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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 gennaio 2016, n. 463. Il verbale di contravvenzione con cui viene contestata un’infrazione del codice della strada non deve indicare con estrema precisione il punto esatto in cui sarebbe avvenuta l’irregolarità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 gennaio 2016, n. 463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2016, n. 137. L’errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2016, n. 137 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 gennaio 2016, n. 67. Condannato il comune a pagare delle somme a titolo di risarcimento danni da «occupazione acquisitiva» se ciò è avvenuto a causa di un errore del Ctu che ha localizzato i terreni in un posto diverso da quello dove in realtà sono. In questi casi non può esercitarsi l’azione revocatoria concessa quando la svista è del giudice, e chiarendo che se la sentenza è correttamente motivata non è esperibile neppure il rimedio di legittimità

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 7 gennaio 2016, n. 67 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2015, n. 25957. In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente all’assenza di un valido contratto d’opera, l’indennità prevista dall’art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito nell’ipotesi che il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2015, n. 25957 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere Dott. GIUSTI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24144 . L’ipotesi di vendita di cosa solo parzialmente altrui si configura esclusivamente sulla base della situazione oggettiva della res alienata al momento della stipula del relativo negozio, indipendentemente dagli elementi soggettivi (come la scienza o l’ignoranza della parti al riguardo), che possono riflettersi unicamente sulle conseguenze: Per essa, ancorché la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e ad un terzo, trova applicazione l’art. 1478 c.c., alla cui stregua il venditore è obbligato a far conseguire al compratore la proprietà del bene, acquistandolo egli stesso dal dominus o procurando, nelle forme previste, direttamente la ratifica del suo operato da parte del dominus stesso. Gli elementi soggettivi, al contrario, possono riflettersi unicamente sulle conseguenze di tale situazione, che sono diverse, a seconda che il compratore sia in buona o mala fede. Nel primo caso, infatti, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto nella sua interezza, oltre a rimborsi e risarcimento, quando le circostanze del caso concreto facciano ritenere che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; nel secondo caso, invece, nell’ipotesi cioè che il compratore fosse a conoscenza del fatto che il venditore era soltanto comproprietario, il compratore può ottenere soltanto una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24144 Svolgimento del processo Con citazione del 3/12-7-1994 P.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Nicosia R.C., S.F. e S.S., quali eredi di S.P., affermando che con due scritture private non autenticate, redatte il 25-6-1984 e il 28-10-1985, S.P. gli aveva alienato due appezzamenti di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 ottobre 2015, n. 22301. In tema di compravendita, vizi redibitori e mancanza di qualita’ (le cui relative azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex articolo 1495 c.c.) si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio – che da luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato articolo 1495 c.c. -, la quale ricorre quando la diversita’ tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualita’, consistenza e destinazione di quest’ultima, si’ da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell’acquirente di effettuare l’acquisto, o che presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle parti (c.d. inidoneita’ ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie dei tutto diversa da quella dedotta in contratto. Lo stabilire se si versi in tema di consegna di aliud pro alio o di cosa mancante di qualita’, di cosa affetta da vizi redibitori, involge un giudizio di fatto devoluto al giudice del merito: pertanto, in sede di legittimita’, il controllo della Corte deve limitarsi a stabilire se il giudice di appello, nell’esprimere il proprio giudizio di fatto, si sia attenuto ad un corretto criterio di distinzione tra le accennate diverse ipotesi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 ottobre 2015, n. 22301 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22105. Il limite di tollerabilita’ delle immissioni, a norma dell’articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un’indagine di fatto, e’ demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimita’, se correttamente motivato ed immune da vizi logici. I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettivita’, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l’intollerabilita’ delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilita’ o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, puo’ anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilita’, ex articolo 844 c.c., delle emissioni, ancorche’ contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarita’ della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprieta’). La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei criteri direttivi indicati dal citato articolo 844 c.c., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprieta’ privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimita’. Piu’ nello specifico, e’ stato evidenziato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalita’ di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilita’ in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell’attivita’ rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalita’ di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la P.A. Le disposizioni in esso contenute, percio’, non escludono l’applicabilita’ dell’articolo 844 c.c., nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 ottobre 2015, n. 22105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 ottobre 2015, n. 22074. Tanto l’imposta sul valore aggiunto, quanto il contributo integrativo previdenziale, costituiscono oneri accessori dovuti per legge dal cliente all’avvocato che abbia svolto per quest’ultimo prestazioni professionali

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 ottobre 2015, n. 22074 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....