contibuto - valore causa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 27 giugno 2014, n. 28020

Ritenuto di fatto

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, 5^ Sezione Penale in funzione di giudice del riesame, riformava parzialmente quella emessa dal GIP presso lo stesso ufficio giudiziario con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di L.P.D., provvisoriamente accusato dei reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen., capo 1 dell’ordinanza genetica), peculato (art. 314 cod. pen., capi 3, 5, 6, 7, 8, 62, 63 e 80 ordinan­za), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen., capi da 10 a 21 dell’ordinanza) e dichiarazione tributaria fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000), reati fine commessi in concorso con S.G., C.F.L. ed altri, i primi due ritenuti promotori e capi della associa da 10 a 21 dell’ordinanza) e dichiarazione tributaria fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000), reati fine commessi in concorso con S.G., C.F.L. ed altri, i primi due ritenuti promotori e capi della associa­zione per delinquere – costituita da quattro enti di formazione professionale (ANFE, IRAPS, AN­FES e ISSVIR) dai medesimi controllati e da alcune società collegate – volta al conseguimento fraudolento di ingenti erogazioni pubbliche, segnatamente contributi regionali per corsi di for­mazione professionale, acquisiti nella misura complessiva di oltre 70 milioni di Euro in un arco temporale andante dal 2004 al 2010.
Il Tribunale condivideva l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, rilevando l’esistenza di una associazione fornita di propria struttura organizzativa, articolata soggettivamente su base in prevalenza parentale e beneficiaria dell’apporto di persone di stretta fiducia dei capi del sodali­zio, quale appunto il L.P., factotum della famiglia S., di fatto dipendente di un lido bal­neare di proprietà di quest’ultima e al contempo socio unico e legale rappresentate / liquida­tore di due società (la Gestioni Globali srl e la LP Servizi sri) fondamentali per l’attuazione del piano di acquisizione fraudolenta dei contributi regionali, poiché individuate – in base al consi­stente compendio indiziario acquisito – quali apparenti intermediarie, in funzione di lievitazio­ne dei costi, nell’acquisto di beni e servizi da vari fornitori ovvero direttamente responsabili dell’emissione di fatture per operazioni accertate come inesistenti.
Il Tribunale non condivideva, invece, la qualificazione giuridica di peculato delle condotte prov­visoriamente contestate ai capi 3, 5, 6, 7, 8 dell’ordinanza genetica, osservando che esse an­davano rivalutate nel contesto globale di una alterata e spropositata rappresentazione iniziale di costi, poi documentata in fase di rendicontazione con le fatture emesse per operazioni ine­sistenti, da presentare all’ente pubblico nella logica di una complessiva azione truffaldina volta ad indurre in errore la Regione siciliana nell’erogazione dei fondi pubblici; riteneva, di conseguenza, le citate condotte più propriamente riconducibili alla figura dell’art. 640 bis cod. pen., già contestata ai capi da 10 a 21 del provvedimento.
Con riferimento poi alla specifica posizione dei L.P., pur riconoscendone il ruolo di chiara subordinazione rispetto a quello di S.G. e ai voleri di quest’ultimo totalmente asser­vito, rilevava il Tribunale che la sua condotta aveva rivestito una significativa importanza, in ragione del ruolo centrale che le due società formalmente da lui rappresentate avevano svolto nel complesso meccanismo di creazione artificiosa o di artata maggiorazione di costi sopportati dagli enti di formazione professionale, non tacendo infine del tentato inquinamento probatorio ascritto allo stesso indagato nella fase di avvio e sviluppo delle indagini.
L’indagato veniva, in definitiva, indicato come colui che aveva consentito che le società da lui rappresentate fungessero da schermo giuridico – tra i più importanti nel meccanismo fraudo­lento approntato dai promotori del sodalizio ed in particolare da S.G. – per fini di esclusivo arricchimento personale, familiare e dei collaboratori.
Quanto alle esigenze cautelari, oltre al citato tentativo di inquinamento probatorio nei confronti di un testimone (Andreis Giovanni), il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di attuale e con­creta recidiva nei reati, integrato dal numero elevato di quelli commessi, dalla completa ade­sione al programma criminoso, dalla messa a disposizione del proprio agire in modo affatto occasionale ed anzi protrattosi nel tempo fino alla fase di avvio e sviluppo delle indagini, tutte condizioni che rendevano recessiva la valutazione del decorso temporale (art. 192 lett. c] cod. proc. pen.) degli eventi (in parte, peraltro, consumatisi fino al biennio 2011-2012) rispetto alla epoca di imposizione della misura cautelare.
