Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 29 settembre 2015, n. 19253

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28339-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SPA), in persona del procuratore dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 236/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/02/2012, R.G.N. 2392/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), anche quale tutore del padre (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS) – moglie di (OMISSIS) – (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – figli di (OMISSIS) e fratelli di (OMISSIS) – convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa – il primo quale proprietario e conducente di una Fiat Uno e la seconda quale compagnia assicuratrice del mezzo – chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro nel quale era rimasto coinvolto (OMISSIS), mentre si trovava alla guida di un ciclomotore Ciao in localita’ (OMISSIS), e iniziava una manovra di conversione a sinistra per immettersi in (OMISSIS), quando veniva investito dall’auto di cui sopra che sopraggiungeva da tergo ad elevata velocita’.

Lo (OMISSIS) aveva riportato lesioni gravissime tali da menomare la sua capacita’ di intendere e di volere, tanto che veniva dichiarato interdetto.

I convenuti si costituirono contestando la dinamica del fatto – rilevando che il ciclomotorista, dopo aver iniziato una manovra di svolta a sinistra, improvvisamente desisteva riportandosi tutto sulla destra proprio mentre sopraggiungeva l’auto del (OMISSIS) – e la quantificazione dei danni.

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 709/2006, ritenuta la responsabilita’ paritetica di entrambi i mezzi, condannava i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di euro 224.976,60 e in favore di (OMISSIS) della somma di euro 25.000,00. Rigetto’ la domanda proposta dagli altri attori.

Proponeva appello la Ras spa chiedendo respingersi le domande della famiglia (OMISSIS) o, in subordine, ridursi il risarcimento.

Si costitui’ il (OMISSIS) concludendo nel medesimo senso.

Si costituirono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello e, in via incidentale, la declaratoria di esclusiva o prevalente responsabilita’ del (OMISSIS) nell’accadimento e, conseguentemente, un maggior risarcimento del danno.

La Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’appello principale, ha ritenuto l’esclusiva responsabilita’ di (OMISSIS) nel verificarsi del sinistro e che nessuna colpa poteva essere addebitata al (OMISSIS).

Ha rigettato quindi l’appello incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS)Stella Raffaele(OMISSIS) (OMISSIS), con tre motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a. che presenta memoria.

Non svolge attivita’ difensiva (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Assumono i ricorrenti che la Corte d’appello non avrebbe tenuto presenti gli articoli 102 e 106 previgente C.d.S. e l’articolo 524 del relativo reg. att. C.d.S.. Ritengono in particolare che la Corte d’appello, nella motivazione della sentenza, non ha tenuto presenti le norme sopra richiamate che disciplinano la condotta dei conducenti dei mezzi ed in particolare la condotta di (OMISSIS).

Il motivo e’ infondato.

L’impugnata sentenza, inquadrando la decisione nell’ambito delle norme sulla circolazione all’epoca vigenti, ha ritenuto che la condotta di guida del (OMISSIS) fosse corretta. Infatti egli manteneva una velocita’ adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, dal momento che essa era inferiore al limite dei 90 chilometri orari e che la strada era caratterizzata da una curva larga e con ampia visibilita’.

In tale contesto le norme richiamate nel ricorso risultano correttamente applicate, emergendo proprio dalla lettura delle stesse che la manovra di sorpasso a destra fosse specificamente permessa, avendo il veicolo che precedeva segnalato la sua intenzione di svoltare a sinistra.

Con il secondo motivo si denuncia nullita’ della sentenza impugnata ex articolo 360 cp.c., comma 1, n. 2.

Ritengono i ricorrenti che la Corte d’appello, in assenza di domanda, avrebbe erroneamente condannato alla restituzione delle somme corrisposte, nel corso del giudizio di primo grado, anche (OMISSIS) e gli altri appellati, quali eredi di (OMISSIS).

Il motivo e’ fondato.

L’impugnata sentenza ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, alla restituzione alla (OMISSIS) della somma di euro 67.139,40, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.

Tale assunto della Corte e’ errato.

