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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25606. Il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens. La struttura del rapporto, al fine di rendere effettiva la facoltà dell’accipiens di restituire in tutto o in parte le cose ricevute, impone che le parti individuino i beni in modo specifico, avvalendosi quantomeno di criteri di identificazione delle cose consegnate. Affinché il contratto sia qualificabile come estimatorio non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima. È invece essenziale che le parti si siano accordate sulla facoltà dell’accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 21 dicembre 2015, n. 25606 Ritenuto in fatto Il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens. La struttura del...

Il contratto estimatorio
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Il contratto estimatorio

L’articolo in originale – in pdf Il contratto estimatorio     1)     La Funzione art. 1556 c.c. nozione: con il contratto estimatorio[1] una parte (tradens) consegna una o più coese mobili all’altra (accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.   A)     il tradens, che per...