Veniva, infine, annullata l’ordinanza nella parte concernente quei reati (capi 23, 24, 25 e 29) in relazione ai quali il GIP non aveva accolto la richiesta cautelare e che tuttavia erroneamente erano stati indicati nel dispositivo del provvedimento.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso il L.P. deducendo plurimi profili di censura: a) vizio di illogicità della motivazione per non essere il Tribunale riuscito a dare conto della partecipazione materiale alle condotte di concorso in peculato provvisoriamente contestate ai capi 62 e 63 dell’ordinanza, risultando per documenti che il movimento finanziario ivi descritto non aveva in alcun momento contemplato una sua ingerenza; le condotte in esame non po­tevano comunque essere qualificate ai sensi dell’art. 314 cod. pen. dal momento che, poiché il fine del raggiro contestato agli indagati era quello di conseguire i finanziamenti per poi distrarli a proprio vantaggio, la condotta di appropriazione del denaro ivi indicata, lungi dal costituire nuova manifestazione illecita o ulteriore danno per l’ente pubblico, altro non aveva rappre­sentato che il realizzarsi dell’evento per cui era preordinata l’originaria condotta fraudolenta, senza integrazione di nuova e diversa figura di reato; b) vizio di motivazione in ordine alla con­dotta di peculato contestata al capo 80 ed attuata, secondo l’accusa, mediante la disponibilità offerta dal ricorrente a figurare come dipendente degli enti previdenziali e come tale apparen­temente destinatario di emolumenti retributivi per prestazioni lavorative di fatto mai svolte; ad avviso del ricorrente, la condotta non può integrare il reato in questione ma esplica i suoi effetti nella sfera privatistica del rapporto di lavoro, configurandosi al più come fraudolento inadempimento contrattuale per le prestazione lavorative non svolte; c) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta permanenza di esigenze cautelari sotto i profili del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva nei reati, a motivo del decorso dei tempo dalle condotte contestate, dall’estromissione degli enti di formazione professionale dal novero di quelli ammessi ai finanziamenti regionali, dalla cessazione dell’amministrazione di detti enti da parte di tutti i soggetti indagati.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato limitatamente alle condotte provvisoriamente contestate ai capi 62, 63 e 80 dell’ordinanza cautelare genetica, ritenute dal Tribunale integrare il reato di peculato di cui all’art. 314 cod. pen.
Ritiene, infatti, il collegio di condividere le valutazioni del Tribunale il quale ha diversamente qualificato le altre condotte di cui ai capi 3, 5, 6, 7, 8 dell’ordinanza cautelare genetica, ravvi­sando in esse la figura di reato della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pub­bliche (art. 640 bis cod. pen.) rispetto all’originaria contestazione provvisoria di peculato.
Appare, infatti, corretto il rilievo che ai fini della differenziazione dei due illeciti depongono essenzialmente le modalità con cui la condotta di indebita acquisizione del pubblico denaro è attuata, ossia come l’agente in senso penalistico consegue il possesso del denaro costituente l’oggetto materiale del reato.
Sussiste, invero, il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servi­zio si appropria del denaro di cui abbia il possesso o la disponibilità materiale, conseguiti legit­timamente per ragione del suo ufficio o servizio ed eventuali artifici eventualmente posti suc­cessivamente in essere rilevano esclusivamente al fine di occultare l’illecito impossessamento o per assicurarsi l’impunità.
Si configura, invece, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, qualora il soggetto attivo del reato si sia fraudolentemente procurato detto possesso, inducendo la parte lesa in errore mediante le condotte tipiche di artificio o raggiro.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità e di questa sezione – del resto puntualmente e appropriatamente richiamata dal Tribunale – fonda infatti la differenza tra le distinte figure di reato proprio sulle modalità del possesso dei denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Cass. Sez. 6, sent. n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186 e conformi Sez. 6, sent. n. 32863 del 25/05/2011, PG in proc. Pacciani, Rv. 250901; Sez. 6, sent. n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo e altri, Rv. 256595; Sez. 6 sent. n. 41599 del 17/07/ 2013, PG in proc. Fasoli, Rv. 256867; Sez. 6 sent. n. 5087 del 23/01/2014, PM e Bertolone, Rv. 258051; Sez. 6 sent. del 06/02/2014, Campanile non massimata).
