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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 gennaio 2016, n. 109. In tema di poteri del condominio e natura giuridica ed efficacia del regolamento condominiale, stabilita la legittimità delle sue previsioni riguardanti divieti attinenti ad attività improprie e non del tutto compatibili con la convivenza condominiale tra le quali anche quella di affittacamere, sul presupposto della loro non conformità al decoro e alla tranquillità dell’ente condominiale.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 gennaio 2016, n. 109 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CRISCUOLO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24755. La reintegrazione della quota di legittima, conseguente l’esercizio dell’azione di riduzione, va effettuata con beni in natura, salvi i casi eccezionalmente previsti dall’art. 560 secondo e terzo comma cod. proc. civ. per la riduzione dei legati e delle donazioni”; – “Quando la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario pretermesso, ottenendo la reintegrazione della quota di legittima, acquista la qualità di erede pro-quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria nella misura della frazione prevista dagli artt. 537 e segg. cod. civ. Ne deriva che il giudice, nell’accogliere la domanda di riduzione, deve dichiarare, non quale sia il valore economico della quota di eredità spettante al legittimario, ma quali siano i beni ereditari e quale sia la quota di partecipazione del legittimario alla proprietà degli stessi. La divisione disposta con testamento, nella quale il testatore non abbia contemplato le posizioni di alcuno dei legittimari è nulla, ai sensi dell’art. 735 cod. civ., e tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice. Al legittimario che ottiene la reintegrazione della quota di riserva mediante l’attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione, da parte dell’erede testamentario, dei frutti dei beni ereditari con decorrenza dal momento dell’apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di eredità spettante al legittimario su tali beni. Nel reintegrare la quota di legittima in natura, mediante il riconoscimento della partecipazione del legittimario alla comunione ereditaria nei limiti della frazione prevista dalla legge, il giudice deve disporre la trascrizione, nei pubblici registri immobiliari, della quota di comproprietà sui beni ereditari, adeguatamente individuati, spettante al legittimario e – correlativamente – delle quote di comproprietà spettanti agli eredi testamentari”. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  4 dicembre 2015, n. 24755 Ritenuto in fatto 1. – M.S., M.L.B. e M.M. – nella qualità di eredi legittimane del comune padre Ma.Sc., il quale, con testamento olografo, aveva lasciato ai suoi figli maschi la proprietà di tutti i suoi beni mobili e immobili e alla moglie...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 gennaio 2016, n. 305. Ben può il giudice rilevare di ufficio la nullità quando, come nella specie, si controverta in ordine alla applicazione di atti (delibera d’assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 gennaio 2016, n. 305 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12/12/2005 B.R. e C.L. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Sestri Levante con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 1232,88, oltre interessi...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 novembre 2015, n. 23491. Il notaio ha facoltà di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l’onorario e le spese, ma, una volta che abbia comunque accettato di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l’atto, il mancato pagamento di tali importi non lo autorizza a sottrarsi all’obbligo di provvedere alle formalità susseguenti

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 novembre 2015, n. 23491 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2015, n. 22907. Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione ab intestato, per aver il de cuius disposto in vita dell’intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all’eventuale successivo esercizio dell’azione di riduzione, agisce in qualità di terzo e non nella veste di erede, qualità – necessaria ai fini della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario di cui all’art. 564 c.c., comma 1 – che egli acquista solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. Infatti, il legittimario totalmente pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dall’art. 564, comma 1, per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), ma non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 novembre 2015, n. 22907 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente – Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere – Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere – Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere – Dott. ORICCHIO Antonio –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24144 . L’ipotesi di vendita di cosa solo parzialmente altrui si configura esclusivamente sulla base della situazione oggettiva della res alienata al momento della stipula del relativo negozio, indipendentemente dagli elementi soggettivi (come la scienza o l’ignoranza della parti al riguardo), che possono riflettersi unicamente sulle conseguenze: Per essa, ancorché la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e ad un terzo, trova applicazione l’art. 1478 c.c., alla cui stregua il venditore è obbligato a far conseguire al compratore la proprietà del bene, acquistandolo egli stesso dal dominus o procurando, nelle forme previste, direttamente la ratifica del suo operato da parte del dominus stesso. Gli elementi soggettivi, al contrario, possono riflettersi unicamente sulle conseguenze di tale situazione, che sono diverse, a seconda che il compratore sia in buona o mala fede. Nel primo caso, infatti, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto nella sua interezza, oltre a rimborsi e risarcimento, quando le circostanze del caso concreto facciano ritenere che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; nel secondo caso, invece, nell’ipotesi cioè che il compratore fosse a conoscenza del fatto che il venditore era soltanto comproprietario, il compratore può ottenere soltanto una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24144 Svolgimento del processo Con citazione del 3/12-7-1994 P.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Nicosia R.C., S.F. e S.S., quali eredi di S.P., affermando che con due scritture private non autenticate, redatte il 25-6-1984 e il 28-10-1985, S.P. gli aveva alienato due appezzamenti di...