Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 31 agosto 2015, n. 17346

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Prof. avv. (OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. prof. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso – c.f. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. in amministrazione straordinaria, domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso c.f. (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, come da mandato a margine del controricorso c.f. (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende c.f. (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1188/2008 della Corte d’appello di Bari, depositata il 30 dicembre 2008 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. (OMISSIS), ricorrente, e avv. Di Lauro, per la (OMISSIS) s.p.a.;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. DEL CORE Sergio;

che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio di cassazione quanto alla causa del ricorrente con la (OMISSIS); rigetto del ricorso contro la Cassa avvocati; inammissibilita’ del ricorso contro il Ministero dell’economia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il prof. avv. (OMISSIS), convenuto in giudizio con azione revocatoria fallimentare dalla (OMISSIS) s.r.l. in amministrazione straordinaria, che aveva chiesto dichiararsi inefficaci pagamenti per euro 565.252,05 eseguiti in suo favore per prestazioni professionali, non si limito’ a chiedere il rigetto della domanda, ma chiamo’ in garanzia sia la (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna a tenerlo indenne dell’eventuale debito di restituzione in favore dell’attrice, sia il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, chiedendo la restituzione di quanto versato a titolo di imposte e di contributi previdenziali sui compensi che fosse eventualmente tenuto a restituire.

La domanda dell’attrice, respinta in primo grado, fu accolta invece dalla Corte d’appello di Bari, che dichiaro’ inefficaci i pagamenti controversi, ma rigetto’ la domanda proposta dal convenuto nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., dichiaro’ il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e declino’ la propria competenza per materia sulla domanda proposta nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense.

Per quanto qui ancora rileva i giudici del merito ritennero che fosse infondata la domanda di garanzia spiegata nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., perche’ il contratto di assicurazione dedotto a fondamento di tale domanda copriva solo i rischi da responsabilita’ civile del professionista, essendo del tutto estraneo all’attivita’ professionale il titolo dell’obbligo di restituzione conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare.

Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il prof. avv. (OMISSIS), che peraltro ha poi rinunciato all’impugnazione relativa alla controversia con la (OMISSIS) s.r.l. in amministrazione straordinaria; e insiste solo sull’impugnazione, affidata a cinque motivi di censura, proposta nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

La (OMISSIS) s.r.l. in amministrazione straordinaria, che aveva resistito con controricorso, ha accettato la rinuncia al ricorso proposto nei suoi confronti. Resistono invece con controricorso non solo la (OMISSIS) s.p.a. ma anche il Ministero dell’economia e delle finanze, cui il ricorso era stato notificato.

Non ha spiegato difese la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente rilevare che va dichiarata l’estinzione del processo relativo alla causa tra il prof. avv. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. in amministrazione straordinaria. La dichiarazione di estinzione non comporta pronuncia sulle spese, in quanto la rinuncia del ricorrente e’ stata accettata dalla resistente. Risultano invece aperte le controversie del prof. avv. (OMISSIS) con la (OMISSIS) s.p.a., cui si riferiscono quattro motivi del ricorso, e con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, cui si riferisce un motivo del ricorso.

La rinuncia al ricorso nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in amministrazione straordinaria determina infatti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il prof. (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 565.252,05; sicche’ il prof. (OMISSIS) ha interesse a ottenere la cassazione della sentenza nella parte in cui si e’ pronunciata sulle domande da lui proposte nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e della (OMISSIS) s.p.a..

2. Con l’unico motivo del ricorso relativo alla causa con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense il prof. (OMISSIS) deduce violazione dell’articolo 444 c.p.c., lamentando che i giudici d’appello si siano erroneamente dichiarati incompetenti per materia rispetto a una causa di competenza di una sezione specializzata del medesimo ufficio giudiziario.

Il motivo e’ fondato.

Infatti, benche’ la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense avesse eccepito la competenza per territorio del Tribunale di Roma, sezione lavoro, e’ ragionevole ritenere che i giudici d’appello abbiano inteso riconoscere come competente il Tribunale di Bari, perche’ hanno ipotizzato la possibilita’ di una mera trasformazione del rito, escludendola solo in ragione della gia’ intervenuta pronuncia del tribunale sul merito della domanda principale.

La decisione della corte d’appello e’ dunque certamente errata.

E’ errata perche’ “la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario non involge una questione di competenza, ma di semplice diversita’ del rito, risolvibile a norma degli articoli 426 e 427 c.p.c.” (Cass., sez. L, 5 maggio 1999, n. 4508, m. 526049). E’ errata perche’ “l’omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina “ipso iure” l’inesistenza o la nullita’ della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (Cass., sez. 3 , 27 gennaio 2015, n. 1448, m. 633965).

