Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 6 novembre 2015, n. 22694

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1703/2011 proposto da:

(OMISSIS) o (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) o (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1378/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. – (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo opposizione di terzo – ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., comma 1, – avverso la sentenza n. 8319/2000 pronunciata dallo stesso Tribunale e divenuta esecutiva, che, in accoglimento dei ricorso per nuova opera proposto da (OMISSIS), ebbe a condannare (OMISSIS) e (OMISSIS) alla demolizione di una pensilina edificata nel cortile in comproprieta’ di tutte le parti.

Deducendo che nel detto giudizio essi opponenti non erano stati citati benche’ fossero litisconsorti necessari, chiesero la declaratoria di nullita’ della sentenza impugnata, in quanto inutiliter data.

(OMISSIS) resistette alla proposta opposizione di terzo, deducendo la carenza di interesse ad agire degli opponenti e l’insussistenza del preteso litisconsorzio necessario. Le altre convenute rimasero contumaci.

Il Tribunale adito rigetto’ l’opposizione e condanno’ gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio.

2. – Sul gravame proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15.4.2010, confermo’ la sentenza impugnata.

3. – Per la cassazione della pronuncia di appello ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ritualmente intimate, non hanno svolto attivita’ difensiva.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. – Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 102 e 404 c.p.c., articoli 1168 e ss., 1171 e ss. c.c., nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata; si deduce, in particolare, che la sentenza oggetto dell’opposizione di terzo sarebbe nulla, perche’ il relativo giudizio non sarebbe stato celebrato con la partecipazione di tutti i comproprietari del cortile ove e’ stata edificata l’opera della quale e’ stata ordinata la demolizione, ricorrendo – nella specie – un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini.

La censura e’ fondata.

La Corte di Appello ebbe a confermare la sentenza di primo grado, con la quale fu rigettata l’opposizione di terzo, sulla base del principio di diritto secondo cui la tutela della cosa comune compete ad ogni comproprietario, il quale puo’ agire in giudizio senza necessita’ di chiamare in causa tutti gli altri, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini (in tali termini, Sez. 2, Sentenza n. 1505 del 23/02/1999, Rv. 523501).

Ritiene il Collegio, tuttavia, che il richiamato principio non e’ applicabile quando la tutela richiesta implichi la demolizione della cosa comune.

Sul punto, questa Corte suprema ha da tempo affermato che, in tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilita’ individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarieta’ di cui all’articolo 2055 cod. civ., sicche’, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l’esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto. Tuttavia, il litisconsorzio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessita’ del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprieta’ o nel possesso di piu’ persone. In tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe inutiliter data, giacche’ la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente, quindi, sulla proprieta’ o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non e’ configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010, Rv. 611526; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 22833 del 11/11/2005, Rv. 584689; Sez. 2, Sentenza n. 7412 del 14/05/2003, Rv. 563029; Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 07/06/2002, Rv. 554957; e, tra le piu’ risalenti, Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 22/05/1974, Rv. 369635; Sez. 2, Sentenza n. 2348 del 12/06/1975, Rv. 376200).

A fissare definitivamente il principio, sono intervenute di recente le Sezioni Unite che hanno ribadito che “In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprieta’ o possesso di piu’ persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio e’ litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilita’ materiale o solo in iure del bene su cui debba incidere l’attivita’ ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta gia’ tenuta dall’autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l’eliminazione degli effetti dell’illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilita’ all’attivita’ di ripristino, ma anche nell’ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprieta’, perche’ in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio e’ destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria” (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv. 634086).

Nell’occasione Le Sezioni unite hanno precisato che “Il terzo legittimato all’opposizione ordinaria ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., comma 1, ancorche’ litisconsorte necessario pretermesso (cosi’ come il titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios), non puo’, al fine di incidere sull’efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., commi 1 e 2, avverso l’esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermissione, neppure se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, ma puo’ far valere la sua situazione per bloccare l’esecuzione (o l’esecutivita’ del titolo) esclusivamente con l’opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell’articolo 407 c.p.c., la sospensione dell’esecutivita’ della sentenza” (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv. 634088); potendo proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., solo ove “sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato modificato da vicende successive, sicche’ non vi e’ piu’ nulla da eseguire” oppure opposizione ai sensi dell’articolo 619 cod. proc. civ. ove “l’esecuzione del titolo formatosi inter alios si estenda al di fuori dell’oggetto previsto nella statuizione giudiziale, sicche’ l’esecuzione non e’ sorretta dal titolo” (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015,Rv. 634089).

