cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 11 novembre 2015, n. 23049

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8839/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via dei PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 49/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 06/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.

 

RITENUTO IN FATTO

 

L’Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti di (OMISSIS) avviso di accertamento relativo ad una maggiore Irpef dovuta per l’anno di imposta 1984. Contro l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso, accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale. Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate di Milano proponeva ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza n. 13324 del 2003 che cassava la sentenza di appello con rinvio alla Commissione tributaria regionale per nuovo giudizio. Ritenuta la definitivita’ dell’accertamento a seguito della mancata riassunzione del giudizio e della conseguente estinzione dell’intero processo, l’Ufficio disponeva l’iscrizione a ruolo della somma di euro 10.293,41 dovuta a titolo di Irpef ed interessi, con emissione della relativa cartella di pagamento da parte di (OMISSIS) spa di (OMISSIS), notificata a (OMISSIS) in qualita’ di erede del padre (OMISSIS).

Contro la cartella di pagamento (OMISSIS) proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n.308 del 2007, confermata dalla Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza n. 49 del 13.1.2009.

Avverso la predetta sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi; 1) violazione dell’articolo 393 c.p.c., e Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 63, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che la mancata riassunzione del giudizio non determina l’estinzione dell’intero giudizio ma fa salva la sentenza di primo grado e quindi consolida la caducazione dell’avviso di accertamento con essa disposto; 2) violazione degli articoli110 e 393 c.p.c., e Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 63, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha affermato la inopponibilita’ della sentenza di annullamento della Corte di cassazione alla parte appellata, non raggiunta dalla notifica della stessa e chiamata in causa in qualita’ di erede del contribuente defunto.

(OMISSIS) ha presentato controricorso con il quale chiede, anche in via di ricorso incidentale, di dichiarare la decadenza dal ricorso principale proposto oltre il termine annuale dal deposito della sentenza, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini ai sensi della Legge n. 742 del 1969, articolo 3, in quanto il ricorso contro la cartella di pagamento ha natura di opposizione all’esecuzione assimilabile all’opposizione al precetto di cui all’articolo 615 c.p.c.; subordinatamente chiede il rigetto del ricorso. Con successiva memoria la controricorrente deduce che la cartella di pagamento ha per oggetto il reddito da partecipazione alta societa’ di fatto (OMISSIS) e (OMISSIS), attribuito al de cuius (OMISSIS) in qualita’ di socio, e che tale pretesa tributaria deve ritenersi soccombente per sopravvenuto giudicato della Commissione tributaria centrale che con sentenza del 5.6.2009 ha confermato la decisione della Commissione tributaria di secondo grado del 8.6.1994 che aveva annullato l’avviso di accertamento a carico della societa’ di fatto; produce copia delle sentenze citate.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e’ fondato.

1. La riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, costituente semplice attivita’ di impulso processuale e non di impugnazione, puo’ essere effettuata disgiuntamente da ciascuna delle parti a norma dell’articolo 392 c.p.c.. Pertanto, ove nessuna delle parti del giudizio tributario (ente impositore o contribuente) si sia attivata per la riassunzione, si verifica l’estinzione dell’intero processo secondo l’espressa previsione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 63, comma 2, con conseguente definitivita’ dell’avviso di accertamento oggetto del processo estinto, (conformi Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013, Rv. 627058; Sez. 5, Sentenza n. 3040 del 08/02/2008, Rv. 601868).

2. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, non esiste alcuna norma che prevede l’obbligo di notificazione della sentenza, emessa nei confronti di una parte poi deceduta, all’erede dei de cuius ai fini della “opponibilita’” della stessa. L’articolo 110 c.p.c., che disciplina la successione nel processo, stabilisce che in caso di morte di una parte la causa e’ proseguito dal successore universale, conseguentemente legittimato alla riassunzione del processo davanti al giudice del rinvio.

3.L’eccezione di decadenza, proposta anche in via incidentale dalla controricorrente, e’ infondata. Il ricorso contro la cartella di pagamento, devoluto alla giurisdizione del giudice tributario a norma dell’articolo 2, e articolo 19, comma 1, lettera d), e’ soggetto alla generale sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla Legge n. 742 del 1969, articolo 1. Ad esso non e’ estensibile l’esclusione della sospensione feriale dei termini stabilita in via di eccezione dalla Legge n. 742 del 1969, articolo 3, con riferimento ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, considerato il divieto di applicazione analogica di una norma di carattere eccezionale e la non assimilabilita’ del procedimento di impugnazione della cartella di pagamento agli atti di opposizione all’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario a norma del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, e Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 57, (conforme Sez. 5, Sentenza n. 15643 del 09/07/2014, Rv. 632110).

4. L’eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla controricorrente con la memoria illustrativa, e’ irrilevante. A seguito della avvenuta estinzione del processo relativo alla impugnazione della cartella di pagamento, non sussiste un giudizio nel cui ambito far valere la “regola iuris” stabilita con la sentenza irrevocabile pronunciata nel giudizio pregiudiziale afferente l’avviso di accertamento emesso a carico della societa’ di fatto (OMISSIS) & (OMISSIS), partecipata da (OMISSIS).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata; attesa la definitivita’ dell’atto di accertamento della pretesa tributaria, in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio di rinvio avverso il predetto accertamento, il ricorso introduttivo contro la cartella di pagamento deve essere rigettato. Con riguardo ai giudizi di merito le spese sono compensate; con riferimento al giudizio di cassazione (OMISSIS) e’ condannata al pagamento delle spese liquidate in euro duemila oltre eventuali spese prenotate a debito.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo contro la cartella di pagamento. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna (OMISSIS) al rimborso delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro duemila oltre eventuali spese prenotate a debito.

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