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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2015, n. 7998. Il pignoramento immobiliare è una fattispecie «a formazione progressiva», per cui la sola notifica dell’atto al debitore, in assenza della relativa trascrizione, non permette al giudice dell’esecuzione di dar corso alla vendita. Da ciò deriva anche che la rinuncia all’azione da parte dell’unico creditore che ha trascritto l’atto è sufficiente a far dichiarare l’estinzione del processo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 aprile 2015, n. 7998     REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 febbraio 2015, n. 8711. Mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall’art. 1207 cod. civ., nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno propter moram e di rimborso delle spese; tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Fintantoché il debitore non è liberato dall’obbligazione con l’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il creditore è legittimato all’azione esecutiva, anche se costituito in mora credendi.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 28 febbraio 2015, n. 8711 Motivi della decisione 1.- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1209, 1210, 1218, 1220, 2043, 2740, 2910 cod. civ., 474 e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7117. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la «comparsa di risposta» può essere idonea a riassumere il giudizio nella fase di merito, qualora contenga tutti gli elementi previsti dal codice per la citazione. E la procura rilasciata per la fase cautelare, a meno di una diversa esplicita indicazione, resta valida

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7117 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2015, n. 6432. il termine ultimo indicato dal codice – l’udienza dedicata al progetto di distribuzione del ricavato della vendita (articolo 596 c.p.c.) – deve considerarsi «perentorio», e ciò anche se la norma non lo qualifica formalmente come tale. L’intervento è comunque precluso una volta che la trattazione abbia avuto inizio anche se poi sia stato disposto un rinvio dell’udienza. E tali regole valgono sia per i creditori privilegiati che chirografari.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2015, n. 6432   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6395. In tema di mutuo di scopo è nullo il contratto se, alla data della stipula, lo scopo era già realizzato. Il mutuo di scopo è lecito fintanto che la realizzazione dello scopo da esso prevista è possibile al momento della conclusione del contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6395 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6394. Deve ritenersi nulla la sentenza emessa ex art. 281-sexies cod. proc. civ. nel caso in cui il giudice, letto il dispositivo in udienza, ometta la contestuale motivazione della stessa. Il giudice, quindi, può motivare solo contestualmente; se lo fa successivamente, la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6394 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...