Nella specie, secondo la prospettazione delle parti, la pensilina da demolire sarebbe stata realizzata (sia pure solo da alcuni condomini) sul cortile comune; essa sarebbe divenuta, percio’, di proprieta’ comune a tutti i comproprietari del cortile, in forza del noto principio di accessione di cui all’articolo 934 c.c., per il quale qualunque costruzione si incorpora al suolo ed appartiene immediatamente al proprietario di questo (“quidquid inaedificatur solo cedit”).

Trattandosi, percio’, di dover dare esecuzione alla demolizione della cosa comune in forza di una sentenza pronunciata inter alios e non ricorrendo le ipotesi per le quali – alla stregua di quanto precisato dalle Sezioni Unite – devono ritenersi ammesse l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., o quella ai sensi dell’articolo 619 c.p.c., i ricorrenti vanno ritenuti pienamente legittimati a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., comma 1.

Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, mancasse il presupposto del “pregiudizio” richiesto dall’articolo 404 c.p.c., comma 1, ai fini della proponibilita’ della detta opposizione.

E’ ben vero che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – deve essere dichiarata inammissibile l’opposizione di terzo, qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale, senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere, altresi’, richiesta al giudice di riesame della questione di merito, dal momento che l’interesse ad agire, anche in tale tipologia d’impugnazione, va apprezzato in relazione all’utilita’ concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, mentre non puo’ consistere in un mero interesse astratto ad una piu’ corretta soluzione di questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. (Sez. 1, Sentenza n. 5656 del 10/04/2012, Rv. 622337; nello stesso senso, Cass., sez. 6-1, ord., 22 marzo 2013, n. 7346; Cass., sez. 2,25 marzo 2013, n. 7477).

Tuttavia, ove – come nella specie – la sentenza pronunciata inter alios abbia disposto la demolizione della cosa comune, il pregiudizio che ne deriva per il comproprietario pretermesso e’ in re ipsa, trattandosi per lui di perdere – ove la sentenza resa inter alios fosse eseguita – l’oggetto della sua proprieta’.

Sul punto, peraltro, questa Corte ha gia’ affermato che, in tema di opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c., il pregiudizio del litisconsorte necessario pretermesso non scaturisce esclusivamente dall’obiettiva ingiustizia della decisione di merito e dall’incompatibilita’ del diritto vantato con quello deciso inter alios, ma e’ costituito anzitutto dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo intervento conclusosi con una sentenza che, per la natura del rapporto che ne ha formato oggetto, pregiudica la sua posizione di diritto sostanziale. Conseguentemente, l’opposizione e’ ammissibile anche se il litisconsorte necessario pretermesso non formuli richieste sul merito della controversia (Sez. 3, Sentenza n. 4896 del 16/07/1983, Rv. 429784; in senso analogo, Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 18/02/1995, Rv. 490526).

In definitiva, l’opposizione di terzo proposta dai ricorrenti e’ ammissibile, anche sotto il profilo della sussistenza del “pregiudizio” di cui all’articolo 404 c.p.c., comma 1.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Il giudice di rinvio procedera’ a verificare i titoli di proprieta’ delle parti e l’incidenza della pensilina sulle parti comuni dell’edificio, adeguandosi ai seguenti principi di diritto:

1) “In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprieta’ di piu’ persone, il comproprietario non autore dello spoglio e’ litisconsorte necessario, in quanto e’ comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria”;

2) “E’ ammissibile l’opposizione di terzo proposta – ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., comma 1 – dal comproprietario avverso la sentenza resa inter alios che abbia disposto la demolizione della cosa comune, senza la sua partecipazione al giudizio, anche qualora con la detta opposizione il pregiudizio richiesto dall’articolo 404, comma 1, citato non sia precisato e non venga chiesto il riesame della questione di merito, dal momento che il pregiudizio richiesto dalla legge, e il correlativo l’interesse ad impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, che comporta la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale”.

2. – Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

 

P.Q.M.

 

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

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