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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 14 gennaio 2014, n.1248

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 19 novembre 2011 confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Lodi del 20 maggio 2010 di condanna di C.M. , ritenendo integrata l’attenuante di cui all’articolo 323 bis cod. pen. limitatamente alla contestazione di abuso di ufficio di cui al capo 1 della rubrica.
2. Più in dettaglio, il C. , all’epoca dei fatti direttore generale dell’azienda ospedaliera di (OMISSIS), era ritenuto colpevole:
2.1. del reato di turbativa di regolare svolgimento di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di dialisi, indetta con delibera del 7 aprile 2005, in quanto, in concorso con altri soggetti, con vari mezzi condizionava l’andamento della gara in favore della Dialysis Service che alla gara partecipava tramite la società di fatto collegata Fresenius Medical Care;
2.2. del reato di corruzione perché, quale contropartita di tale attività illecita, otteneva dal legale rappresentante della Dialysis Service l’assegnazione ad un tecnico di sua fiducia dei lavori di ristrutturazione dei centri dialisi da utilizzare in esecuzione del contratto di appalto;
2.3. del reato di peculato per aver effettuato con l’utenza cellulare a lui in uso nella qualità di d.g. 264 telefonate tra il 30 dicembre 2004 ed il 4 marzo 2005;
2.4. del reato di abuso di ufficio, così riqualificata l’originaria contestazione di peculato, per aver effettuato acquisti per Euro 576 in data 6 luglio 2004 con denaro sottratto al fondo cassa destinato alle spese d’istituto;
2.5. del reato di peculato per aver utilizzato l’auto noleggiata dalla azienda ospedaliera per i propri spostamenti, compreso l’uso dell’impianto telepass, tra l’ottobre 2000 ed il 3 marzo 2004.
3. La Corte confermava in punto di accertamento la sentenza di primo grado:
3.1. quanto all’uso del telefono, era provata la effettuazione di telefonate ad uso personale, condotta sostanzialmente confermata dal medesimo ricorrente che, però, affermava di essersi visto costretto per motivi di urgenza a chiamare più volte la propria famiglia. I giudici del merito escludevano che la scarsità del profitto rendesse il fatto inoffensivo osservando come non vi fosse alcuna disposizione dell’ente che consentisse l’utilizzazione personale dell’utenza o, comunque, l’attribuzione del costo delle telefonate private al dipendente. La Corte di Appello riteneva, diversamente dai giudici di primo grado, integrata l’ipotesi attenuata di cui all’art. 323 bis cod. pen..
3.2. Quanto alla spesa di Euro 576, si accertava come tale denaro, che era destinato alle piccole spese di ufficio, invece, su indicazione del direttore generale, era stato utilizzato per acquistare un oggetto d’argento e delle bottiglie di vino da regalare a funzionari della Regione Lombardia. Anche tale condotta era confermata dal ricorrente che, però, la giustificava con regole interne dell’A.O. che consentivano l’acquisto di regali a titolo di spese di rappresentanza. Secondo i giudici di merito, che ritenevano che non fosse integrata l’ipotesi di peculato bensì quella di abuso di ufficio, ‘vi era stato un indebito vantaggio patrimoniale per i destinatari di tali regalie ed un pari danno per l’azienda’ e la delibera citata dal ricorrente autorizzava solo un altro tipo di spese.
3.3. Risultava parimenti certo l’uso dell’autovettura noleggiata dall’ente pubblico, uso confermato dallo stesso ricorrente; gli accertamenti sul movimento dell’apparato ‘telepass’ dimostravano che il C. aveva utilizzato l’autovettura per recarsi giornalmente da casa al lavoro e viceversa. Secondo i giudici di merito tale utilizzazione non era autorizzata né si era in presenza di ragioni di urgenza.
3.4. Quanto alla più rilevante vicenda della turbativa d’asta e connessa corruzione, risultava che era stato predisposto un primo capitolato, allegato alla indizione di gara di appalto del 7 aprile 2005, ma che lo stesso era stato successivamente modificato, con provvedimento del 16 giugno 2005, in quanto varie imprese ed i medici dei reparti interessati avevano segnalato che le caratteristiche tecniche del materiale richiesto da tale primo capitolato corrispondevano a quanto commerciato dalla sola società Frenesius.
