Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 3 dicembre 2015, n. 24630

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1319/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 526/2010 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 23/11/2010, R.G.N. 641/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati atti di citazione (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero la (OMISSIS) e (OMISSIS) dinanzi al Giudice di Pace di Piazza Armerina per ottenere una integrazione di pagamento del risarcimento danni dalle stesse subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatosi fra l’autovettura FIAT Uno di proprieta’ e condotta dal (OMISSIS) e l’autovettura Opel Astra di proprieta’ e condotta da (OMISSIS) sulla quale ultima era trasportata (OMISSIS).

(OMISSIS) dava atto di aver ricevuto dalla societa’ assicuratrice convenuta, durante la fase stragiudiziale, la somma di euro 4.500,00, trattenendola in acconto; a (OMISSIS) era stata riconosciuta, ante causam, in acconto sul maggior credito, la somma di euro 3.000,00.

Le due cause furono riunite.

La (OMISSIS) si era costituita in giudizio per contestare le pretese attrici sul quantum.

Il Giudice di Pace ammise la prova orale richiesta da parte attrice e dispose c.t.u. sia in relazione ai danni al veicolo che ai danni alla persona.

Il medesimo giudice accolse le domande attrici riconoscendo una integrazione di pagamento a (OMISSIS) per euro 4.351,99; una integrazione di pagamento a (OMISSIS) per euro 667,00. A (OMISSIS) fu altresi’ riconosciuta la somma di euro 5.359,26 per il risarcimento del danno al veicolo e un danno da lucro cessante nella misura di euro 935,73.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace propose appello la (OMISSIS) spa.

(OMISSIS) e (OMISSIS) si costituirono in giudizio avversando l’atto di appello e chiedendo la rinnovazione della c.t.u. medico-legale.

Il Tribunale ha disposto la restituzione in favore della (OMISSIS) s.p.a. delle somme di euro 935,75 ed euro 1.847,78, oltre accessori, da parte di (OMISSIS) ed euro 667,00, oltre accessori, da parte di (OMISSIS).

Propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) con tre motivi.

Gli intimati non svolgono attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano “nullita’ assoluta ed insanabile della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all’articolo 101 c.p.c. e articolo 24 Cost.”.

Il Tribunale, sostengono le ricorrenti, ha deciso la controversia senza disporre di tutti i documenti contenuti nei loro fascicoli di parte.

A fronte di una richiesta di rinnovazione della c.t.u. medico-legale da parte delle appellate, proseguono le ricorrenti, appariva indispensabile l’esame di tutta la documentazione medico-clinica allo scopo di valutare i vizi e le contraddizioni logiche denunciati nella consulenza d’ufficio.

Detta documentazione era contenuta in origine nei fascicoli di parte delle appellate ed e’ stata solo parzialmente ricostruita.

Uno dei motivi di appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. (quello afferente alla quantificazione del danno subito da (OMISSIS)) e’ stato deciso omettendo di esaminare e valutare uno dei documenti principali ai fini di detta quantificazione, ovvero la certificazione a firma del dr. (OMISSIS) in ordine alla stima del danno da lucro cessante, anch’essa contenuta nel fascicolo di parte.

Non e’ stato tenuto conto della fattura per spese di recupero e soccorso del veicolo, pari ad euro 200,00, documento anch’esso originariamente contenuto nel fascicolo di parte e non rinvenuto in copia.

Per tali ragioni appaiono evidenti, secondo le ricorrenti, la violazione del principio del contraddittorio e quella del diritto di difesa.

L’omesso esame del Tribunale di prove rilevanti, ad avviso di (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ tanto piu’ censurabile ove si consideri come non sia mai stato dato ordine alla cancelleria di procedere alla ricerca dei fascicoli da essa smarriti.

La prima parte della censura e’ inammissibile.

Infatti le ricorrenti prospettano per la prima volta alla Corte di Cassazione una questione che non e’ in alcun modo trattata nella sentenza del Tribunale e cioe’ l’ asserita mancanza di documenti nei fascicoli di parte, addebitabile alla cancelleria, mentre invece la causa pare decisa iuxta alligata et probata.

Pertanto, onde consentire alla Corte di controllare l’ammissibilita’ della censura, le ricorrenti avrebbero dovuto allegare i verbali d’udienza contenenti il rilievo dello smarrimento dei loro fascicoli e le prove ivi contenute, anche in relazione alla loro rilevanza ai fini del decidere.

Percio’ la denunciata inerzia del Tribunale per non avere disposto le ricerche in cancelleria, in violazione del principio del contraddittorio, e’ inammissibile.

Ed invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte il ricorrente che proponga in sede di legittimita’ una determinata questione giuridica la quale implichi un accertamento di fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (fra le tante, Cass., 5 giugno 2012, n. 8992; Cass., 11 marzo 2012, n. 7295).

