Cassazione 4

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 21 dicembre 2015, n. 25606

Ritenuto in fatto

Il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens. La struttura del rapporto, al fine di rendere effettiva la facoltà dell’accipiens di restituire in tutto o in parte le cose ricevute, impone che le parti individuino i beni in modo specifico, avvalendosi quantomeno di criteri di identificazione delle cose consegnate. Affinché il contratto sia qualificabile come estimatorio non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima. È invece essenziale che le parti si siano accordate sulla facoltà dell’accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – omessa decisione su punti essenziali della controversia – divieto di nuove domande in appello (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)”.

Sostiene il C. che la sua eccezione preliminare, formulata in comparsa di costituzione e risposta in appello e reiterata in comparsa conclusionale, non ha trovato alcuna motivazione nell’intero corpo della sentenza oggetto del gravame; ritiene inoltre che la sentenza impugnata ha accolto domande nuove formulate dalla Songa per la prima volta in appello.

Il ricorrente sostiene altresì che nel giudizio di prime cure la Songa Antonio ha chiesto il mero rigetto delle sue istanze, mentre solo in sede di atto di citazione in appello, ha formulato domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 98.856,86 più iva.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente imputa alla Corte d’appello l’omessa considerazione di due questioni sollevate in quel grado del giudizio. Tale profilo di critica è estraneo ai vizi motivazionali di cui al n. 5 dell’art. 360, in quanto attiene a un error in procedendo.

Per giurisprudenza di questa Corte costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l’erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere in sede dì legittimità nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., come pure 1 ‘ incongruenza fra le norme di legge di cui si prospetta la violazione e le argomentazioni di supporto (Cass., 17 settembre 2013, n. 21165). Nella specie, proposto ricorso ai sensi dei numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente si doleva, in realtà, di una omessa pronuncia.

Con il secondo motivo si denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione su un punto controverso decisivo”.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello non ha motivato circa il rigetto della sua ricostruzione della fattispecie contrattuale. Egli ritiene in particolare che la mancata pattuizione di elementi quali il prezzo e il termine sia la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto di intermediazione commerciale.

Con il terzo motivo C.E. denuncia “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1474, 1325 n. 3 e 1183 c.c. in relazione con l’art. 1556 c.c.: elementi essenziali -contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione”.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, con motivazione insufficiente e/o illogica e contraddittoria, ha ritenuto sussistenti, nel caso in esame, tutti gli elementi essenziali ex art. 1556 c.c. per la qualificazione del negozio giuridico inter partes, quale contratto estimatorio, provvedendo, in mera via interpretativa, a sopperire alla mancanza degli stessi, fornendo una ricostruzione errata e non conforme alla realtà della volontà delle parti.

Con il quarto motivo si denuncia “illogicità della sentenza difetto di elementi essenziali ex art. 1556 c.c. – determinazione o determinabilità del prezzo – omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla prospettazione dell’esponente”.

Sostiene il ricorrente che non si può rinvenire nel caso in esame alcuna predeterminazione del prezzo di acquisto dei beni da parte dell’accipiens, apparendo che la Corte d’appello, per giustificare l’illogica conclusione della sussistenza di un contratto estimatorio, ha interpretato il requisito del prezzo quale elemento unilateralmente determinabile da una delle parti, ossia dal tradens.

Per il ricorrente la Corte d’appello non ha verificato quale volontà le parti hanno manifestato mediante la non pattuizione del prezzo. Se la Corte d’appello avesse effettuato tale valutazione, certamente non avrebbe concluso per la sussistenza di un contratto estimatorio fra le parti in quanto, ai fini della figura de qua, il requisito del prezzo è essenziale ai fini del concorde raggiungimento di un equilibrio contrattuale che le parti suggellano mediante la stipulazione di tutti gli elementi della figura giuridica prescelta.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “illogicità della motivazione – qualificazione del rapporto ex art. 1556 c.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1474 c.c.”.