3.5. L’8 settembre 2005 la gara era aggiudicata alla Dialysis service srl, rappresentata da O.R. .
3.6. In base alle dichiarazioni del primario G. , del direttore delle vendite della società Bellco, del dottor D.V. , nefrologo componente della commissione tecnica di aggiudicazione, in ragione del particolare tipo di prodotti richiesti dal capitolato, unico possibile vincitore era la Fresenius Medical Care che era l’unica fornitrice di prodotti con le date caratteristiche; ciò restava fermo anche a seguito della parziale modifica del capitolato in quanto l”equivalenza’ era, di fatto, rispetto ai prodotti specifici della Fresenius; il responsabile della Bellco precisava anche che i responsabili della ditta vincitrice, prima della aggiudicazione, gli avevano proposto di fornire parte del materiale, indice della volontà di accontentare in parte, e così tacitare, i concorrenti.
3.7. A questi primi elementi che dimostravano la chiara destinazione del capitolato a favorire la Fresenius, corrispondevano le dichiarazioni ulteriori del dirigente di un’altra ditta del settore, cui era stato riferito espressamente dal responsabile della Fresenius che l’offerta per la gara sarebbe stata presentata nel proprio interesse dalla Dialisys Service, società che indicava come creata per l’occasione. Peraltro tale ultima circostanza trovava corrispondenza in una intercettazione telefonica.
3.8.Testimonianze ed intercettazioni provavano anche il diretto rapporto personale tra C. e R.C. , responsabile della Fresenius. Dalle intercettazioni, inoltre, risultava come il primo si facesse indicare dal secondo sia il contenuto del capitolato da redigere che i nomi delle persone da inserire nella commissione di aggiudicazione e dalle testimonianze risultava che il rappresentante della società aggiudicatrice, O.R. , doveva installare in larga parte le macchine della Fresenius, acquisendone invece delle altre da diverse ditte per tacitarle dopo le questioni sorte sulla formulazione del capitolato di appalto.
3.9. A fronte di tale evidente condotta finalizzata ad individuare irregolarmente l’aggiudicatario, i giudici di merito accertavano il vantaggio per C. :
3.9.1. la società Dialysis, vinto l’appalto, doveva effettuare lavori edili per porre in funzione i centri di analisi; quindi, a mezzo di O.R. , assegnava il relativo progetto all’architetto B.L. , persona in rapporti con il C. e, al contrario, neanche conosciuto da O. . Risultava, anzi, che i progetti predisposti dal B. comportassero un aumento dei costi non giustificato da vantaggi nella realizzazione delle opere.
3.9.2. Nel medesimo periodo lo stesso architetto B. si interessava della ricerca e dell’acquisto e ristrutturazione di un immobile che sarebbe stato poi intestato al figlio del ricorrente; per tale attività non risultava emessa alcuna fattura sino al momento della conoscenza delle indagini.
3.10. Secondo i giudici di merito l’assegnazione dei lavori per i centri dialisi al B. , che poi operava in favore del C. senza retribuzione, rappresentava il compenso in cambio della irregolarità di affidamento all’appalto.
4. In risposta alle specifiche deduzioni della difesa, la Corte d’Appello osservava che:
4.1. era regolarmente utilizzabile la perizia di trascrizione delle conversazioni in quanto, al di là della fondatezza della eccezione sulle presunte irregolarità nello svolgimento dell’attività tecnica, non erano indicate le conseguenti inesattezze della trascrizione. Né rilevava la eccezione di inutilizzabilità dell’intercettazione quanto al capo 2 poiché per l’accertamento di tale reato non erano state utilizzate intercettazioni. E, comunque, le intercettazioni sono utilizzabili per tutti i reati per i quali si procede nello stesso procedimento, anche quelli per i quali le intercettazioni non sarebbe di per sé consentite.
4.2. La collusione tra C. e R. era chiaramente provata anche in base alle intercettazioni dalle quali risultava come i due concordassero il contenuto nel capitolato e la composizione la commissione di aggiudicazione.
4.3. La successiva modifica del capitolato, era formulata in modo da favorire comunque la medesima società; non aveva rilievo la apparente diversità della società aggiudicatrice risultando da vari indici la sostanziale natura della Dialysis quale soggetto interposto. Inoltre le conversazioni utilizzate dalla Corte di Appello confermavano come venisse prevista la fornitura di una parte di apparecchiature da altri soggetti per tacitarli.