Con il secondo motivo si denuncia “nullita’ assoluta ed insanabile della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c.. Omissione di pronuncia su domanda ritualmente prodotta in giudizio”.

Afferma la ricorrente (OMISSIS) che, con la propria comparsa di costituzione e risposta in appello, aveva proposto rituale domanda di rinnovazione della c.t.u. medico-legale e che nel verbale d’udienza del 27 ottobre 2010 era stato fatto uno specifico ed espresso riferimento a tale richiesta. Il Tribunale, a suo avviso, ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito a siffatta istanza che avrebbe dovuto essere esaminata a seguito dell’ appello.

Ed infatti il Giudice di Pace, per ovviare all’errore commesso dal C.T.U. anche nei confronti della (OMISSIS) per non averle riconosciuto la stessa inabilita’ temporanea assoluta – 22 giorni – che in sede di chiarimenti detto C.T.U. aveva riconosciuto alla (OMISSIS), a parita’ di danni riportati, l’aveva inclusa nel relativo calcolo e percio’ il Tribunale non poteva, in accoglimento dell’appello dell’ assicurazione (OMISSIS), ridurre la quantificazione del danno biologico della (OMISSIS) da euro 2.800, a euro 952,20 senza rinnovare la C.T.U..

Il motivo e’ inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.

Ed infatti, avendo la sentenza impugnata sul punto affermato: “oscuri rimangono il processo logico seguito e i criteri applicati per pervenire ad una quantificazione del danno biologico nella misura di euro 2.800” – conseguentemente riducendolo in euro 952,20 applicando le tabelle in vigore all’epoca della pubblicazione della sentenza sulla base dei valori percentuali di invalidita’ permanente e di invalidita’ temporanea parziale indicati dal C.T.U. avrebbe dovuto innanzi tutto trascrivere le ragioni – se ve ne erano – poste a fondamento della diversa maggiore quantificazione del Giudice di pace e non sostituirle con la sua argomentazione di necessaria equiparazione con le valutazioni medico – legali della (OMISSIS) e quindi dimostrare, sulla base delle tabelle, che tale differente quantificazione era perfettamente coincidente con la pretesa inabilita’ temporanea assoluta di 22 giorni.

Con il terzo motivo si denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e punto decisivo per il giudizio, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’articolo 115 c.p.c., comma 1, per omessa o errata valutazione delle risultanze della c.t.u. estimativa a firma Dr. (OMISSIS)”.

Sostiene la ricorrente (OMISSIS) che il Tribunale ha “acriticamente” assunto a base della propria decisione di diminuire la liquidazione dei danni al veicolo una perizia dell’assicurazione, non motivando in alcun modo la scelta di essa a fronte delle diverse valutazioni del c.t.u., con cio’ concretando un vizio motivazionale. Il giudice del merito ha infatti il potere discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma detta decisione puo’ essere censurata in sede di legittimita’ ove la soluzione prescelta non risulti “sufficientemente motivata”.

Nella specie, prosegue la ricorrente, il Tribunale ha omesso del tutto di motivare sul punto, limitandosi a dichiarare congrua la stima analitica del danno compiuta dal c.t.p. della societa’ assicuratrice, ma senza spiegare le ragioni della presunta erroneita’ della diversa stima compiuta dal c.t.u. della causa in primo grado; ha altresi’ omesso del tutto di valutare il valore probatorio di due documenti di spesa (fatture commerciali) facenti piena prova dei relativi esborsi; ha completamente dimenticato di valutare il danno da fermo tecnico, stimato dal c.t.u. in euro 350,00 e mai contestato.

Il motivo e’ fondato.

Il Tribunale, in sede di appello, ha ritenuto che il particolareggiato prospetto redatto dal c.t.p. dell’assicurazione lo (OMISSIS) – dei costi materiali e della manodopera, per la complessiva somma di euro 3.511,48, era piu’ aderente agli effettivi valori di mercato correnti all’epoca del sinistro, tenuto conto del modello e del valore del veicolo.

La relativa motivazione del Tribunale, limitandosi a dichiarare congrua la stima del c.t.p., senza indicare le ragioni della inattendibilita’ della diversa stima compiuta dal c.t.u., pari ad euro 5.360,26, omettendo altresi’ di esaminare sia la fattura commerciale rilasciata alla (OMISSIS), pari ad euro 6.474,46, attestante il maggior esborso sostenuto dalla stessa, sia la fattura del soccorso del veicolo, pari ad euro 200,00, sia di considerare il fermo tecnico stimato dal c.t.u. in euro 350,00, e’ viziata.

Pertanto la censura va accolta.

In conclusione, il primo motivo e il secondo motivo devono essere dichiarati inammissibili mentre va accolto il terzo, con cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso giudice, per valutare la documentazione prodotta dalla danneggiata (precitate fatture, se quietanzate, e congrue rispetto ai valori di mercato correnti all’epoca) e per indicare le ragioni per cui non ha condiviso la c.t.u..

Il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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