Ne consegue che la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della domanda proposta dal prof. (OMISSIS), posto che nessuna questione di validita’ della pronuncia di primo grado era stata prospettata con riferimento alla mancata applicazione del rito del lavoro.

Sul punto la sentenza d’appello deve dunque essere cassata con rinvio.

3. Sono quattro i motivi di ricorso con i quali il prof. (OMISSIS) censura la sentenza della corte barese nella parte in cui si e’ pronunciata sulla domanda da lui proposta nei confronti della (OMISSIS) s.p.a..

3.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1709, 1719, 1720, 2230, 2233, 2237 e 1917 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente omesso di considerare come coperto dall’assicurazione il pregiudizio derivante dal sopravvenuto obbligo di restituzione del compenso percepito per prestazioni professionali.

Sostiene che la sua obbligazione di restituzione del compenso percepito consegue all’accertamento del danno arrecato ai creditori concorsuali; e la responsabilita’ per questo danno e’ coperta dall’assicurazione, perche’ la percezione del compenso e’ parte essenziale dell’attivita’ professionale.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1917 e 1916 c.c., articolo 1203 c.c., nn. 3 e 5, lamentando che i giudici del merito abbiano considerato solo potenziale il danno derivante dall’obbligo di restituzione prima dell’effettiva ripartizione dell’attivo fallimentare tra i creditori.

Sostiene che il rischio assicurato attiene alla diminuzione del suo patrimonio, non al danno che egli possa avere effettivamente arrecato ai terzi. Ove in sede di ripartizione finale dell’attivo fallimentare risultasse ridotta l’entita’ del danno patito dall’assicurato, ben potrebbe l’assicuratore surrogarsi nelle sue ragioni nei confronti della procedura.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano inspiegabilmente escluso l’applicabilita’ del contratto di assicurazione in ragione della consapevole accettazione del pagamento da parte di impresa in stato di insolvenza.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano rilevato d’ufficio, senza tempestiva eccezione di parte, la natura dolosa del comportamento di ricezione del pagamento per escluderne la copertura assicurativa.

3.2- Il ricorso e’ infondato.

Tra le varie rationes decidendi esibite dai giudici del merito risulta infatti assorbente quella fondata sulla interpretazione del contratto di assicurazione, inteso nel senso che “il rischio assicurato consiste nel danno che il professionista possa aver cagionato a terzi, o al proprio cliente, per fatti colposi commessi nell’esercizio dell’attivita’ forense, o con quella connessi”.

Questa interpretazione del contratto risulta in realta’ censurata dal ricorrente solo con il primo motivo del ricorso, nel presupposto che la percezione del compenso possa essere considerata quale attivita’ professionale. Sennonche’ l’interpretazione proposta dai giudici del merito e’ del tutto plausibile, posto che nella clausola contrattuale, riprodotta in sentenza, la societa’ assicuratrice “si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio di attivita’ previste dalla Tariffa Forense in vigore al momento del sinistro”.

Del tutto ragionevolmente dunque i giudici del merito hanno ritenuto che l’assicurazione fosse limitata ai danni da responsabilita’ per colpa professionale. Ne’ questa interpretazione risulta correttamente censurata dal ricorrente.

Infatti il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, e’ del tutto generico; non puo’ essere considerato prestazione d’opera intellettuale (articolo 2230 c.c.); e non puo’ dar luogo a una responsabilita’ professionale.

Del resto non e’ la natura della prestazione remunerata a rendere revocabile L.F., ex articolo 67, il pagamento ricevuto in periodo sospetto, bensi’ la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore. Il prof. (OMISSIS) e’ stato chiamato alla restituzione in quanto creditore, non in quanto professionista. Mentre il rischio assicurato dalla societa’ (OMISSIS) e’ solo quello derivante dall’esercizio dall’attivita’ professionale. E contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, non costituisce esercizio dell’attivita’ professionale riceverne il corrispettivo.

L’impugnazione proposta nei confronti della assicurazione e’ dunque infondata gia’ nella parte in cui censura la principale ratio decidendi della sentenza impugnata. E l’incensurabilita’ di questa assorbente ratio decidendi rende del tutto irrilevanti le censure mosse dal ricorrente alle ulteriori rationes della decisione impugnata.

Il ricorso proposto nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Non c’e’ pronuncia sulle spese in favore del Ministero dell’economia, in quanto il ricorrente non ha impugnato la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo relativo alla causa intercorsa tra il prof. avv. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. in amministrazione straordinaria.

Rigetta il ricorso proposto dal prof. (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della societa’ resistente, liquidandole in complessivi euro 11.200, di cui euro 11.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Accoglie il ricorso proposto dal prof. (OMISSIS) nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, cassa la decisione impugnata in relazione a tale ricorso e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

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