4.4. Il materiale probatorio dimostrava, a parere della Corte d’Appello, come le attività sull’immobile acquistato dal C. rappresentassero la retribuzione per l’attività di irregolare assegnazione dell’appalto; poco importava che l’acquisto fosse successivo alla gara in quanto l’immobile era stato oggetto di trattative sin da prima della gara.
5. C. propone ricorso con atto a firma del difensore.
5.1. Col primo motivo deduce la violazione di legge in riferimento agli artt. 191 e 228 cod. proc. pen. rilevando l’inutilizzabilità della perizia di trascrizione dell’intercettazione in quanto il perito, pur senza autorizzazione del giudice all’impiego di atti del procedimento, aveva utilizzato il contenuto della comunicazione di notizie di reato ed inoltre, senza autorizzazione ad avvalersi di ausiliari, aveva chiesto l’assistenza della Guardia di Finanza ai fini dello svolgimento delle operazioni di trascrizione (“per ottenere il software finalizzato alla lettura dei files nonché per reperire informazioni specialistiche suH’utilizzo del predetto programma’). Oltre al produrne l’inutilizzabilità formale, l’uso della comunicazione di notizia di reato aveva inficiato i risultati delle operazioni di trascrizione.
5.2.Con secondo motivo deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni per la prova del capo di imputazione 2). Tali intercettazioni erano state dichiarate inutilizzabili con ordinanza 21 maggio 2008 del giudice dell’udienza preliminare relativamente al reato di abuso di ufficio essendo state richieste ed autorizzate per reati diversi. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, le intercettazioni sono state concretamente utilizzate per escludere il rilievo delle giustificazioni date dal ricorrente sui fatti contestatigli.
5.3. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto non è stata ammessa la rinnovazione della istruttoria dibattimentale in accoglimento del terzo motivo di appello con il quale si chiedeva l’audizione quale testimone dell’avvocato Ca.Gi. , consulente legale dell’azienda ospedaliera di (OMISSIS). La prova non era stata ammessa dal giudice di primo grado poiché il testimone, nella veste di difensore di fiducia del ricorrente, aveva svolto indagini difensive in relazione ai capi 5) e 7) ma, osserva il ricorrente, la testimonianza era stata richiesta solo con riferimento ad altri capi d’imputazione. In ogni caso rilevava la totale assenza di motivazione sulla ragione del rigetto della richiesta.
5.4. Con il quarto motivo ed il quinto motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 314 comma 1 cod. pen. non essendo stato valorizzato il dato della esiguità del danno ai fini della inoffensività del reato e comunque per ritenere integrata l’ipotesi di cui al capoverso dell’art. 314 cod. pen.; le telefonate erano state poche e corrispondenti ad un controvalore di Euro 73. Il ricorrente formula analoga questione con riferimento alla utilizzazione dell’autovettura, peraltro finalizzata ad esigenze di servizio.
5.5. Con sesto motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 323 cod. pen. in quanto i giudici di merito, nel riqualificare il reato di peculato di cui al capo 2) quale abuso di ufficio, non hanno individuato alcuna norma di legge o di regolamento violata. Tale non poteva essere l’ordine del direttore generale che aveva disposto sull’uso dei fondi che si assume essere stati sviati. Né, peraltro, si può affermare che la effettuazione di spese di rappresentanza del tipo di quelle in contestazione violasse le regole in tema di utilizzazione dei fondi stessi.
5.6. Con settimo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 323 bis cod. pen. ritenendo che, pur se i giudici di merito hanno ritenuto rilevante la tenuità del danno al fine di applicazione dell’ipotesi attenuante di cui all’art. 323 bis cp per il capo 1, erroneamente non hanno fatto la stessa valutazione per i capi 2) e 3) pur se risulta palese la sussistenza di simili condizioni di danno e vantaggio economico. Inoltre ricorre l’attenuante di cui all’art. 62 comma 1 numero 4 cod. pen..
5.7. Con ottavo motivo deduce, In riferimento ai capi 1), 2) e 3), il vizio di motivazione laddove si è ritenuto provato l’uso a fini privati dell’utenza telefonica, non essendosi tenuto conto delle giustificazioni del ricorrente ed affermandosi il carattere indebito di tutte le conversazioni sulla base di un’unica telefonata diretta ad un fornitore della famiglia. Né, con riferimento a tali telefonate alla famiglia, si è tenuto conto della autonomia gestionale del direttore generale. Medesimo vizio ricorre per la mancata indicazione della fonte dell’obbligo violato con l’uso dell’autovettura, peraltro utilizzata anche per motivi di servizio evitando il ricorso ad autisti ed il relativo costo.