L’impugnata sentenza non poteva condannare gli eredi a restituire, in solido, una somma da loro percepita non aure proprio bensi’ iure hereditatis. L’articolo 752 c.c. stabilisce infatti che i coeredi contribuiscono fra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Pertanto fra gli eredi non esiste un vincolo di solidarieta’ e gli stessi sono tenuti a rispondere del debito eventuale del de cuius esclusivamente pro’ quota, corrispondente alla porzione dell’asse ereditario ricevuto, vuoi come erede legittimo, vuoi come erede legittimario, vuoi come erede testamentario.

Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ritiene il ricorrente che la sentenza della Corte d’appello e’ insufficiente e contraddittoria per non aver preso in considerazione: 1) la velocita’ eccessiva tenuta dal (OMISSIS); 2) la violazione degli articoli 102 e 196 C.d.S. (in materia di sorpasso a destra) e dell’articolo 524 del relativo reg. (sempre in materia di sorpasso); 3) la presenza della segnalazione dell’incrocio in corrispondenza del quale avvenne il sinistro; 4) l’assenza di alcuna segnalazione da parte del ciclomotorista di svoltare a sinistra.

Il motivo e’ infondato.

Sul punto la Corte d’appello, con motivazione corretta, ha ritenuto che lo (OMISSIS), in prossimita’ dell’incrocio con la strada posta a sinistra, dopo essersi spostato a sinistra, manifestando cosi’ l’intenzione di immettervisi, si riportava subito e nuovamente sulla destra, senza accertarsi della presenza di mezzi aventi la precedenza, proprio mentre sopraggiungeva da tergo l’auto del (OMISSIS); quest’ultimo, ritenendo che il ciclomotorista volesse imboccare la laterale, iniziava la manovra di sorpasso sulla destra, tanto che l’urto avveniva fra la parte laterale destra del motociclo “Ciao” e lo spigolo anteriore sinistro della vettura. In altri termini, per l’impugnata sentenza, il ciclomotorista compiva una manovra gravemente pericolosa perche’ inopinata e difficilmente prevedibile dal conducente della vettura, il quale, dal canto suo, manteneva una velocita’ adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, dal momento che essa era inferiore al limite di 90 chilometri orari, mentre la strada era caratterizzata da una curva larga e con ampia visibilita’.

Quella effettuata dalla Corte costituisce comunque valutazione di merito non censurabile in sede di legittimita’. Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalita’ di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimita’ quando, come nell’impugnata sentenza, sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici ed errori giuridici (Cass., 2 marzo 2004, n. 4186).

Per quanto attiene poi alla violazione dell’articolo 2054 c.c. ed al vizio di motivazione sulla presunzione di concorso di colpa a carico del convenuto nella produzione dell’evento, l’impugnata sentenza ha ritenuto che l’incidente si e’ verificato per colpa esclusiva del ciclomotore, liberando il (OMISSIS) dalla presunzione di colpa concorrente, giacche’ la condotta di (OMISSIS) configura un elemento tanto preponderante da divenire causa esclusiva del sinistro.

Conclusivamente, la Corte d’appello ha ritenuto che la colpa dello (OMISSIS) ha avuto un’efficienza causale esclusiva nella causazione del sinistro, mentre, per quanto riguarda il (OMISSIS), risulta che lo stesso ha tenuto una condotta prudente e attenta.

L’impugnata sentenza ha verificato il comportamento di quest’ultimo ritenendo che lo stesso ha fornito la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza.

In conclusione, la Corte rigetta il primo ed il terzo motivo; accoglie il secondo motivo e, decidendo nel merito, condanna gli eredi di (OMISSIS) alla restituzione delle somme indicate nella sentenza d’appello, ripartite secondo le rispettive quote ereditarie. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Per quanto riguarda l’inammissibilita’ del controricorso, eccepita dai controricorrenti nella memoria ex articolo 378 c.p.c., deve rilevarsi che la relativa questione rimane comunque assorbita, afferendo alla regolamentazione delle spese che, come si e’ detto, questa Corte ha interamente compensato fra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo; accoglie il secondo motivo e, decidendo nel merito, condanna gli eredi di (OMISSIS) alla restituzione delle somme indicate nella sentenza d’appello, ripartite secondo le rispettive quote ereditarie. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

 

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