Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n. 24466 Svolgimento del processo 1. Il 3.11.1992 il giovane N.B., durante un allenamento al gioco del calcio, si appese con le mani alla traversa di una porta da calcio, amovibile e non assicurata al suolo. In conseguenza la porta si ribaltò, provocando la morte...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2014, n. 23426. Il risarcimento del danno – patrimoniale e non – patito jure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima. Accolto il ricorso di una assicurazione condannata dalla Corte d'Appello a risarcire integralmente la moglie ed i figli di un uomo deceduto in un incidente stradale nonostante fosse stato ritenuto corresponsabile del sinistro al 50%.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 novembre 2014, n. 23426 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 novembre 2014, n. 24187. In ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice in relazione a tutti i litisconsorti e, quindi, anche nei confronti del confitente ai sensi dell'art. 2733 co. 3 cod. civ.— a fortiori deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto che non è litisconsorte necessario, quale il conducente – non proprietario, debba essere liberamente apprezzata, nei riguardi dell'assicuratore e del proprietario (diverso dal conducente-confitente).
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 novembre 2014, n. 24187 Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. Con sentenza in data 20.06.2012 il Tribunale di L’Aquila – decidendo sull’appello proposto da P.C. nei confronti di Pa.An. , di Aquilav 2 s.n.c. e dell’Aurora Assicurazioni...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 novembre 2014, n. 23778. Il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale individua la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo "tenuto conto della gravità delle lesioni
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE SENTENZA 7 novembre 2014, n. 23778 RITENUTO IN FATTO Il (omissis) , a (omissis) , si verificò un sinistro stradale che coinvolse tre autovetture: – una Renault, condotta da B.F. ; – una Regata, condotta da N.A. , di proprietà di M.A. ed assicurata contro i rischi...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22523. Nessun risarcimento per l’assistente del dentista danneggiato dal paziente nel caso in cui, durante l'intervento, vi sia una violenta stretta di mano da parte del paziente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22523 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2014, n. 23432. L'art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 4 novembre 2014, n. 23432 Motivi della decisione Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 della Costituzione, 16 delle preleggi, parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha trascurato che l’art.16 delle...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2014, n. 22280. Nessun risarcimento a carico dell'Inail per il dipendente che sul luogo di lavoro scivoli su una matita riportando lesioni permanenti del 67%. La sua attività, infatti, non l'ha esposto ad alcun particolare rischio tale da poter chiamare in causa la copertura assicurativa
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22280 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. LORITO Matilde...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 ottobre 2014, n. 22835. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, al dipendente vincitore del concorso per dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al dirigente dal contratto collettivo (stipendio tabellare, RIA, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti) e il trattamento economico effettivamente ricevuto, con esclusione di quello accessorio (retribuzione di posizione), che è correlato all'effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 28 ottobre 2014, n.22835 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno depositato il 25-10-2000 F.G. , dipendente dell’Ufficio delle Entrate di (omissis) (in area C3, con mansioni di capo del team di assistenza legale) nonché vincitore, con decorrenza giuridica dal 21-5-1992 ed economica dalla data...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23183. Con riguardo ai criteri di liquidazione del danno terminale, essendo massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte, è necessario tener conto di fattori di personalizzazione. Pertanto, la relativa liquidazione non può essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannosi; con la ulteriore precisazione che il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 31 ottobre 2014, n. 23183 Ritenuto in fatto L.L. decedette in conseguenza delle lesioni riportate nello scontro fra il ciclomotore da lui guidato e un autocarro di proprietà della Cappelletti s.n.c., condotto da C.G. . I congiunti del L. convennero in giudizio il predetto C. , nonché la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396. Il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi: (a) da un lato, assicurare la parita' di trattamento a parita' di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme; (b) dall'altro, garantire adeguata considerazione alle specificita' del caso concreto, attraverso la variazione in piu' od in meno del parametro standard. Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve: (a) indicare quale sia il parametro standard adottato; come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalita' di calcolo; (b) indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessita' di variare in piu' od in meno il criterio standard. La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice. Ove poi il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio c.d. "a punto variabile", nella motivazione non puo' esimersi dall'indicare: (a) il valore monetario di base del punto; (b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell'eta' della vittima; (c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco –...