L’estinzione del diritto di usufrutto, pur comportando l’opponibilita’ al proprietario (nei limiti di cui all’articolo 999 c.c.) dei contratti di locazione conclusi dall’usufruttuario, non determina – di per se’ – l’effettivo subentro nel rapporto di locazione del pieno proprietario ove questi rimanga del tutto silente ed estraneo al rapporto; per esercitare i diritti derivanti dal...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24150. La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni nell’usufrutto, contenuta negli artt. 985 e 986 cod. civ., assume a riferimento gli interventi sul bene posti in essere dall’usufruttuario, che si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo. Situazione diversa è quella in cui il donatario nudo proprietario deduca, come nella specie, di avere attuato a sue spese opere sul bene oggetto di usufrutto, che ne abbiano accresciuto il valore. In tale situazione – che può verificarsi in quanto non esiste un divieto, per il nudo proprietario, di effettuare interventi sul bene, con il consenso dell’usufruttuario, come desumibile dall’art. 983 cod. civ. -le opere eseguite dal nudo proprietario non possono “giovare all’usufruttuario o ai suoi eredi”, poiché ad esse non corrisponde affatto un credito dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario. Viene a mancare, in tale situazione, la giustificazione del conferimento, in sede di collazione, del valore corrispondente al bene donato, comprensivo di opere realizzate dal donatario – nudo proprietario a sue spese
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24150 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Trento, depositata l’11 agosto 2010 e notificata il 18 dicembre 2010, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, nel giudizio avente ad...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n.22703. Ai fini della distinzione tra gli interventi gravanti a carico dell’usufruttario e del nudo proprietario, non è la maggiore o minore attualità del danno da riparare, ma la essenza e la natura dell’opera, e cioè il suo carattere di ordinarietà o straordinarietà, poiché solo tale caratterizzazione incide sul diritto di cui l’uno o l’altro dei due soggetti sono titolari: spettando all’usufruttuario l’uso e il godimento della cosa, salva rerum substantia, si deve a lui lasciare la responsabilità e l’onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva; si devono, invece, riservare al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa, perché afferiscono alla nuda proprietà
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2015, n.22703 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24-3-1999 Z.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Padova la sorella Z.M. , per sentir accertare la validità ed efficacia dei contratto del 13-10-1978, con cui, unitamente a Z.G. , aveva concesso alla convenuta l’usufrutto per...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 giugno 2015, n. 12948. In forza dell’autonomia dell’usufrutto rispetto alla nuda proprietà, l’eventuale giudicato di condanna del nudo proprietario alla demolizione di opere eseguite in violazione del diritto dell’attore in negatoria servitutis, non spiega alcun effetto riflesso sulla posizione dell’usufruttuario che sia rimasto estraneo alla lite. Ne legittima, semmai, l’intervento adesino autonomo o litisconsortile, e non quello ad adiuvandum.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 giugno 2015, n. 12948 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857. L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 ottobre 2014, n. 43562. La responsabilità per la realizzazione di opere abusive è configurabile anche nei confronti del nudo proprietario che ha la disponibilità dell'immobile ed un concreto interesse all'esecuzione dei lavori, se egli non allega circostanze utili a dimostrare che si tratti di interventi realizzati da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 ottobre 2014, n. 43562 Ritenuto in fatto 1. M.V. ha proposto ricorso, a mezzo dei difensori fiduciari cassazionisti, avverso la sentenza della Corte d’appello di MESSINA emessa in data 18/11/2013, depositata in data 7/01/2014, con cui è stata confermata la sentenza emessa dal tribunale di BARCELLONA P.G....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 settembre 2014, n. 39449. Legittimo il sequestro preventivo di un bene nell'effettiva disponibilità dell'usufruttuario L'estraneità dell'indagato alla titolarità di un bene immobile non è sufficiente ad escludere l'assogettabilità del bene al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., ove sia dimostrato che esso sia di fatto sempre rimasto nella disponibilità dell'indagato, formalmente mero usufruttuario del bene
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 settembre 2014, n. 39449 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. SAVINO Maria Pia – rel. Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 giugno 2014, n. 12571. Nel caso in cui l’usufruttuario, titolare del diritto di godere di un immobile, continua a recarsi in visita nella casa, in cui, nel frattempo, è entrato a vivere un figlio, ciò non comporta un’espressione di impossessamento, che porta all’usucapione, ma di una detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuario stesso.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 giugno 2014, n. 12571 Svolgimento del processo Nel 1948 decedeva Ca.An., che lasciava in proprietà ai cinque figli un appartamento sito in (omissis) (fg. 13 part. 143), gravato da usufrutto vedovile. Una delle figlie nel 1960 cedeva la sua quota alla sorella M.C. . Nel 1968 veniva...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 marzo 2014, n. 6877. Tenuto conto della natura del diritto di usufrutto, che costituisce un diritto reale che deve essere reso pubblico con il mezzo della trascrizione (articolo 2643 c.c., n. 2), disciplina cui l'articolo 1026 c.c., fa riferimento in materia di diritto di abitazione. Correlando tale disciplina a quella dettata dal legislatore con riferimento agli obblighi nascenti dall'usufrutto e, segnatamente, alle spese ed oneri per la custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa oggetto del diritto, ne ha dedotto che l'usufruttuario e' obbligato ad adempiere tutti gli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione ed alla manutenzione della cosa oggetto del diritto e, per altro verso, che la sua posizione di titolare di un diritto valevole erga omnes determina tutti gli effetti conseguenti, sostanziali e processuali. E, dunque, e' l'usufruttuario legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti che sono comunque riconducibili al godimento della cosa (nella specie, l'unita' immobiliare facente parte del condominio) nei limiti previsti dall'articolo 1004 c.c., commi 1 e 2, mentre e' il nudo proprietario, ex articolo 1005 c.c., che deve provvedere alle riparazioni straordinarie: determinandosi, cosi', una diversa ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo all'usufruttuario ed al nudo proprietario
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 marzo 2014, n. 6877 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2014, n. 13841. L'autore materiale della contravvenzione edilizia va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo da luogo a responsabilità penale solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell'area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 marzo 2014, n. 13841 Ritenuto in fatto 1. G.A. e C. hanno proposto personalmente tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 23/01/2013, depositata in data 31/01/2013, con cui, in parziale riforma della sentenza 24/02/2011 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist....
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