5.8. Con nono motivo deduce il vizio di motivazione riferimento al capo 11.
5.9. Rileva che si è valorizzata la testimonianza del primario G. laddove a carico di costui è risultata una pari responsabilità ma non sono state rispettate le regole di cui all’articolo 210 codice procedura penale, comunque non sono stati dati gli avvisi di cui all’articolo 63 cod. proc. pen. e non sono state rispettate le regole di cui all’articolo 192 cod. proc. pen. in quanto non sono stati individuati i necessari riscontri alle dichiarazioni. Pertanto è illogica la motivazione basata su una prova inattendibile.
5.10. Con decimo motivo deduce la nullità dalla sentenza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. poiché non è stata realizzata alcune delle condotte di cui al capo 11), come implicitamente dimostrato dalla Corte di Appello che non ne cita alcuna e come dimostrato altresì dall’assoluzione in dibattimento ordinario dei coimputati. L’unica condotta che secondo i giudici di merito sarebbe stata commessa, ovvero la comunicazione della composizione della commissione, nel capo d’imputazione non risulta affatto contestata.
5.11. Con undicesimo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’articolo 353 cod. pen. laddove è stata ritenuta la ipotesi consumata del reato e non il delitto tentato. Di fatti non tiene conto che il capitolato di appalto era poi stato modificato e la regolare applicazione delle regole di pubblicità delle gare in genere ha fatto venir meno gli stessi elementi costitutivi del reato contestato. Le presunte collusioni sono quindi restate ad una fase di accordi preliminari.
5.12. Con dodicesimo motivo deduce il vizio di motivazione laddove la sentenza non giustifica logicamente l’affermazione che la contropartita sia rinvenibile nell’affidamento futuro di lavori di ristrutturazione all’architetto B. .
Difatti:
– Non risulta alcun elemento che dimostri un accordo in tal senso.
L’architetto, come da conversazione del 13 settembre, non sapeva ancora dell’affidamento dell’appalto alla società di O.R. .
– Alla data del presunto reato il ricorrente non aveva neanche ancora concluso il contratto preliminare per l’acquisto dell’immobile da ristrutturare.
Non è logicamente spiegata la ragione dell’irrilevanza dell’esistenza di documenti inerenti l’incarico professionale dato all’architetto.
5.13. Con tredicesimo motivo deduce il vizio di motivazione sulle ragioni per le quali è stato determinato l’obbligo di risarcimento in favore della parte civile.
6. La difesa ha successivamente presentato motivi nuovi.
6.1.Con primo e secondo motivo richiama il contenuto del quarto e quinto motivo del ricorso principale osservando che le SSUU di questa Corte hanno ritenuto di dare diverso qualificazione all’ipotesi di utilizzazione abusiva del telefono di ufficio. Nel caso di specie, quindi, è configurabile il reato di cui al secondo comma dell’art. 314 cod. pen..
6.2. Con un terzo motivo segnala il risparmio di spesa garantito all’ente utilizzando la vettura in proprio senza utilizzazione di autisti.
6.3. Con il quarto motivo deduce la prescrizione dei reati di cui ai capi 2), 4) ed 11).

 Considerato in diritto

7. Il ricorso è fondato limitatamente alla intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi 1) e 2) come dopo si preciserà, mentre tutti gli altri motivi proposti sono manifestamente infondati.
8. Il primo motivo, con il quale si pongono varie questioni in relazione alla trascrizione peritale delle intercettazioni, è manifestamente infondato poiché, anche laddove dovessero essere giustificate le doglianze, comunque non ne conseguirebbe alcuna inutilizzabilità della prova in sé, poiché la prova è costituita dalla registrazione delle intercettazioni e non dalla relativa trascrizione. L’eventuale vizio della procedura di trascrizione potrebbe avere rilievo a fronte di un concreto errore della trascrizione stessa laddove porti al travisamento della prova; ciò certamente può avvenire nei casi in cui una sentenza faccia riferimento alla trascrizione e non all’effettivo, e diverso, contenuto percepibile dall’ascolto diretto della registrazione audio.
