Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 7 gennaio 2016, n. 67

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16249/2014 proposto da:

COMUNE DI FORMIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 79/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza in data 14-2-2002 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma del 20-11-2006, condannava il Comune di Formia al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva e da perdita di valore della residua parte del terreno, determinando altresi’ l’importo spettante agli attori a titolo di indennita’ di occupazione legittima.

Avverso la predetta sentenza il Comune di Formia proponeva ricorso per revocazione ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 199, sostenendo che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche era incorso in un errore revocatorio nel ritenere, sulla scorta di quanto accertato dal C.T.U. nominato in appello, che i terreni di proprieta’ degli appellanti fossero ubicati all’interno del comparto edificatorio di (OMISSIS), essendo invece tali terreni ubicati in altra localita’.

Con sentenza in data 17-4-2014 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che nella specie non si versava in un’ipotesi di errore revocatorio, in quanto l’errore denunciato non era riferibile ad un errore di percezione dei giudici nella lettura della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, bensi’ ad un errore commesso dal C.T.U. nella localizzazione dei suoli oggetto di valutazione.

Il Comune di Formia ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sulla base di un unico motivo (il secondo riguarda il merito).

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

In prossimita’ dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1) Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio- erronea motivazione”. Deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, integra errore revocatorio non solo la svista del giudice nell’esaminare la consulenza tecnica d’ufficio, ma anche la svista dello stesso C.T.U., quando, come nel caso in esame, abbia indotto il giudice a supporre una errata localizzazione dei terreni ai fini della loro qualificazione di edificabilita’ legale. Sostiene che appare ultronea anche la circostanza, rilevata in sentenza, che l’errore non sia emerso durante il giudizio conclusosi con la sentenza revocanda: ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, infatti, le sentenze affette da errore, di fatto possono essere impugnate solo quando l’erronea presupposizione non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Rileva, inoltre, che l’affermazione del T.S.A.P., secondo cui dagli atti emergerebbe la circostanza, mai contestata dalle parti, che i suoli occupati si trovavano in localita’ (OMISSIS), e’ del tutto impropria, in quanto il punto che e’ stato sempre incontroverso tra le parti non era che i terreni espropriati si trovassero in localita’ (OMISSIS), bensi’ in localita’ denominata “(OMISSIS)”.

2) L’eccezione sollevata dal controricorrente, di inammissibilita’ del ricorso perche’ erroneamente rubricato come proposto ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 201 (che disciplina la diversa ipotesi del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del TSAP nelle materie appartenenti alla cognizione diretta di tale Tribunale ai sensi dell’articolo 143 della stessa legge), e’ infondata, evincendosi chiaramente dalla lettura del ricorso che trattasi di impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 200 Regio Decreto cto., avverso una decisione pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in grado di appello.

Priva di pregio e’ altresi’ l’ulteriore eccezione del controricorrente, d’inammissibilita’ del ricorso in quanto non inquadrabile in alcuna delle ipotesi normative previste dal Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 200.

Si osserva, al riguardo, che, secondo la precedente disciplina, le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche erano impugnabili con ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 200 e 201, solo per violazione di legge, sostanziale o processuale, e, dunque, con riguardo alla motivazione, non per denunciare vizi riconducibili nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ma esclusivamente per far valere la nullita’ derivante da radicale assenza o da mera apparenza della motivazione medesima (tra le tante v. Cass. S.U. 5-4-2007 n. 8520; Cass. S.U. 24-10-2005 n. 20472; Cass. S.U. 23-1-2004 n. 1242).

Avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche alle quali sia applicabile “ratione temporis” il Decreto Legislativo n. 40 del 2006, tuttavia, il ricorso per cassazione e’ ammesso anche per denunziare il vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. Un. 2-12-2008 n. 28547).

Ne discende che al ricorso in esame, proposto avverso una sentenza emessa dopo l’11-8-2012, e’ applicabile la disciplina risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che, sostituendo il previgente n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., ammette il ricorso solo per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, ipotesi alla quale va ricondotto il vizio denunciato dal ricorrente.

3) Fissato tale principio, si osserva che il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente e’ privo di fondamento.

Va, al riguardo, rammentato che la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), disposta con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui con il ricorso per cassazione e’ deducibile esclusivamente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. S.U. 7-4-2014 n. 8053).

Nella specie, la decisione impugnata non risulta affetta da alcuna di tali ultime anomalie, avendo il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche espresso in modo chiaro e comprensibile le ragioni della ritenuta insussistenza del dedotto vizio revocatorio; ragioni che poggiano essenzialmente sul rilievo secondo cui l’errore denunciato dal Comune di Formia non era riferibile ad un errore di percezione dei giudici nella lettura della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, bensi’ ad un errore in cui era incorso il C.T.U. nel localizzare i suoli oggetto di valutazione e nell’attribuire ad essi la medesima destinazione dei fondi limitrofi.

Nella parte in cui sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, tra le parti era pacifico che i terreni non erano ubicati in (OMISSIS), inoltre, il motivo prospetta un vizio revocatorio proprio della stessa sentenza emessa all’esito del giudizio di revocazione.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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