Sostiene C.E. che la Corte d’appello non solo ha errato nel qualificare il rapporto in essere fra le parti riconducendolo alla fattispecie regolata ex art. 1556 c.c., ma, nell’errore, ha omesso l’applicazione dell’art. 1474 c.c. in quanto ha ritenuto determinabile il prezzo del negozio mediante atto unilaterale del tradens o comunque lo ha falsamente applicato in quanto, sebbene il prezzo del bene sia ricavabile dai listini di borsa, il giorno di riferimento ai fini della quantificazione della prestazione deve essere quello concordemente stabilito dalle parti o, in caso di disaccordo, quello in cui interviene una determinazione giurisdizionale che sancisce la traslazione della proprietà della cosa.

Con il sesto motivo si denuncia “insufficiente ed illogica motivazione su un punto essenziale e determinante per la decisione”.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è errata per aver accolto la quantificazione del valore della merce oggetto di contratto così come unilateralmente effettuata da Songa Antonio spa, senza fornire motivazione alcuna circa i criteri utilizzati al fine di ritenere la quantificazione, essendosi limitata a richiamare pedissequamente quella effettuata arbitrariamente da controparte. In altri termini, l’impugnata sentenza, per il ricorrente, si è limitata ad accogliere la richiesta di controparte, senza tuttavia nulla dire su quale criterio sia stato utilizzato e senza avere indicato l’effettiva quotazione.

Con il settimo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1556 c.c. – difetto di elementi essenziali – il termine”.

Sostiene il ricorrente che la previsione di un termine nel contratto estimatorio ha la finalità di segnare il tempo ultimo per l’esercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto restituendo la merce consegnata, ma anche di segnare il momento traslativo della proprietà della cosa all’accipiens.

Per il ricorrente la mancanza di una pattuizione in tal senso è dunque di per sé idonea ad escludere un contratto estimatorio, apparendo pertanto che la mancanza dello stesso è la chiara prova della volontà delle parti di escludere la pattuizione di una fattispecie negoziale, quale quella ex art. 1556 c.c..

Con l’ottavo motivo C.E. lamenta “illogica ed insufficiente motivazione circa la determinabilità del termine – violazione del combinato disposto degli artt. 1183 e 1556 c.c.”.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel ricondurre il negozio stipulato fra le parti alla figura del contratto estimatorio, prevista dall’art. 1556 c.c.; che la Corte d’appello ha inoltre illogicamente sostenuto che il termine di cui alla figura in commento, sebbene non prefissato mediante trattativa ed accordo fra le parti, può essere legittimamente imposto unilateralmente ed arbitrariamente dal creditore.

Ritiene pertanto il C. che la Corte d’appello, dapprima ha ritenuto applicabile il disposto di cui al primo comma dell’art. 1183 c.c., ma successivamente ha completamente contraddetto le osservazioni effettuate, tanto da concludere per la disapplicazione della norma richiamata e per la possibilità di fissazione da parte del tradens.

Con il nono motivo il ricorrente denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – congruità del termine”.

Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello non ha motivato né circa la tipologia di mercato nel quale si è inserito il rapporto tra C.E. e la Songa Antonio s.p.a., né, tantomeno, i rapporti usualmente praticati tra gli stessi, ovvero tutte circostanze che avrebbero certamente portato ad escludere la conclusione di un contratto estimatorio fra le parti.

Con i molteplici motivi viene censurata la sentenza sotto il profilo dell’erronea applicazione delle norme in tema di contratto estimatorio e di difetto di motivazione.

In particolare, il ricorrente, premesso che nel contratto mancava la determinazione del prezzo e del termine – entrambi elementi essenziali del contratto estimatorio – censura la sentenza per: a) l’assunta determinazione del prezzo unilateralmente da parte del tradens – venditore; b) la erronea applicazione della norma del contratto estimatorio o, meglio, la non corretta applicazione in via analogica dell’art. 1474 c.c. con riferimento alla mancata previsione del prezzo nell’accordo intervenuto; c) l’essenzialità della previsione del termine nel contratto estimatorio e la insufficienza ed illogicità della motivazione di cui poi si censura la contraddittorietà nella parte in cui essa richiama, al fine di stabilire il termine, l’art. 1183, 1 comma, per poi, viceversa, prevedere che in mancanza di accordo il termine debba essere fissato dal giudice.

Tutti i suddetti motivi sono infondati.

La sentenza impugnata ha evidenziato che l’elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà del consegnatario di restituire la merce in alternativa all’obbligo di pagamento del prezzo, senza che a tale configurazione sia di ostacolo la mancata prefissione splicita di un termine per l’esercizio dell’indicata facoltà di restituzione.

