Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 12 novembre 2015, n. 45280

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Trieste in data 26/5/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. MENGONI Enrico;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/5/2015, il Tribunale del riesame di Trieste rigettava l’appello proposto dal (OMISSIS) e, per l’effetto, confermava l’ordinanza emessa dalla locale Corte di appello il 7/5/2015, con la quale era stata ribadita, a carico dello stesso, la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di violenza sessuale continuata aggravata.

2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge. Il Tribunale avrebbe confermato la misura con una motivazione del tutto stringata e priva di ogni riferimento ai requisiti di attualita’ e concretezza che debbono caratterizzare l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), specie a seguito della novella di cui alla Legge n. 47 del 2015. E specie, soprattutto, alla luce del tempo trascorso dall’esecuzione della misura (19/1/2012) e dai fatti contestati (fino all’estate del (OMISSIS)); in ordine ai quali, peraltro, la sentenza di condanna in appello e’ stata annullata con rinvio da questa Corte suprema in data 10/12/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.

L’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), come novellato dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita’), stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte – con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) – soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell’attualita’, ricavabili dalle specifiche modalita’ e circostanze del fatto e dalla personalita’ della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l’ulteriore precisazione – ancora introdotta dalla Legge n. 47 del 2015 – per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita’ dell’imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravita’ del titolo di reato per cui si procede.

La ratio dell’intervento legislativo (che, peraltro, investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro 4 , titolo 1 , da leggere tutte nella medesima ottica) deve esser individuata nell’avvertita necessita’ di richiedere al Giudice un maggior e piu’ compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali, quanto all’individuazione delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), in ordine alle quali, quindi, non risulta piu’ sufficiente il requisito della concretezza ma si impone anche quello dell’attualita’; orbene, si tratta di una novella di particolare rilievo. Ed invero, precedentemente, questa Corte aveva piu’ volte affermato che, ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della “concretezza” deve essere riconosciuto alla sola condizione – necessaria e sufficiente – che esistano elementi, per l’appunto, “concreti” (cioe’ non meramente congetturali) sulla base dei quali poter affermare che il soggetto,

verificandosi l’occasione, potrebbe agevolmente commettere reati offensivi di quello stesso bene giuridico tutelato dalla disposizione per cui si procede (tra le altre, Sez. 5 , n. 24051 del 15/5/2014, Lorenzini, Rv. 260143; Sez. 1 , n. 10347 del 20/1/2004, Catanzaro, Rv. 227227); con la riforma di cui alla Legge n. 47 del 2015, invece, il legislatore richiede che l’ordinanza applicativa o confermativa della misura contenga specifiche indicazioni anche in ordine all'”attualita’” del pericolo (concreto) stesso, da ricavare dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati.

Occasioni, quindi, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi.

Quel che precede, ovviamente, assume poi rilievo ancora maggiore quanto piu’ ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dall’ordinanza cautelare; con la precisazione, peraltro, che gia’ ben prima della novella del 2015 il supremo Collegio di questa Corte aveva comunque affermato che il riferimento al “tempo trascorso dalla commissione del reato”, di cui all’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c) impone al Giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosita’ del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacche’ ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244377; di seguito, Sez. 4 , n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722, a mente della quale in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacche’ tendenzialmente dissonante con l’attualita’ e l’intensita’ dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualita’ sia in relazione alla scelta della misura).

Principio, all’evidenza, da confermare con ancor maggior rigore nell’attuale contesto normativo.

Orbene, tutto cio’ premesso in termini generali, osserva la Corte – con riferimento al caso di specie – che il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo dei principi appena menzionati, pur pronunciandosi in epoca successiva alla novella di cui alla Legge n. 47 del 2015 (peraltro citata anche nell’appello del 13/5/2015); ed invero, l’ordinanza impugnata risulta del tutto carente quanto all’individuazione delle esigenze cautelari, specie quella “rafforzata” di cui trattasi, limitandosi ad affermare l’irrilevanza dei dato costituito dal decorso dei tempo. Nessun riferimento, quindi, al carattere dell’attualita’ del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, che invece il Collegio di merito avrebbe dovuto particolarmente evidenziare, se ravvisato, alla luce del rilevante iato temporale – circa 5 anni – che divide i reati contestati dalla misura come confermata. Ed alla luce, soprattutto, della sentenza di questa Corte n. 11650 del 10/12/2014, con la quale la pronuncia di condanna in appello e’ stata annullata con rinvio, sottolineandosi il grave deficit motivazionale quanto al contestato abuso delle condizioni di inferiorita’ della persona offesa e quanto alla configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 573 c.p., ancora ascritto al (OMISSIS); sentenza sulla quale, invece, il Tribunale del riesame non ha inteso svolgere alcuna considerazione (mentre la Corte di appello, con l’ordinanza 9/5/2015, ha sorprendentemente affermato che, dall’esame della relativa motivazione, “non appaiono ricavabili elementi suscettibili di una rivalutazione, sotto il profilo dell’eliminazione o dell’affievolimento delle esigenze cautelari”).

L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trieste.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalita’ e gli altri identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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