°, consta di un’azione esecutiva di accertamento, finalizzata ad eliminare possibili incertezza nella fase di attuazione del rapporto processuale, definito con sentenza passata in giudicato

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5409 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8917 del 2014, proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 novembre 2015, n. 45268. In caso di atti sessuali reiterati nel tempo nei confronti di una persona affetta da grave ritardo mentale, la circostanza attenuante prevista dall’art. 609 bis ultimo comma c.p. per i casi di minore gravità non può essere esclusa sulla base della costatazione dei danni che la condotta ha cagionato ai rapporti familiari della persona offesa. Le relazioni interpersonali tra familiari costituiscono, invero, un aspetto irrilevante ed estraneo ai fini della concessione di questa diminuente speciale incentrata sulla tenuità della lesione arrecata al bene della libertà sessuale, rilevando a tale scopo unicamente il profilo personale della ridotta entità dei danni, anche psichici, subiti dalla persona offesa: se non sono vagliati questi aspetti, l’attenuante non può essere esclusa sulla base di altre valutazioni che non incidono sull’entità dell’offesa all’interesse protetto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 novembre 2015, n. 45268 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. MENGONI Enrico...