9. Ma, come risulta evidente dal complesso delle argomentazioni, di un tale concreto errore non si fa alcuna menzione. È del tutto superfluo, quindi, rispondere alle specifiche doglianze della difesa sulla regolarità della procedura sulla quale, peraltro, hanno adeguatamente risposto i giudici di merito.
10. Il secondo motivo è infondato. Premessa la irrilevanza di eventuali valutazioni di inutilizzabilità delle intercettazioni intervenute nella fase dell’udienza preliminare e salva la valutazione dell’essere corretta o meno la affermazione della Corte di Appello che ai fini della responsabilità per il reato di cui al capo 2) non si è affatto tenuto conto delle intercettazioni, per ritenere infondata la doglianza difensiva è sufficiente rammentare quanto afferma in materia la giurisprudenza di questa Corte: nell’ambito del medesimo procedimento, la utilizzabilità delle intercettazioni per uno dei reati comporta la utilizzabilità anche per gli altri reati per i quali le intercettazioni non sarebbero ammesse non rientrando nei limiti di cui all’articolo 266 cod. proc. pen. (‘in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l’utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall’art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, l’indispensabilità e l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza. – Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012 – dep. 20/12/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056’).
11. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente contesta il mancato accoglimento della richiesta probatoria sotto il profilo sostanziale ed anche sotto il profilo formale della mancata risposta da parte del giudice di appello alla relativa richiesta. Sotto questo ultimo profilo, si deve rammentare che non vi è un obbligo di motivazione che riguardi anche le istanze manifestamente infondate; l’obbligo di motivazione non si estende sino ad imporre l’obbligo di rispondere a qualsiasi doglianza della parte pur se priva di senso minimo ma impone una necessaria risposta alle richieste della parte solo nei limiti in cui queste siano concretamente riferibili all’oggetto del giudizio e pongano questioni di quantomeno minima serietà e non tuzioristiche.
11.1. Ma la questione posta dal ricorrente ai giudici di appello non raggiungeva questa condizione minima in quanto l’art. 197 cod. proc. pen. lett. d) è assolutamente testuale nell’affermare che vi è incompatibilità con l’ufficio di testimone per ‘il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva’ nel ‘medesimo procedimento’. È perciò del tutto irrituale che si possa distinguere tra i reati cui, nel medesimo procedimento, erano riferite le investigazioni difensive, peraltro senza alcuna contestazione sulla assenza di ragioni per lo svolgimento fi procedimento unitario.
12. Il quarto ed il quinto motivo vanno valutati separatamente in riferimento alle due imputazioni cui gli stessi fanno riferimento, il capo 1 ed il capo 3. Rinviando alla fine quanto alla valutazione del capo 1, va osservato che i motivi sono manifestamente infondati in relazione alla contestazione cui al capo 3, ovvero il peculato relativo alla utilizzazione della autovettura di servizio per motivi privati. Al riguardo, difatti, i motivi sono assolutamente generici, anche perché maggiormente riferiti al tema dell’uso del telefono.
12.1. Con il quarto motivo, riferito alle conseguenze della esiguità del danno, in realtà non si sviluppa alcun argomento per dimostrare che erroneamente i giudici di merito abbiano ritenuto il fatto non inoffensivo o comunque il danno patrimoniale minimo; né tale scarsità del danno può essere di immediata evidenza, come sembra affermare il ricorrente laddove la da per scontata, in quanto anche il solo costo della utilizzazione all’impianto telepass è sufficientemente indicativo della ampiezza di utilizzazione della autovettura, quindi dell’elevato vantaggio economico per il ricorrente e del correlativo danno per l’A.O..
12.2. Con il quinto motivo si sostiene che il fatto integrerebbe il peculato d’uso, ma tale affermazione è basata su una situazione in fatto diversa da quella accertata, sostenendosi un uso dell’autovettura assolutamente sporadico e per minime distanze. Anche le argomentazioni dei motivi aggiunti, con i quali si rileva che il comportamento del C. sarebbe stato addirittura vantaggioso per l’A.O. avendo il ricorrente evitato di farsi accompagnare da autisti dell’ente, contrasta con l’accertamento in fatto in cui si esclude che tra i benefici contrattuali fosse previsto anche tale accompagnamento al domicilio.
