Cassazione 6

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 31 ottobre 2014, n. 23183

Ritenuto in fatto

L.L. decedette in conseguenza delle lesioni riportate nello scontro fra il ciclomotore da lui guidato e un autocarro di proprietà della Cappelletti s.n.c., condotto da C.G. .
I congiunti del L. convennero in giudizio il predetto C. , nonché la società proprietaria dell’autocarro e la compagnia assicuratrice Assitalia per sentirli condannare al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Arezzo individuò un concorso colposo del 20% a carico del conducente dell’autocarro, riconobbe il risarcimento del danno morale in capo agli attori (ad eccezione della nonna del giovane deceduto) nonché il risarcimento del danno terminale patito dalla vittima (rimasto in vita per sette giorni dopo il sinistro), liquidandolo con riferimento al valore tabellare corrispondente al 100% di riduzione dell’integrità psico-fisica.
Sull’appello principale proposto dai convenuti e su quello incidentale dei congiunti del L. , la Corte di Appello di Firenze ha accertato un concorso paritario dei due conducenti nella determinazione del sinistro, ha riconosciuto anche alla nonna del deceduto (F.F. ) il risarcimento del danno morale (liquidandolo sul presupposto che la stessa non fosse convivente col nipote) e ha rideterminato in Euro 2.500,00 pro die l’importo da risarcire a titolo di “danno biologico terminale”.
Ricorrono per cassazione L.V. (anche quale erede di F.F. ), M.L. e L.G. e P. , affidandosi a quattro motivi; resiste a mezzo di controricorso l’INA Assitalia s.p.a.

Motivi della decisione

  1. Al ricorso si applica la previsione dell’art. 366 bis C.P.C., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 24.9.2007.
  2. I primi tre motivi attengono alla liquidazione del ‘danno biologico spettante ai ricorrenti iure successionis’.

Col primo motivo, i ricorrenti deducono ‘violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2 Costituzione, nonché degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 codice civile, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine alla liquidazione del danno biologico… iure successionis’: censurano la sentenza per avere affermato ‘apoditticamente che il danno debba essere liquidato in Euro 2.500,00 pro die’ e per ‘non aver personalizzato, adeguandolo al caso concreto, il criterio predeterminato adottato, limitandosi a liquidare con automatismo l’individuato valore giornaliero del danno biologico per giorno di inabilità assoluta’.

Col secondo motivo (dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 3 C.P.C.- e in relazione agli artt. 324, 329, 342 c.p.c.), censurano la Corte ‘per non avere… esaminato l’exceptio iudicati sollevata dagli appellanti incidentali ed avere esaminato un capo della sentenza sul quale si era formato il giudicato’: assumono che l’unico motivo dedotto dagli appellanti principali era relativo alla insussistenza del danno biologico iure successionis, mentre la censura relativa alla quantificazione di tale danno era assolutamente generica, con la conseguenza che si era determinato il passaggio in giudicato in ordine alla correttezza del criterio liquidatorio adottato dal Tribunale.

Il terzo motivo ripropone la censura relativa al mancato esame della exceptio iudicati, prospettandolo sotto la specie di un vizio di omessa e/o insufficiente motivazione.

2.1. Sia il secondo che il terzo motivo – che vanno esaminati per primi, in quanto la questione della violazione del giudicato risulta pregiudiziale rispetto a quella dedotta col primo motivo – sono inammissibili per l’assoluta genericità del quesito di diritto formulato a corredo del secondo motivo e per il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo del terzo.

Si osserva, peraltro, che il profilo attinente alla quantificazione del danno risulta tutt’altro che autonomo rispetto a quello relativo alla natura del pregiudizio risarcibile in caso di morte sopravvenuta dopo un apprezzabile intervallo dall’evento lesivo (e ne costituisce, anzi, il necessario sviluppo), sì che l’impugnazione concernente i limiti di risarcibilità del danno biologico comporta necessariamente anche l’impugnazione dei criteri liquidatori adottati dal primo giudice.

2.2. Il primo motivo è infondato.

Premesso che non si controverte circa la sussistenza del c.d. danno tanatologico (giacché gli stessi ricorrenti dichiarano di concordare che sia ‘da escludersi’ la stessa configurabilità di tale pregiudizio), la censura attiene alle modalità di ‘esercizio del potere equitativo del giudice di merito’,- sfociate in una ‘liquidazione simbolica o irrisoria’ e priva della ‘necessaria personalizzazione’ del danno terminale.

Sul punto, la Corte di Appello ha rilevato che, moltiplicando ‘il valore unitario del danno biologico per la percentuale del 100% il tribunale ha… omesso di considerare l’ontologica temporaneità del danno biologico terminale, sostanzialmente riconoscendo, in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, un danno da perdita della vita’; ciò premesso, ha osservato come ‘una mera applicazione della liquidazione tabellare dell’inabilità temporanea assoluta violerebbe quella necessità… di considerare l’assoluta particolarità del danno biologico terminale, consistente in una lesione della salute non solo massima ma anche di una tale intensità da determinare la morte’; ha quindi concluso che, ‘tenuto conto anche della giovane età della vittima’, il danno dovesse ‘essere liquidato, in moneta dell’epoca, in Euro 2.500,00 pro die’.

Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, la Corte ha tenuto conto della peculiarità del danno e della giovane età della vittima e, senza adottare il criterio tabellare dell’invalidità temporanea (che ha ritenuto inadeguato a tener conto della ‘particolarità’ del pregiudizio), ha applicato un criterio equitativo puro, giungendo a determinare un importo (Euro 2.500,00 pro die ‘in moneta dell’epoca’) che è tutt’altro che irrisorio o simbolico rispetto ai valori tabellari riferiti alla mera invalidità temporanea totale.

Tale conclusione è conforme ai principi affermati da questa Corte in materia di liquidazione del danno terminale (ex multis, Cass. n. 18163/2007 e Cass. n. 1877/2006, che hanno sottolineato che, ‘se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte’, evidenziando la necessità di tener conto di ‘fattori di personalizzazione’ ed escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata ‘attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso’), principi ai quali deve darsi continuità, con la precisazione che il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio.

Neppure ricorre il denunciato vizio di motivazione, giacché la conclusione della Corte territoriale risulta adeguatamente motivata tenuto conto dell’inevitabile grado di approssimatività insito in una valutazione di tipo equitativo (cfr. Cass. n. 12318/2010 e Cass. 20272/2009)- col richiamo alla peculiarità del danno terminale e col riferimento alla giovane età del deceduto.

  1. Il quarto motivo (che censura la sentenza – ex art. 360 n. 5 C.P.C. – per avere ‘disatteso, senza fornirne motivazione alcuna, la circostanza della convivenza tra la vittima e la nonna’) è inammissibile in quanto non assistito dal necessario momento di sintesi.
  2. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla Ina Assitalia s.p.a. le spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

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