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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2015, n. 19868 . Con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, l’esistenza di una valida procura costituisce presupposto indispensabile per la proposizione dell’opposizione stessa; con la conseguenza che quest’ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto opposto. In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di procura “ad litem” inesistente o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 ottobre 2015, n. 19868 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 30-6-1999 l’avv. T.M. otteneva dal Giudice di Pace di Milano decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 4.857.096, oltre interessi e spese, a saldo della prestazione professionale svolta in favore di C.G. nei giudizi...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2015, n. 19867. Il dovere di diligenza professionale cui l’avvocato e’ tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilita’ il domiciliatario non puo’ essere esonerato se non in virtu’ della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 ottobre 2015, n. 19867 Svolgimento del processo 1) La causa è stata avviata nel 1996 da C. C., che ha chiesto al pretore di Lucera sez. Apricena di far rimuovere un manufatto metallico installato dalla convenuta G. R. V. su un balcone, a distanza inferiore a quella...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2015, n. 18807. Nell’ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto soggiace al regolamento FIGC (anche per quanto concerne la necessità che l’incarico venga conferito, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Federazione) non solo quando esso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nel relativo albo, ma quand’anche esso sia stipulato tra il professionista medesimo ed un avvocato iscritto all’albo professionale ordinario. Le violazioni delle norme dell’ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, comportano comunque l’invalidità del contratto anche in base all’ordinamento dello Stato, incidendo necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo; intesa quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall’ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 settembre 2015, n. 18807 Svolgimento del giudizio Nel maggio 2005 l’avvocato S.L. conveniva in giudizio il calciatore M.A. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre accessori, a titolo di penale contrattuale relativa al mandato 13 febbraio 2003 con il quale il convenuto...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 settembre, n. 18077. La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione dovendo escludersi che il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 settembre, n. 18077 Svolgimento del processo l’Avvocato B.P. ha depositato ricorso, illustrato con successiva memoria, con il quale chiede la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, con la quale è stata confermata la decisione del COA di Verona, di applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 settembre 2015, n. 18075. Se oggetto della contestazione disciplinare sono i modi, toni ed i contenuti della missiva inviata da un avvocato ad un collega e non (se non in via indiretta) la vicenda giudiziale e stragiudiziale che l’ha determinata, l’elemento soggettivo dell’illecito va innanzitutto riguardato con riferimento all’invio ad una collega di una missiva caratterizzata dai suddetti modi, toni e contenuti, dovendo escludersi invece una rilevanza immediata e diretta – al fine di indurre ad escludere l’elemento soggettivo nell’illecito contestato – della inconsapevolezza (o della consapevolezza), da parte dell’incolpato, di determinati elementi di fatto attinenti al merito della vicenda che ha occasionato l’invio della lettera in discussione e quindi della maggiore o minore consapevolezza, da parte dell’incolpato, della fondatezza o meno delle accuse mosse alla collega con la suddetta missiva

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 settembre 2015, n. 18075 Ritenuto in fatto Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza ha comminato all’avvocato D.R.G. la sanzione dell’avvertimento avendolo ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare consistente nell’aver inviato alla collega D.L. una comunicazione nella quale le imputava una serie di negligenze professionali nella difesa di B.L....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2015, n. 18238. La determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costitui­sce esercizio di un potere discrezionale del giudi­ce che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate. In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può peraltro limi­tarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ha l’onere di dare ade­guata motivazione dell’eliminazione e della ridu­zione di voci da lui operata, allo scopo di consen­tire, attraverso il sindacato di legittimità, l’ac­certamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in rela­zione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24. Il giudice è pertanto tenuto ad indicare dettaglia­tamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non do­vute, in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta da­gli atti ed alle tariffe in relazione all’inderoga­bilità dei minimi

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2015, n. 18238 Svolgimento del processo 1 – La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 21.795 del 2006, con la sentenza indicata in epigrafe ha de­terminato le indennità di espropriazione e di occu­pazione legittima in relazione...