Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 27 novembre 2015, n. 24291

Svolgimento del processo

1.- Il Tribunale di Perugia accoglieva l’opposizione proposta da C. G. avverso il decreto con cui le era stato ingiunto di pagare alla sorella P. G. l’importo di euro 36.152,00 in base alla scrittura privata con la quale la prima si era dichiarata debitrice della seconda per conguaglio del maggior valore della proprietà acquistata dall’opponente.
Il tribunale riteneva che il conguaglio di cui alla scrittura de qua era relativa al valore degli immobili di cui la madre delle parti aveva trasferito la proprietà con distinti atti conclusi nella stessa data di cui alla predetta scrittura contestuale ad altre scritture con cui le parti in causa avevano assunto l’obbligo di accudire il fratello affetto da grave handicap: tali atti facevano intuire che i medesimi fossero diretti a costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritto relativi a una successione non ancora aperta. La decisione era confermata dalla Corte di appello territoriale con sentenza n. 302/10.
Premesso che la somma in questione si riferiva al conguaglio per il maggior valore degli immobili oggetto delle rispettive donazioni effettuate dalla madre alle figlie, secondo i Giudici di appello l’obbligazione era stata assunta dalla opponente in violazione del divieto dei patti successori, posto che la causa era da ravvisarsi nella rinuncia della medesima a fare valere l’eventuale lesione dei diritti di legittimaria dopo l’apertura della successione del genitore, per cui l’atto prodotto a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo era nullo.
2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P. G. sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso l’intimata.

Motivi della decisione

1.1. – L’ unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza laddove, nell’accogliere l’opposizione proposta da C., aveva ritenuto che la obbligazione di cui alla scrittura posta a base dell’opposto decreto ingiuntivo sarebbe stata assunta in violazione del divieto dei patti successori; deduce che nella specie non sarebbero ravvisabili( nè quelli istitutivi o
dispositivi o rinunciativi) posto che, in relazione agli atti di trasferimento degli immobili compiuti dalla madre a titolo di donazione, con la scrittura de qua era stato stabilito il conguaglio dovuto per il maggior valore dei beni avuti dall’opponente. Sostiene che l’atto de quo non conteneva alcuna rinuncia a fare valere la lesione dei diritti di legittimaria che andrebbe verificata al momento della morte della madre.
1.2. – Il motivo è fondato
occorre premettere che per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi.
Nella specie le parti si erano limitate a determinare il conguaglio che l’opponente assumeva dovuto a favore della sorella in relazione al maggior valore dei beni rispettivamente ricevuti ed acquistati , che la madre aveva loro trasferito in vita e non certo per il tempo della (futura) successione, di guisa che appare del tutto fuori luogo anche il riferimento alla regolamentazione di diritti che sarebbero loro derivanti per effetto della successione mortis causa alla madre. Ed invero, come si. e accennato, a stregua del tenore letterale della scrittura de qua, l’obbligazione assunta non conteneva alcuna rinuncia ai diritti spettanti sulla futura successione della madre quale legittimaria, per cui è da escludere la violazione del divieto dei patti successori, anche con riferimento a quelli dispositivi o rinunciativi: la rinuncia deve essere espressa in modo non equivoco anche considerando che, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al “de cuius” al momento della morte – al netto dei debiti — maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto,; pertanto, siffatta lesione intanto può configurarsi in quanto sia verificata con riferimento alla consistenza del patrimonio al momento della morte de de cuius, momento fino al quale esso può incrementarsi per successivi acquisti.
Inconferente è il richiamo, formulato nel controricorso dalla resistente, alla carenza di legittimazione della ricorrente a fare valere la simulazione relativa degli atti di trasferimento: nella specie, gli atti simulati (i trasferimenti dissimulanti donazioni) non sono posti a fondamento dell’azione proposta da P. (che si basa sull’atto ricognitivo del debito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo) quanto piuttosto sono antecedenti storici volti a ricostruire, alla luce di quando ex adverso dedotto con l’atto di opposizione, la causa debendi sottostante della scrittura de qua che era il conguaglio di danaro atto a compensare il maggior valore dei beni ricevuti da C..
il ricorso va accolto; la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese della presente. fase, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *