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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 24 novembre 2015, n. 46507


Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Catania – Sezione Penale minori, con sentenza del 20/6/2014 ha riformato, rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 4/11/2013, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di quella città aveva riconosciuto R.G.G. responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90, per la cessione, ad ignoti acquirenti, di un imprecisato quantitativo di marijuana, per una valore complessivo di euro 410,00 (in Catania dal 27 settembre al 29 ottobre 2012).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’applicabilità, nella fattispecie, della ipotesi di cui all’art. 73, comma 5 d.P R. 309\90, che la Corte territoriale avrebbe escluso facendo ricorso a mere frasi di stile.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia evidenziato che l’attenuante di cui al quinto comma dell’articolo 73 d.P.R. 309\90 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, PG. in proc. Rico, Rv. 247911; conf. Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610; Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011 (dep. 2012), PG. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947).
Si è pervenuti a conclusioni analoghe anche dopo le modifiche normative intervenute ad opera dell’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, che hanno trasformato la fattispecie circostanziale di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309\90 in ipotesi autonoma di reato (Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263651; Sez. 3, n. 27064 del 19/3/2014, RG. in proc. Fontana, Rv. 259664).
Si è peraltro chiarito (Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, cit.) che è obbligo del giudice quello di valutare complessivamente, ai fini della configurabilità del reato in esame, tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale dei reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa).
2. Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver dato atto dei fatto che l’imputato aveva spontaneamente ammesso di aver spacciato lo stupefacente dal 28 settembre 2013, quando aveva ricevuto in regalo dalla madre, per il compleanno, la somma di 300,00 euro, che aveva impiegato per l’acquisto della droga, fino alla data dell’arresto, ha ritenuto che «la reiterazione di condotte di spaccio in strada per un lasso di tempo di quasi un mese» non fosse riconducibile all’ipotesi contemplata dall’art. 73, comma 5 d.RR. 309\90.
La reiezione dello specifico motivo di appello si è dunque risolta, come evidenziato in ricorso, nell’unica frase sopra testualmente riprodotta.
La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, si presenta carente per la mancata valutazione di tutti gli elementi eventualmente significativi nella disponibilità dei giudici, quali quelli riferiti al dato ponderale, alle altre modalità della condotta, alle circostanze dell’azione.
Neppure emerge, dalla riportata affermazione, che essa rappresenti l’esito di un più ponderato giudizio, effettuato sulla base di tutti i dati disponibili e che quell’unico posto in evidenza sia assorbente rispetto agli altri ed abbia, pertanto, portato ad escludere che la lesione dei bene giuridico protetto sia di lieve entità.
3. Tale evenienze impongono, conseguentemente, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame da effettuarsi alla luce dei principi dianzi ricordati.

P. Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania – Sezione Minori Penale (in diversa composizione soggettiva) limitatamente all’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’articolo 52 D.Lv. 196/03 in quanto imposto dalla legge

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