Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 5 ottobre 2015, n. 19867

Svolgimento del processo

1) La causa è stata avviata nel 1996 da C. C., che ha chiesto al pretore di Lucera sez. Apricena di far rimuovere un manufatto metallico installato dalla convenuta G. R. V. su un balcone, a distanza inferiore a quella legale. La domanda è stata accolta da tribunale di Lucera con sentenza n. 91 del 2002.
La Corte appello Bari, con sentenza 26 maggio 2009, ha dichiarato inammissibile il gravame avverso detta sentenza, per tardività rispetto alla notifica della sentenza di primo grado, indirizzata alla parte presso il procuratore domiciliatario. V. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 gennaio 2010.
C. C. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

2) In tema di quesito di diritto, l’art. 47 della legge n. 69 del 2009, con il quale è stato abrogato l’art. 366-bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (Cass.26364/09; 15718/11). Pertanto l’art. 366-bis cod. proc. civ., il quale prescrive, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, che ogni motivo di ricorso per cassazione si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica ancora ai ricorsi avverso sentenze emesse prima del 4 luglio 2009 (Cass.7119/10; 20323/10).
2.1) La formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366bis cod. proc. civ. è necessaria anche nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., fondato sull’esistenza di “errores in procedendo”, allorquando la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto.
Si è ritenuto infatti che la formulazione del quesito di diritto non sia necesssaria soltanto qualora l’inosservanza delle regole processuali abbia dato luogo ad un mero errore di fatto, dovendo in quel caso la Corte di cassazione soltanto riscontrare, attraverso l’esame degli atti di quel processo, la correttezza dell’attività compiuta (Cass.19558/09).
Nel caso di specie la questione posta dalla sentenza di appello è delicata questione di diritto.
La Corte di appello ha ritenuto infatti che la notifica della sentenza di primo grado potesse e dovesse essere notificata, ai fini di far decorrere il termine breve per l’impugnazione, presso il difensore domiciliatario, restando indifferente la rinuncia al mandato intervenuta nelle more e la circostanza che la parte oggi ricorrente fosse munita di altro difensore, residente fuori distretto.
Ha dunque considerato tardiva l’impugnazione notificata dopo il decorso del termine breve dalla notifica della sentenza effettuata presso il domicilio eletto.
La questione ha vari risvolti, resi più complessi anche dalla circostanza che l’elezione di domicilio era stata effettuata “presso la persona e nello studio dell’avvocato”, così legando la domiciliazione “alla persona dell’avv. A.Z.” (sentenza pag. 6).
Era dunque indispensabile il quesito di diritto, quale elemento richiesto, a pena di inammissibilità, per delimitare i profili giuridici del ricorso avverso questa complessa decisione. 2.2) La declaratoria di inammissibilità rende quindi superfluo occuparsi funditus dei profili giuridici della questione, valorizzati anche in memoria, e sottolineare la costante interpretazione di questa Corte, secondo cui non solo la rinuncia al mandato, ma anche la sostituzione del difensore presso cui la parte aveva eletto domicilio non fa venir meno a carico di quest’ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, ivi compreso l’obbligo di informare il nuovo difensore dell’avvenuta notifica di sentenze emesse nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell’incarico (Cass. 21589/09).
Anche di recente le Sezioni Unite (si veda utilmente Cass. 15295/14) hanno ribadito il dovere di diligenza professionale cui l’avvocato e’ tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilita’ il domiciliatario non puo’ essere esonerato se non in virtu’ della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 3.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali.

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