La sentenza resa sulla domanda possessoria non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio: le due azioni sono caratterizzate da diversità di “petitum” e “causa petendi”, giacché il giudizio petitorio è volto alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre il giudizio possessorio tende soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante...
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 maggio 2016, n. 10624
La disposizione dell’art. 1102 comma 2, c.c., secondo la quale il partecipante alla comunione non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso, impedisce al compossessore, che abbia utilizzato la cosa comune oltre i limiti della propria quota, non...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 febbraio 2016, n. 2300. Nel procedimento possessorio, l’esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti, ove mantenuto nei limiti imposti dalla natura del procedimento stesso, e, cioè, compiuto al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza e le modalità del possesso, lascia impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione possessoria oggetto di tutela, e, pertanto, osta a che la sentenza resa a conclusione del procedimento stesso possa spiegare autorità di giudicato nel giudizio petitorio, caratterizzato da diversità di petitum e causa petendi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 febbraio 2016, n. 2300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. SCARPA...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2016, n. 4198. Nel giudizio possessorio l’eccezione feci sed iure feci non è ammissibile quando tenda a fare valere non già lo ius possessionis, cioè l’esistenza di un possesso nello spogliatore, ma lo ius possidendi, e cioè il diritto di possedere dello spogliatore medesimo. Di conseguenza, deve escludersi che in sede possessoria la prova del possesso possa desumersi dal regime -legale o convenzionale- del diritto reale corrispondente, occorrendo invece che venga dimostrato l’esercizio di fatto del vantato possesso, indipendentemente dal titolo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2016, n. 4198 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 9-10-2003 C.A., G.P., G.C.I. e B.L., premesso di essere comproprietari, in Suisio, della strada di accesso ai mappali di rispettiva proprietà, nonché titolari di servitù attiva di passo carrale e pedonale su detta strada, insistente sui...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 febbraio 2016, n. 2291. Al fine di integrare il presupposto oggettivo dell’azione di manutenzione del possesso di cui all’art. 1170 c.c., costituito dalla molestia non è sufficiente il solo pericolo astratto, ma occorre, invece, che questo si concreti in un pericolo serio e concreto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 febbraio 2016, n. 2291 Svolgimento del processo 1. Il 29/10/2004 C.A. , N.M.F. , G.G. , Ca.Iv. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara dell’11/27 agosto 2003 che aveva rigettato la loro domanda di manutenzione nel possesso del mappale 265, asseritamente turbato dall’avvenuta apertura da...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 dicembre 2015, n. 25135. Il terzo, che abbia un proprio interesse e che e’ legittimato – ai sensi dell’articolo 105 c.p.c., comma 2 – ad intervenire nel giudizio gia’ pendente inter alios per sostenere le ragioni di una delle parti, puo’, al medesimo fine, prendere parte all’atto di citazione col quale la parte le cui ragioni ha interesse a sostenere propone la propria domanda, al fine di aderire ab initio ad essa e sostenerne l’accoglimento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 dicembre 2015, n. 25135 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n. 22694. In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà di più persone, il comproprietario non autore dello spoglio è litisconsorte necessario, in quanto è comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2015, n. 22694 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 settembre 2015, n. 17971. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il genitore collocatario dei figli minori, nonché assegnatario della casa familiare, esercita sull’immobile un diritto di godimento assimilabile a quello del comodatario, la cui opponibilità infranovennale è garantita, pur in assenza di trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione, anche nei confronti dei terzi acquirenti consapevoli della pregressa condizione di convivenza
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 settembre 2015, n. 17971 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 agosto 2015, n. 16369. Nel godimento della cosa comune e’ configurabile una posizione possessoria tutelabile con le azioni di reintegrazione e di manutenzione contro l’attivita’ del compossessore comproprietario che sopprima il godimento medesimo, ovvero ne turbi o ne renda piu’ gravose le modalita’ di esercizio. Piu’ precisamente, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli possessori assurge ad oggetto di tutela possessoria, quando uno di essi abbia alterato o violato, in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima. Le concrete modalita’ di godimento della cosa comune – desumibili dagli articoli 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c. – assurgono a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attivita’ con le quali uno dei compossessori comproprietari introduca unilateralmente una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri. Del pari, la violazione dei limiti alle modalita’ di esercizio del compossesso puo’ concretare una molestia possessoria tutelabile con l’azione di manutenzione contro l’attivita’ del compossessore che turbi o modifichi le dette i modalita’ di esercizio.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 agosto 2015, n. 16369 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 agosto 2015, n. 17072. L’apposizione della canna fumaria e della struttura di copertura della stessa immuta lo stato della cosa comune eccedendo i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c., impedendo un analogo uso da parte di questi ultimi ed anzi sottraendo al loro uso, assicurato dal possesso, il relativo beneficio derivante dalla libertà da ingombri della porzione del bene comune. L’uso particolare che il comproprietario faccia del bene comune non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione però che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del bene medesimo un analogo uso particolare. La sentenza impugnata da conto proprio della inesistenza di tale condizione ed in particolare della alterazione della destinazione naturale dell’area occupata con la struttura contenente la canna fumaria e per tale ragione ha ritenuto commettere molestia la società che aveva immutato lo stato di fatto degradando gravemente l’estetica dell’edificio ed alterando precedenti facoltà di utilizzazione da parte degli altri condomini
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 agosto 2015, n. 17072 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel febbraio 2003 C.M. e B.D. evocavano, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’Immobiliare ABITARE BOLOGNA DUE s.r.l. esponendo che la società convenuta aveva apposto sul muro comune una canna fumaria, nell’ambito di una corte di...