Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 12 novembre 2015, n. 45230 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. MICCOLI Grazi – rel. Consigliere Dott....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2015, n. 45190. Qualora sussistano i presupposti per l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata per consentire ai giudici di merito la valutazione conseguente. Nel caso in cui la Corte di cassazione ritenga, sulla scorta della sentenza impugnata, che i fatti contestati siano saldati dal vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tale circostanza è, di per sé, ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e, quindi, alla declaratoria di particolare tenuità del fatto, trattandosi di condotte abituali
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2015, n. 45190 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere Dott. LIGNOLA...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2015, n. 45184. Ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice di stalking, lo stato di ansia e di timore per la propria incolumità è da ravvisare allorquando il comportamento incriminato abbia avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, prescindendo da eventuali problemi pregressi sul piano psicologico di cui questa abbia sofferto
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2015, n. 45184 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. MICHELI Paolo...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2015, n. 22901. In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 novembre 2015, n. 22901 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. ABETE...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 novembre 2015, n. 46992. E’ responsabile ai sensi dell’art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l’agente il quale, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non rivestendo alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all’aggravamento dei rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell’evento, ancorché la condotta del cooperante in sé considerata appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l’adesione intenzionale dell’agente all’altrui azione negligente, imprudente o inesperta, assumendo così sulla sua azione il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell’altrui comportamento
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 26 novembre 2015, n. 46992 Ritenuto in fatto 1. – P.F., S.F., R.R: e P.C. I., tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lipari n. 45 del 10.6.2013...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 47282. Riconosciuta l’applicabilità della scriminante specifica di cui all’art. 598, primo comma, cod. pen. (“Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative”) al delitto previsto dall’art. 343 cod. pen. (“Oltraggio a un magistrato in udienza”), escludendo ogni distinzione a seconda che ii destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata (imputato; difensore; parte civile) o il pubblico Ministero. L’espresso orientamento muove dagli esiti interpretativi raggiunti dalla Corte di legittimità sui contenuti della scriminante dell’esercizio dei diritto di critica nei delitti contro l’onore, scriminante che come tale deve essere sostenuta dalla correttezza e dalla continenza delle espressioni utilizzate. Da siffatta premessa, la giurisprudenza di legittimità si è fatta portatrice della necessità che allorché la fattispecie contestata sia quella dell’oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 cod. pen.), le espressioni di dissenso portate all’operato di un magistrato dall’imputato, e più in generale da una parte privata, nel processo, siano scriminate dalla esimente speciale di cui all’art. 598, secondo comma, cod. pen., se rispettose del principio della continenza. Quest’ultimo resta in modo poi specifico contrassegnato, quanto a contenuti, dalla diretta ed immediata riferibilità dell’espressione utilizzata all’oggetto della controversia e dalla rilevanza funzionale della prima alle argomentazioni poste a fondamento della tesi prospettata dalla parte nel processo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 47282 Ritenuta in fatto 1. Con sentenza pronunciata in data 18.10.2013, la Corte di Appello di Trento, rigettando l’impugnazione proposta da A.B. avverso la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 09.07.2012, ha confermato la condanna dei prevenuto alla pena di un anno...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 novembre 2015, n. 44928. Il medico in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza, non può sindacare “a distanza” la valutazione del sanitario e sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza, ma deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. L’ urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formati, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell’alt. 328, comma 1 cod. pen, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all’effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell’intervento del medico
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sentenza 19 novembre 2015, n. 44928 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Domenico Carcano – Presidente – Angelo Costanzo Angelo Capozzi Ersilia Calvanese – Relatore – Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 novembre 2015, n. n. 24047. Lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall’art. 2110 c.c., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima, senza che – ove la detenzione concorra con il provvedimento di sospensione cautelare disposto dal datore di lavoro in pendenza del procedimento penale – possa essere invocato il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retri-butivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 novembre 2015, n. n. 24047 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli eredi di Pa.An. nei confronti della Cassa rurale e artigiana di Corigliano...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 ottobre 2015, n. 22008. La norma del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, contempla l’unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c.c., restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall’art. 808 c.p.c. Sicché la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 28 ottobre 2015, n. 22008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente – Dott. NAPPI Aniello – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – Dott. RAGONESI Francesco Antonio –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 27 novembre 2015 n. 24235. In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma primo, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 e. e, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2015, n. 24235 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza, qui impugnata, pubblicata il 20 febbraio 2014 la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha pronunciato sull’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a-, nei confronti di D.D. , avverso la sentenza del...