Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 14 gennaio 2016, n. 463

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7502-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI INVERIGO (OMISSIS), NELLA QUALITA’ DI SINDACO P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per proc. not. del 14/2/2012 rep. n. 18790;

– resistente –

avverso la sentenza n. 104/2010 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di CANTU’, depositata il 13/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. MATERA LINA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta al ricorse – udito l’Avv. (OMISSIS) difensore del resistente che chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 1134/2007 elevato dalla Polizia Municipale di Inverigo per la violazione dell’articolo 141 C.d.S., commi 3 e 8, per avere omesso di regolare adeguatamente la velocita’ in curva, in ora notturna e in relazione al fondo stradale bagnato a causa di pioggia battente. Il ricorrente deduceva la nullita’ della contestazione per la mancata indicazione del luogo della violazione, per la mancanza di elementi oggettivi da cui desumere l’eccessiva velocita’ dell’auto, nonche’ per l’incompatibilita’ tra la contestazione dell’eccessiva velocita’ e la circolazione contromano, contestata con altro verbale.

Con sentenza n. 25/2008 il Giudice di Pace di Cantu’ rigettava l’opposizione.

Avverso la predetta decisione proponeva appello lo (OMISSIS).

Con sentenza n. 104/2010 in data 13-9-2010 il Tribunale di Como, Sezione Distaccata di Cantu’, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo (OMISSIS), sulla base di due motivi.

Il Comune di Inverigo ha rilasciato procura speciale all’avv. (OMISSIS), il quale non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 383, (Regolamento di Attuazione de Codice della Strada) e 200 Codice della Strada. Deduce che, a mente di tali articoli, il verbale deve contenere l’esatta indicazione della localita’ dove e’ avvenuta l’infrazione; laddove, nella specie, nel verbale impugnato gli agenti accertatori hanno fatto generico riferimento alla “via Don Gnocchi (S.P. 41)”, senza indicare il Comune, il numero civico o il chilometro di riferimento. Sostiene che sia il Giudice di Pace che il Tribunale non hanno compiutamente motivato in merito a quanto dedotto sul punto dall’odierno ricorrente, essendosi limitati a fare riferimento al rapporto di servizio allegato dalla Polizia locale, redatto subito dopo i fatti, nel quale mancava ogni indicazione riguardo al chilometro. Rileva, inoltre, che nella specie non vi sono elementi oggettivi per ritenere eccessiva la velocita’ tenuta, se non la sola valutazione e percezione degli agenti, peraltro condizionati dall’uscita di strada dell’auto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 111 Cost., e articolo 112 c.p.c., nonche’ difetto di motivazione. Deduce che nessuno dei giudici di merito ha compiutamente risolto il quesito relativo all’esatta indicazione del luogo ove era avvenuta l’infrazione. Rileva, inoltre, che il giudice di primo grado ha principalmente motivato la sua decisione basandosi sull’assunto, inconferente e non sufficiente, che si era in presenza di una curva (circostanza non dimostrata mancando l’indicazione del luogo preciso), era di notte e pioveva, ed attribuendo fondamentale importanza all’uscita di strada del ricorrente, ritenendo, pur in assenza di prova certa, l’elevata velocita’ l’unica causa dell’uscita di strada. Sostiene che anche per tale motivo andava annullata la decisione di primo grado e va annullata la decisione di secondo grado, per mancanza di motivazione sul punto.

2) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, non appaiono meritevoli di accoglimento.

Le censure mosse avverso la sentenza di primo grado sono inammissibili, in quanto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello possono essere denunciati soltanto vizi che attengono a tale decisione, atteso che questa assorbe e sostituisce, anche se confermativa, quella resa in primo grado (Cass. 22-1-2004 n. 1128; Cass. 7-6-2002 n. 8625, Cass. 28-6-2001 n. 8852).

Le critiche rivolte alla sentenza di appello sono prive di fondamento.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell’articolo 201 C.d.S., come ribadito dall’articolo 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al “giorno, ora e localita’”, prescrizioni dirette entrambe a garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, e’ priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l’infrazione (Cass. 29-4-2005 n. 8535).

Nel caso in esame, pertanto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione del luogo esatto e del Km. preciso, avendo dato atto che nel verbale e’ stata indicata la strada (via don (OMISSIS)) in cui e’ stata commessa l’infrazione e nel rapporto e’ stato specificato che si trattava di un tratto di strada provinciale fuori dal centro abitato, privo di numerazione civica e senza indicazioni ettometriche.

Le censure mosse riguardo al ritenuto eccesso di velocita’ sono formulate in termini generici ed appaiono, comunque, infondate. Il Tribunale, infatti, ha dato sufficiente conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere che lo (OMISSIS) viaggiasse a velocita’ eccessiva, argomentando, in modo non incongruente, dagli elementi oggettivi desumibili dalla deposizione di uno degli agenti accertatori, dal verbale e dalla relazione di polizia in atti, da cui e’ emerso che l’appellante, nell’impegnare il tratto curvilineo della strada, in ora notturna e con pioggia battente, aveva perso il controllo del mezzo, percorrendo contromano la corsia opposta ed uscendo addirittura fuori strada, tanto che una volta intercettato dagli agenti a 1 Km. dal luogo della sbandata, questi ultimi lo avevano trovato intento a rimuovere resti di erba e fango dalla scocca dell’auto.

Le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice del gravame costituiscono espressione di’ un apprezzamento di fatto che, in quanto motivato in modo non illogico, si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo riservato al giudice di merito l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove.

La sentenza di appello, infine, non e’ incorsa nel dedotto vizio di omessa pronuncia, essendosi il Tribunale pronunciato su tutti i motivi di gravame proposti dall’appellante.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente giudizio di legittimita’, liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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