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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732. In tema di vendita con riserva di proprietà, l’art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l’inadempimento del compratore, debba essere riconosciuto al venditore – tenuto a restituire le rate riscosse – il diritto all’equo compenso per l’uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all’equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 2573. Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell’art. 1565 c.c. (del quale amplia l’ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all’inadempimento dell’utente cui viene opposta l’exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l’inadempimento dell’utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall’utente, non esclude l’obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25731   Svolgimento del processo B.F. citò in giudizio, dinanzi al giudice di Pace di Foggia, l’Enel distribuzione denunciando l’inadempimento della società convenuta, consistente nella mancata fornitura di energia elettrica in conseguenza della quale erano a lui derivati danni di diversa natura dei quali...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24630. Il giudice del merito ha il potere di discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma detta decisione può essere censurata in sede di legittimità ove la soluzione prescelta non risulti sufficientemente motivata

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 24630 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25606. Il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens. La struttura del rapporto, al fine di rendere effettiva la facoltà dell’accipiens di restituire in tutto o in parte le cose ricevute, impone che le parti individuino i beni in modo specifico, avvalendosi quantomeno di criteri di identificazione delle cose consegnate. Affinché il contratto sia qualificabile come estimatorio non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima. È invece essenziale che le parti si siano accordate sulla facoltà dell’accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 21 dicembre 2015, n. 25606 Ritenuto in fatto Il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens. La struttura del...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19253. Se gli eredi vengono condannati a restituire quanto già percepito, la ripartizione deve avvenire in conformità alle singole quote ereditarie. Secondo il principio di solidarietà tra eredi, questi rispondono dei debiti del de cuius esclusivamente pro quota e, di rimando, in proporzione al quantum ricevuto a titolo ereditario. Tale principio va desunto dall’art. 752 c.c., in tema di ripartizione dei debiti ereditari

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 settembre 2015, n. 19253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott....

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