Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 aprile 2015, n. 7998 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 febbraio 2015, n. 8711. Mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall’art. 1207 cod. civ., nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno propter moram e di rimborso delle spese; tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Fintantoché il debitore non è liberato dall’obbligazione con l’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il creditore è legittimato all’azione esecutiva, anche se costituito in mora credendi.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 28 febbraio 2015, n. 8711 Motivi della decisione 1.- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1209, 1210, 1218, 1220, 2043, 2740, 2910 cod. civ., 474 e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7117. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la «comparsa di risposta» può essere idonea a riassumere il giudizio nella fase di merito, qualora contenga tutti gli elementi previsti dal codice per la citazione. E la procura rilasciata per la fase cautelare, a meno di una diversa esplicita indicazione, resta valida
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7117 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2015, n. 7178. Il mediatore professionale è tenuto all’obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l’uso della diligenza professionale del caso. Il principio è stato ribadito dal giudice di legittimità con sentenza del 10 aprile 2015, n. 7178. Il mediatore non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio che si rifiutato di verificare. In caso di inadempimento, la colpa è presunta ed incombe sul mediatore l’onere di provare o l’inesistenza dell’inadempimento o l’inimputabilità a se medesimo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 aprile 2015, n. 7178 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. PELLECCHIA Antonella...
Corte di Cassazione, sezione III, 20 aprile 2015, n. 8001. In merito alla domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c., essa realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, non essendo assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell’esecutato bensì nei riguardi di altro creditore, pignorante o intervenuto. Ne segue che presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l’affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo (come pignorante o come intervenuto), a prescindere dal fatto che il credito del “creditor creditoris” sia o meno fondato su un titolo esecutivo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 aprile 2015, n. 8001 Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, quarto comma, cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello, nel dichiarare nullo l’atto di intervento di C.E. perché privo di procura, non avrebbe considerato che la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2015, n. 6432. il termine ultimo indicato dal codice – l’udienza dedicata al progetto di distribuzione del ricavato della vendita (articolo 596 c.p.c.) – deve considerarsi «perentorio», e ciò anche se la norma non lo qualifica formalmente come tale. L’intervento è comunque precluso una volta che la trattazione abbia avuto inizio anche se poi sia stato disposto un rinvio dell’udienza. E tali regole valgono sia per i creditori privilegiati che chirografari.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2015, n. 6432 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6403. Ai sensi del terzo comma dell’art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6403 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6401. La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito di pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l’obbligo restitutorio relativo all’originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivoluzione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224 c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6395. In tema di mutuo di scopo è nullo il contratto se, alla data della stipula, lo scopo era già realizzato. Il mutuo di scopo è lecito fintanto che la realizzazione dello scopo da esso prevista è possibile al momento della conclusione del contratto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6395 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6394. Deve ritenersi nulla la sentenza emessa ex art. 281-sexies cod. proc. civ. nel caso in cui il giudice, letto il dispositivo in udienza, ometta la contestuale motivazione della stessa. Il giudice, quindi, può motivare solo contestualmente; se lo fa successivamente, la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6394 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...