12.3. Il sesto motivo è superato da quanto dopo si preciserà in tema di prescrizione del reato di cui al capo 2). Difatti non è possibile valutare l’eventuale fondatezza del motivo atteso l’immediato obbligo di dichiarazione della causa di estinzione del reato che preclude un annullamento con rinvio nel merito.
13. Il settimo motivo pone questioni in tema di applicabilità di attenuanti che risultano superate quanto al capo 2) per la intervenuta prescrizione di quest’ultimo mentre, quanto al capo 3), si tratta di questione che richiede un accertamento in fatto non di competenza di questa Corte e, comunque, gli argomenti sono generici e non confutano le valutazioni dei giudici di merito.
14. L’ottavo motivo è manifestamente infondato laddove invoca valutazioni di merito senza indicare singoli errori o specifiche illogicità, chiedendo quindi l’esercizio di un’attività di giudizio di merito che si pone al di fuori dell’ambito del giudizio di legittimità.
15. Il nono motivo è manifestamente infondato in quanto parte dalla affermazione della incompatibilità a testimoniare del primario G. o comunque dalla necessità di assumerne le dichiarazioni ai sensi dell’art. 197 bis cod. proc. pen. senza chiarire perché il primario vada ritenuto indagato e comunque senza indicare le condizioni di fatto (che non sarebbero state comunque valutabili in questa sede) per ritenerlo ‘sostanzialmente’ indagato. Vi è solo una apodittica affermazione di una sua pari responsabilità per ragioni che, anche alla luce del contenuto complessivo del ricorso, non è affatto dato comprendere.
16. Il decimo motivo è manifestamente infondato in quanto, per quel che possa desumersi dalla sua generica formulazione, appare richiedere una nuova ed autonoma valutazione di merito del fatto contestato. La mera affermazione che taluno sia stato assolto in altra sede dallo stesso reato è del tutto irrilevante senza alcun riferimento alle ragioni della diversa decisione.
17. L’undicesimo motivo è manifestamente infondato poiché è basato sulla mera apodittica negazione di quanto affermato dai giudici di merito per i quali, in base alle prove raccolte, la vicenda della modifica del capitolato non rappresentava affatto la cessazione dell’attività criminosa.
18. Il dodicesimo motivo è manifestamente infondato in quanto contesta l’apprezzamento delle prove da parte dei giudici di merito richiedendo anche in questo caso una attività di valutazione di merito che non rientra nei poteri del giudice di legittimità. Il motivo si limita a prospettare una ricostruzione alternativa delle medesime prove e non denuncia affatto una manifesta illogicità o carenza di motivazione.
19. Il tredicesimo motivo è manifestamente infondato in quanto, una volta enunciato, non spiega quali siano le ragioni della doglianza, limitandosi ad affermare “non si mettono in evidenza gli elementi necessari per capire i motivi del risarcimento del danno concesso in favore della parte civile’.
20. Devono invece ritenersi fondati motivi con i quali si contesta la corretta qualificazione del fatto di cui al capo 1), peculato per utilizzazione del telefono cellulare. Difatti ricorre l’ipotesi chiaramente qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte come reato di cui al capoverso dell’articolo 314 cod. pen. (In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative. (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012 – dep. 02/05/2013, Vattani e altro, Rv. 255296).
21. Tenuto conto anche di tale riqualificazione, per i capi 1) e 2), valutata la data di commissione dei fatti, ad oggi si è realizzata la prescrizione per cui, limitatamente a tali reati, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
22. In conseguenza si deve procedere a rideterminazione della pena, operazione meramente aritmetica, che quindi può essere effettuata in questa sede, poiché per entrambi i reati erano fissati autonomi aumenti di pena in continuazione. Pertanto alla pena irrogata, all’esito della parziale riforma in appello, di anni tre e mesi cinque di reclusione, va sottratta la pena di mesi due di reclusione irrogata per il reato di cui al capo 1) e la pena di mesi tre di reclusione irrogata per il reato di cui al capo 2), con determinazione finale in anni tre di reclusione.
23. Valutata la soccombenza del ricorrente, vanno liquidate le ulteriori spese in favore della parte civile costituita, come da dispositivo.

 P.Q.M.

Riqualificato il capo 1) ex art. 314 comma 2 cod. pen. annulla l’impugnata sentenza relativamente a detto capo ed al capo 2) per essere i reati estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Ridetermina la pena in anni tre di reclusione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado in favore della costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 3000 oltre iva e cpa.

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