fallimento-impresa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 2 settembre 2014, n. 18550


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18827/2012 proposto da:
(OMISSIS) SPA incorporante (OMISSIS) SR, nella sua qualita’ di procuratore di (OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SpA – denominazione assunti a seguito della fusione per incorporazione del (OMISSIS) SpA in (OMISSIS) SpA) in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATORE DEL FALLIMENTO n. (OMISSIS) di (OMISSIS), CURATORE DEL FALLIMENTO n. (OMISSIS) della (OMISSIS) Snc;
– intimati –
avverso l’ordinanza R.G. 16073/2012 del TRIBUNALE di ROMA del 23.5.2011, depositata il 24/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta alla memoria.

PREMESSO IN FATTO
Che nella relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Il 25 novembre 2009 la (OMISSIS) S.p.a., procuratrice di (OMISSIS) S.p.a., presento’ domanda di insinuazione tardiva del proprio credito ipotecario al passivo del fallimento del sig. (OMISSIS), dichiarato in estensione del fallimento della (OMISSIS) s.n.c. il (OMISSIS) dal Tribunale di Roma.
Nelle more del relativo procedimento, il 26 novembre 2009, venne approvato un primo piano di riparto, in base al quale le somme disponibili, pari ad euro 145.966,25, furono ripartite tra i creditori privilegiati e chirografari ammessi, con un residuo di euro 40.308,64.
Con sentenza 24 novembre 2010 il Tribunale ammise al passivo il credito della (OMISSIS), pari ad euro 108.744,65. Successivamente il Giudice delegato approvo’ un secondo piano di riparto, prevedendo che tutto il residuo disponibile (euro 40.308,64) fosse devoluto alla stessa.
Avverso tale provvedimento la (OMISSIS) propose reclamo ai sensi dell’articolo 26 L.F., sostenendo che il Giudice delegato avrebbe dovuto, gia’ in sede di primo riparto, prevedere un accantonamento adeguato in vista di una possibile ammissione del suo credito, posto che il curatore era a conoscenza della pendenza del giudizio di insinuazione tardiva.
Il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo, osservando che (OMISSIS) s.p.a. non avrebbe avuto alcun diritto ad un accantonamento specifico ai sensi dell’articolo 113 L.F., poiche’ i creditori non ammessi al passivo e sub indice non sono contemplati dalla predetta norma, che ha carattere tassativo e non e’ suscettibile di interpretazione analogica.
Avverso tale pronuncia (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura.
Il fallimento non ha svolto difese.
3. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’articolo 113 L.F., possa essere interpretato in senso estensivo, si da consentire accantonamenti specifici anche a favore dei creditori non espressamente contemplati, il cui credito, al pari delle categorie di creditori tassativamente previste, non e’ ancora stato definitivamente accertato.
3.1 – Il motivo e’ infondato.
La giurisprudenza di questa Corte e’ ferma nel senso che l’articolo 101 L.F., nel prevedere che i creditori possono chiedere l’ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all’esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l’ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell’ammissione, dall’attuazione della ripartizione; con la conseguenza che la domanda d’insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attivita’ processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l’integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l’esaurimento dell’attivo, ne’ comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell’attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non e’ considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall’articolo 113 L.F., la cui previsione e’ da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e percio’ insuscettibile di applicazione analogica (Cass. 5304/2009, 9901/2004-, 1391/1999, 8575/1998,2186/1991).
Ne’ tale interpretazione contrasta – e con cio’ si risponde a uno specifico rilievo della ricorrente – con gli articoli 3 e 24 Cost., come questa Corte la ha gia’ avuto occasione di affermare nella sentenza n. 9901/2004, cit., data la sostanziale diversita’ di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, nel procedimento fallimentare, i creditori non ammessi rispetto a quegli altri creditori considerati dalle specifiche previsioni dell’articolo 113 L.F..
Ne’, infine, depongono in senso contrario a detta interpretazione gli ulteriori precedenti di questa Corte richiamati dalla ricorrente, in cui si afferma semplicemente che rientra nella discrezionalita’ – e non costituisce certo obbligo – del giudice delegato disporre accantonamenti superiori al minimo di legge anche in considerazione della pendenza di istanze di insinuazione tardive”;
che detta relazione e’ stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria di parte ricorrente, sostanzialmente ripetitive di quelle contenute nel ricorso;
che pertanto il ricorso va respinto;
che data la mancanza di attivita’ difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

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