Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949. Ferma l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” (art. 18, comma 1, lettera d, legge n. 247 del 2012) – l’art. 19, al comma 1 (stessa legge), fa salva un’eccezione con riguardo all’”insegnamento o [al]la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Ai fini dell’operatività dell’eccezione alla regola generale dell’incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, la nuova legge da quindi rilievo non solo al luogo nel quale l’insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma – e ciò costituisce una novità rispetto al testo precedente – anche all’ambito disciplinare dell’insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle “materie giuridiche”. L’univoco tenore letterale dell’art. 19 non ne consente una lettura e-stensiva tale da ricomprendere nell’ambito dell’eccezione, in nome dell’unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono. Una diversa interpretazione non solo non si muoverebbe nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale, ma anche non terrebbe conto della ratio della riforma, che è quella di ammettere un’eccezione, alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione e che vale anche per i docenti e i ricercatori, soltanto là dove l’insegnamento e la ricerca (costituenti la prestazione lavorativa) si esplichino in un settore disciplinare (“materie giuridiche”) comune a quello che tipicamente caratterizza la professione di avvocato.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949 Ritenuto in fatto 1. – La Dott.ssa B.M., dipendente del Ministero dell’istruzione quale insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato part-time per 16 ore settimanali, in data 9 gennaio 2013 ha presentato richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati di Milano, a seguito del...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 ottobre 2015, n. 20750. Nel corso di una procedura fallimentare, il «carattere privilegiato» del credito professionale di un avvocato non può essere escluso perché egli operava all’interno di uno «studio di grandi dimensioni»

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 ottobre 2015, n. 20750 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2015, n. 21533. il mancato rilascio di procura alle liti determina l’inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell’atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall’art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L’atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata “come sentenza contenuto”, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell’ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2015, n. 21533 Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso del 30.4.2010, proposto ai sensi degli artt. 28-29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, M.G. – avvocato esercente la professione legale – convenne in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Milano, la società “Logikal...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 settembre 2015, n. 38944. Il difensore di fiducia, che ha rinunciato al mandato, dovrà comunque presenziare all’udienza poiché la rinuncia del difensore non ha effetto fintanto che la parte non sia assistita da nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa di cui all’art. 108 c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 settembre 2015, n. 38944 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO Paolo A – Presidente Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. GUARDIANO A. – rel. Consigliere Dott. POSITANO Gabriel – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 ottobre 2015, n. 19588. I parametri da considerare per la determinazione del valore della controversia in funzione della liquidazione dei diritti e dei compensi spettanti al difensore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 ottobre 2015, n. 19588 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 19520. Qualora nel giudizio il valore della controversia sia manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice civile, esso si determina non sulla base del credito a tutela del quale si è agito in revocatoria, ma sulla base del valore effettivo della controversia, il tutto in applicazione dell’articolo 6 del Dm 8 aprile 2004 n. 127

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2015, n. 19520 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....