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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 25 settembre 2014, n. 39800. Nel reato di bancarotta fraudolenta la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, ai sensi dell'art. 216 l. fall., ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni e si sottrae alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 25 settembre 2014, n. 39800 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano – Presidente Dott. BRUNO P. – rel. Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – Consigliere Dott. DEMARCHI...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 settembre 2014, n. 38728. Bancarotta fraudolenta; nella nozione di operazioni dolose causative del fallimento di una persona giuridica devono rientrare anche gli abusi e le infedeltà delle funzioni e nella violazione dei doveri che cagionino lo stato di decozione della società

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 settembre 2014, n. 38728 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana – Presidente Dott. FUMO Maurizio – rel. Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 settembre 2014, n. 20302. Nel caso in cui il valore della controversia risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del C.p.c., per la quantificazione dell'onorario dell'avvocato si deve guardare al valore reale della causa, determinandolo in base agli effettivi interessi delle parti. Se dunque la controversia si chiude con una transazione, l'entità di essa diventa un elemento dirimente per fissare il compenso professionale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 settembre 2014, n. 20302   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 settembre 2014, n. 20040. In tema di legittimazione all'opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, c. 2, L. Fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 settembre 2014, n. 20040 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 settembre 2014, n. 20294. Se il fallito aliena beni immobili nel periodo sospetto, la mancata prova del pagamento del prezzo non è indizio sufficiente della simulazione assoluta dell’atto di compravendita, ma è idoneo a comprovare la simulazione relativa e la gratuità dell’atto dissimulato che, ai sensi dell’art.64 l.f., è inefficace nei confronti dei creditori

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 settembre 2014, n. 20294 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 19314. Nell'ipotesi di revocatoria fallimentare di un atto di compravendita preceduto dalla stipula di un contratto preliminare, la sproporzione tra le prestazioni deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo, essendo tale negozio a determinare l'effettivo passaggio della proprietà, e a tal momento occorre riferirsi per la determinazione del valore venale del bene

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 19314 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 19308. In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta' e l'onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra' effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche' la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 19308   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 settembre 2014, n. 18550. L'articolo 101 L.F., nel prevedere che i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione; con la conseguenza che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attivita' processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, ne' comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non e' considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'articolo 113 L.F., la cui previsione e' da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e percio' insuscettibile di applicazione analogica

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 settembre 2014, n. 18550 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 settembre 2014, n. 19199. L'articolo 1264 c.c., comma 1, prevede che la cessione del credito e' efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata. Il comma 2, aggiunge che tuttavia il debitore non e' liberato se paga al cedente pur essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione. Il che pero' non autorizza a ritenere che sia sufficiente tale conoscenza ad imporre al debitore di eseguire il pagamento sempre e comunque al cessionario. L'articolo 1264 c.c., va infatti coordinato con le norme che regolano l'opponibilita' della cessione ai creditori del cedente, in particolare con la previsione della inopponibilita' a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in data successiva alla dichiarazione di fallimento del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi dell'articolo 2914 c.c., n. 2 e L.F., articolo 45. In tal caso la cessione non e' efficace neppure per il debitore ceduto: diversamente il curatore non sarebbe, paradossalmente, legittimato a pretendere da lui il pagamento, che, pure, gli spetta a preferenza del cessionario; ne' potrebbe giustificarsi una legittimazione di quest'ultimo, il cui diritto comunque e' destinato a cedere di fronte a quello del curatore. E' principio consolidato quello secondo cui il debitore ceduto ha facolta' di opporre al cessionario la nullita' o l'inefficacia della cessione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 settembre 2014, n. 19199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere Dott....