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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 25 settembre 2014, n. 39800

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. BRUNO P. – rel. Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 6 giugno 2012;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VOLPE Giuseppe che ha chiesto l’inammissibilita’ dei ricorsi;
sentita l’avv. (OMISSIS), difensore del ricorrente (OMISSIS), che ha chiesto l’annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione;
sentito l’avv. (OMISSIS), difensore del (OMISSIS), che ha chiesto anch’egli l’annullamento per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza dell’11 ottobre 2007, con la quale il Tribunale di Lodi aveva dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con riferimento al fallimento della srl (OMISSIS), dichiarato con sentenza dello stesso Tribunale del (OMISSIS). In particolare, era contestato agli imputati (allo (OMISSIS) in qualita’ di amministratore unico dal 24.2.94 al 29.1.99 ed amministratore di fatto fino al fallimento, unitamente al (OMISSIS) sia pure con ruolo marginale rispetto all’altro) la distrazione di tutti i beni della societa’, con particolare riferimento ai crediti riscossi nell’anno 1998 e non versati nelle casse sociali per oltre 200 milioni delle vecchie Lire; costi sostenuti per spese non inerenti alla gestione per 240 milioni delle vecchie Lire; ed i corrispettivi della cessione di merci. Gli imputati erano stati condannati alle seguenti pene: lo (OMISSIS) a quella di anni tre di reclusione; il (OMISSIS) a due anni di reclusione, con concessione delle attenuanti generiche e consequenziali statuizioni per entrambi.
2. Avverso la sentenza anzidetta il difensore del (OMISSIS), avv. (OMISSIS), e lo (OMISSIS) personalmente, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Con il primo motivo del ricorso in favore del (OMISSIS) si denuncia mancanza di motivazione, posto che il giudice di appello si era, pedissequamente, richiamato alle motivazioni della sentenza di primo grado, senza farsi carico di rispondere adeguatamente alle censure difensive, espresse nei motivi di appello, in specie con riferimento alle condotte nient’affatto significative ascritte all’imputato.
Con il secondo motivo si eccepisce violazione delle norme penali in materia di concorso nel reato, con riferimento all’asserito intervento dell’imputato nei rapporti esterni con “clienti” o altri soggetti comunque collegati alla societa’ fallita.
Con il primo motivo dei ricorso proposto dallo (OMISSIS) si eccepisce nullita’ del dibattimento di primo grado e della sentenza del Tribunale di Lodi in quanto il primo giudice non si era pronunciato sulla richiesta di escussione del curatore fallimentare e di espletamento di perizia tecnica.
Con il secondo motivo si denuncia inosservanza od erronea applicazione degli articoli 157 e 160 c.p., ai sensi dell’articolo 606, lettera b), per mancato rilievo della prescrizione.
Con il terzo motivo si eccepisce insussistenza del reato contestato e la mancanza di motivazione sul punto, anche alla luce di erronea lettura delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni del curatore di cui veniva allegata copia.
Con il quarto motivo si lamenta la mancata assoluzione dell’imputato con formula ampiamente liberatoria, ancora una volta sotto il profilo del travisamento od erronea valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni dei testi escussi.
Con il quinto motivo si censura il trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 606, lettera anche con riferimento all’articolo 37 c.p. per irrogazione di pene accessorie in misura fissa e non gia’ in proporzione all’entita’ della pena principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso in favore del (OMISSIS) e’ palesemente infondato, posto che i giudici di appello non hanno reso una piu’ analitica giustificazione in ragione della rilevata genericita’ del gravame, che consisteva nella mera riproposizione di questioni gia’ agitate in primo grado, senza apprezzabile valutazione critica delle ragioni che avevano indotto il primo giudice a rigettarle, sulla base di argomentazioni giudicate congrue e pertinenti alle risultanze di causa. La seconda censura e’ pur essa manifestamente infondata in quanto dall’esame della motivazione della sentenza impugnata – integrata per quanto di ragione da quella di primo grado, con la quale, stante la convergenza in punto di penale responsabilita’, forma una sola entita’ giuridica – risultano sufficientemente indicate le ragioni del ritenuto coinvolgimento dell’imputato e della sussistenza a suo carico dell’addebito in contestazione.
Il primo motivo del ricorso in favore dello (OMISSIS) e’ del tutto infondato, posto che dall’insieme motivazionale della pronuncia impugnata emergono, implicitamente – ma non per questo meno chiaramente – le ragioni per le quali era stata disattesa la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. Ed infatti, la Corte distrettuale ha ritenuto completo e sufficiente il materiale probatorio in atti, reputando cosi’ insussistente la condizione della non decidibilita’ allo stato degli atti alla quale l’articolo 603, comma 1, subordina l’integrazione probatoria in appello. Quanto al mancato espletamento di perizia contabile, il ricorrente non puo’, sotto alcun profilo, dolersi del diniego, posto che la perizia e’, notoriamente, mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilita’ delle parti e rimesso al prudente apprezzamento del giudice, di talche’ il mancato espletamento non puo’ mai non puo’ assumere rilievo in termini di mancanza di prova decisiva.
Il secondo motivo, riguardante il diniego della prescrizione, la doglianza e’ palesemente infondata in quanto, avuto riguardo al tempo del commesso reato ed al complessivo periodo di sospensione, pari a mesi sei e giorni sette, il termine di prescrizione e’ venuto a scadere il 29.9.2012, dunque successivamente alla pronuncia impugnata.
Manifestamente infondati sono il terzo e quarto motivo di ricorso, afferenti al profilo di penale responsabilita’, posto che con motivazione congrua e formalmente corretta il giudice di appello ha indicato le ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza a carico dello (OMISSIS), motivatamente ritenuto amministratore di fatto sulla base delle risultanze di causa ritenute congrue allo scopo. E’ appena il caso di osservare che si tratta di apprezzamento squisitamente di merito, insuscettibile di sindacato di legittimita’ siccome adeguatamente motivato.
Identico e’ il giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla determinazione della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di attivita’ imprenditoriale e l’incapacita’ all’esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni diede e non gia’ in misura ragguagliata alla durata della pena principale, come prescritto dal menzionato articolo 37 cod. pen. Ed infatti, in materia di bancarotta fraudolenta, e’ erroneo il riferimento alla menzionata norma sostanziale, posto che la pena accessoria, prevista dall’articolo 216, u.c., L.F., non e’ indeterminata, ma fissata in materia fissa ed inderogabile e si sottrae, pertanto, alla disciplina del citato articolo 37 c.p., a differenza di quanto previsto in tema di bancarotta semplice documentale (cfr. Cass. Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247319). Questo Collegio reputa, quindi, di aderire alla prevalente interpretazione giurisprudenziale, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacita’ di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni (cfr., tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 628 del 18/10/2013, rv. 25794). E’ noto, del resto, che la Corte Costituzionale ha di recente dichiarato inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, u.c. in riferimento agli articoli 3 e 4 Cost., articolo 27 Cost., comma 3, articoli 41 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce la durata della misura della pena accessoria in misura fissa e non modulata sulla base della pena principale (Corte Cost. n. 134 del 04/04/2012).
3. Per quanto precede, entrambi i ricorsi sono inammissibili e tali vanno, dunque, dichiarati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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