Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 giugno 2014, n. 28020 Ritenuto di fatto 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, 5^ Sezione Penale in funzione di giudice del riesame, riformava parzialmente quella emessa dal GIP presso lo stesso ufficio giudiziario con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 giugno 2014, n. 27528. La Corte d'appello Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta che aveva condannato l'imputato per appropriazione indebita aggravata dall'articolo 61 numero 11 codice penale e interruzione di pubblico servizio. L'imputato nella sua qualità di dipendente si era appropriato della linea telefonica e del collegamento via Internet determinando un evidente pregiudizio economico per la società per la quale prestava la propria attività. Egli inoltre aveva distolto le apparecchiature informatiche, operative 24 ore su 24 in quanto utilizzate per il monitoraggio degli impianti di pubblica amministrazione, dalla telegestione cui erano preposte, interrompendo, per la durata degli illeciti collegamenti, il servizio pubblico
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 giugno 2014, n. 27528 Motivi della decisione Con sentenza in data 3 dicembre 2013 la Corte d’appello Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta che il 19 giugno 2007 che aveva condannato G.L. per appropriazione indebita aggravata dall’articolo 61 numero 11 codice...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 giugno 2014, n. 23352. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative. Nel caso di specie un bidello è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen., perché, nella propria qualità di dipendente di un Istituto scolastico con la qualifica di collaboratore, in servizio per due giorni presso una Scuola elementare, avendo la disponibilità di un computer installato per ragioni del servizio, si appropriava dell'energia necessaria per realizzare connessioni internet a siti a pagamento.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 giugno 2014, n. 23352 Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza del 18/04/2011 con la quale la Corte d’appello di Venezia ha confermato, in punto di responsabilità dell’imputato e di qualificazione giuridica del fatto, la decisione in data 22/04/2009 del Tribunale di Verona, assunta in esito...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 maggio 2014, n. 20030. In tema di peculato, il medico che eserciti attività medica nel regime di "intra moenia" non è di per se pubblico ufficiale ma lo diviene nel momento in cui provveda alla percezione degli onorari da riversare nelle casse dell'ente di appartenenza o per la quota ad esso ente dovuto od anche per l'intero laddove la quota di spettanza del medico gli venga versata tramite stipendio
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione VI SENTENZA 14 maggio 2014, n. 20030 Ritenuto in fatto La Corte di Appello di Genova con sentenza del 12 aprile 2012 confermava la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato dal gip del Tribunale di Sanremo nei confronti di M.A. per il reato di peculato in quanto,...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2014, n.1248. La condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali, al di fuori dei casi di urgenza nonché di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso solo se produce un danno apprezzabile al patrimonio della Pubblica Amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 14 gennaio 2014, n.1248 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 19 novembre 2011 confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Lodi del 20 maggio 2010 di condanna di C.M. , ritenendo integrata l’attenuante di cui all’articolo 323 bis...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 gennaio 2014, n. 2301. Peculato in danno dell’impiegato ASL perché, addetto all’ufficio del IV distretto che operava il rimborso delle somme oggetto dei tickets sanitari pagati da pazienti per prestazioni poi non rese, disponendo illecitamente il rimborso di tickets relativi a prestazioni in effetti avvenute, si appropriava delle corrispondenti somme di denaro
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 gennaio 2014, n. 2301 Ritenuto in fatto 1. L.P. , M.D. e C.C. ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza 14 dicembre 2012 della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione 12 luglio 2010 del Tribunale di Roma, ha confermato...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2014, n. 1247. L’art. 314 c.p., nel testo complessivo risultante dopo la riforma, quando parla di “appropriazione” intende riferirsi non soltanto alla condotta di colui che, in qualsiasi modo, fa “sua” la cosa, ma anche all’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che usa non momentaneamente (e quindi definitivamente) o anche momentaneamente senza restituirla dopo l’uso, la cosa mobile o il denaro altrui di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio. Si tratta di ipotesi in cui, pur mancando nel pubblico agente la volontà di “appropriarsi”, la condotta (e cioè il semplice uso non momentaneo o anche momentaneo, ma non seguito dalla restituzione della cosa) non può non ricondursi all’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 314 c.p., visto che l’uso momentaneo seguito dalla immediata restituzione della cosa integra gli estremi del reato di cui al secondo comma dello stesso articolo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 14 gennaio 2014, n. 1247 Fatto 1.-. Con sentenza in data 1-6-2010 il Tribunale di Cagliari ha, tra l’altro, dichiarato P.A. , B.C. , G.G. , Me.An. , C.A. , M.F. , A.G. e Ca.Ma. colpevoli dei reati di peculato loro rispettivamente ascritti ai capi E), DI), B2), e...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2013, n. 41599. Reato di truffa aggravata e non peculato per l’impiegato delle poste che si appropria, facendosele intestare, di 20 Polizze Posta Vita per un importo di 2 milioni di euro
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 ottobre 2013, n. 41599 Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza 18 febbraio 2013 della corte veneta, pronunciata nei confronti di F.L.G. (accusata di peculato, aggravato continuato), con la quale è stata dichiarata la nullità della...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2013 n. 41579. In tema di appalto pubblico di servizi non è configurabile il delitto di peculato (ma eventualmente altre fattispecie delittuose) nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell’appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell’appellante soggetto pubblico, del corrispettivo per l’attività di fornitura di un servizio pattuito
Il testo integrale [1] In tema di appalto pubblico di servizi non è configurabile il delitto di peculato (ma eventualmente altre fattispecie delittuose) nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell’appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell’appellante soggetto pubblico, del corrispettivo per l’attività di fornitura...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 ottobre 2013 n. 40954. I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 ottobre 2013 n. 40954[1] [1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/10/per-lamministratore-di-una-spa-con-finalita-pubbliche.html Archivio sentenze ordinanze sentenze-ordinanze/cassazione-penale-2011/ sentenze-ordinanze/cassazione-penale-2012/ sentenze-ordinanze/cassazione-penale-2013/ Studio legale D’Isa @AvvRenatoDIsa renatodisa.com