La Corte d’appello, dopo aver esaminato, con un accertamento in fatto, i documenti di trasporto recanti la scritta ‘contratto estimatorio’, in cui si indicava chiaramente il criterio destinato alla determinazione del corrispettivo da pagarsi in caso di mancata restituzione degli oggetti consegnati e la raccomandata inviata dalla Songa Antonio alla ditta Italcraft di C.E. , avente ad oggetto ‘contratto estimatorio’, nella quale si chiedeva il pagamento delle merci consegnate il 17 marzo precedente, se vendute, e la immediata restituzione di quanto invenduto, ha ritenuto che la volontà delle parti era quella di stipulare un contratto estimatorio.

Tale assunto è corretto.

Con il contratto estimatorio il proprietario (tradens) consegna una o più cose mobili determinate ad un soggetto (accipiens) che si obbliga a pagare il prezzo, salvo restituire quanto ricevuto nel termine stabilito. L’accipiens non acquista la proprietà della res né assume l’obbligazione di venderla, ma è tenuto al pagamento del prezzo di stima, ove alieni, per proprio conto e nel proprio interesse, a terzi, le cose consegnate, oppure non provveda, nel termine convenuto, alla restituzione.

L’operazione economica trova giustificazione, da una parte, nell’interesse del proprietario di avvalersi dell’organizzazione di altri imprenditori per far conoscere i propri prodotti; dall’altra, nell’interesse dell’accipiens di avere a disposizione beni in vista della rivendita, con la sicurezza di poter restituire entro il termine stabilito, l’invenduto, andando così esente dal pagamento del prezzo (Cass., 17 luglio 2003, n. 1196).

Va precisato che il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens.

L’art. 1556 c.c. prevede che oggetto del contratto siano beni mobili. Si è osservato che la struttura del rapporto, al fine di rendere effettiva la facoltà dell’accipiens di restituire in tutto o in parte le cose ricevute, impone che le parti individuino i beni in modo specifico, avvalendosi quantomeno di criteri di identificazione delle cose consegnate. Affinché il contratto sia qualificabile come estimatorio non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima. È invece essenziale che le parti si siano accordate sulla facoltà dell’accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo. Posto che il contratto non richiede forma scritta, la giurisprudenza ha osservato che la clausola ‘al venduto’ che compaia nell’ambito della corrispondenza che le parti si siano scambiate costituisce, ove non contraddetta da altri elementi di prova, fattore utile a qualificare il rapporto come contratto estimatorio (Cass., 29 ottobre 1991, n. 11504; Cass. 21 aprile 1979, n. 2235).

Secondo Cass. 4 gennaio 1974, n. 9, la precisazione del termine non è essenziale, ma lo stesso è ugualmente necessario per l’esecuzione del contratto. Nell’ipotesi che non sia stato individuato alcun termine, né questo sia stabilito dagli usi, la legge – che, in linea di massima, non richiede che il tempo dell’adempimento sia fissato nel contratto – prevede all’art. 1183 c.c. il modo di determinare il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita.

Parimenti non essenziale risulta la circostanza che le parti abbiano provveduto alla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile, o siano fissati dei prezzi minimi ai quali l’accipiens si debba attenere.

La mancanza del termine e le modalità particolari di determinazione del prezzo non portano, pertanto, automaticamente ad escludere l’esistenza del contratto estimatorio, bensì impongono solo una maggiore attenzione nella valutazione di tutti gli elementi sintomatici che possano ricostruire l’originaria volontà delle parti, quali le qualità professionali delle parti e la natura dei beni.

L’impugnata sentenza ha correttamente applicato i suddetti principi di diritto per inquadrare la fattispecie in esame come contratto estimatorio, ritenendo che i documenti di trasporto e le raccomandate inviate dalla Songa alla Italcraft di C.E. , indicavano una chiara volontà delle parti di porre in essere un tale contratto, non essendo necessaria né una espressa pattuizione del termine, né una espressa pattuizione del prezzo purché lo stesso sia determinabile.

In tema di ermeneutica contrattuale l’accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.

Quanto ai denunciati vizi di motivazione, sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., si osserva che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

Il ricorrente, con i motivi di ricorso, critica la ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, ma non offre elementi idonei a superare le argomentazioni della sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200,00 per esborsi.

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