In tale prospettiva ermeneutica, il Tribunale ha escluso la possibilità, ritenuta invece dal GIP, di dare una differente qualificazione giuridica a segmenti della complessiva condotta di fraudolen­ta acquisizione dei fondi pubblici, a seconda delle fasi del finanziamento in cui essi si erano in­seriti, segnatamente di peculato per quelli rientranti nella fase di erogazione dell’acconto inte­grativo e truffa aggravata per quelli riferiti alla fase di rendicontazione.
A dispetto di tali condivisibili valutazioni, mal si comprende però la diversa qualificazione data alle condotte contestate ai capi 62, 63 e 80 dell’ordinanza genetica.
Dal punto di vista naturalistico, quelle contemplate ai capi 62 e 63 consistono in operazioni bancarie ascritte ai principali indagati S.G. e C.F.L., con il fattivo e consapevole concorso dell’odierno ricorrente, finalizzate ad occultare la provenienza del denaro che ha costituito oggetto di fraudolenta acquisizione di fondi pubblici, mediante emis­sione di assegni tratti su conti intestati agli enti di formazione professionale in favore di conti correnti personali o intestati a società collegate.
Quella contemplata al capo 80 consiste, a sua volta, nell’accertata erogazione di emolumenti retributivi in favore di alcune persone, tra cui il L.P., che risultano non aver mai prestato attività lavorativa effettiva in favore dei ricordati enti di formazione professionale, al fine evi­dente di prefigurare una ragione giustificativa del flusso di costi imputati a detto titolo.
Detto altrimenti, non si comprende la ragione per cui, né appare individuabile il momento in cui, quello fraudolentemente acquisito è divenuto improvvisamente denaro pubblico legittima­mente in possesso degli indagati, nelle loro qualità di incaricati di pubblico servizio nei termini accolti dall’ordinanza impugnata, tale da consentire la configurabilità del delitto di peculato a detrimento della mera possibilità di apprezzare quelle condotte in chiave di logiche e temporali conseguenze – come tali integranti dei post factum non punibili – della generale condotta frau­dolenta attuata ai danni dell’ente regionale e qualificata ai sensi dell’art. 640 bis cod. pen.
Su tali limitati punti si impone, dunque, una nuova valutazione nel rispetto del principio di di­ritto prima ricordato, di cui la stessa ordinanza impugnata ha del resto fatto corretta applicazione relativamente ad altre condotte oggetto di contestazione provvisoria.
Restano evidentemente assorbiti, per effetto delle superiori considerazioni, i motivi di ricorso strettamente inerenti l’apporto causale fornito dal ricorrente alle condotte ora descritte di cui ai capi 62, 63 e 80 della contestazione provvisoria.
4. Il collegio ritiene, infine, che il provvedimento impugnato, complessivamente motivato in maniera congrua e adeguata nonché ancorato a solide risultanze indiziarie, debba andare esente dalla residua censura articolata nei motivi di ricorso.
Il Tribunale ha, infatti, ampiamente argomentato sul dato che l’acclarato tentativo di inquina­mento probatorio attuato nella fase delle indagini dal ricorrente all’indirizzo di persona informa­ta sui fatti (Andreis Giovanni), il numero elevato dei reati commessi, la relativa protrazione in un arco considerevole di tempo costituiscano elementi di valutazione che rendono recessivo il decorso del tempo (art. 292 lett. c] cod. proc. pen.) rispetto all’attuazione delle condotte, inte­grando un pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati, neppure attenuato dalla circo­stanza dell’attuale inoperatività delle società formalmente riconducibili al L.P., del resto individuate dalle indagini quali meri schermi legali della gestione del complesso organizzativo – amministrativo allestito per finalità fraudolente dai principali indagati Giuseppe S. e France­sco Luigi Cavallaro.
5. All’accoglimento del ricorso nei limiti e nei termini anzidetti consegue l’annullamento della impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

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