Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 24 settembre 2015, n. 38944

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. GUARDIANO A. – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriel – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata in data 15.10.2013 dalla corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;

udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 15.10.2013 la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Padova, in data 16.3.2004, aveva condannato alle pene, principale ed accessoria, ritenute di giustizia, (OMISSIS), imputato, nella sua qualita’ di consulente aziendale e di gestore di fatto della societa’ ” (OMISSIS) S.r.l.”, del reato di cui all’articolo 216, comma 1, n. 2 e articolo 223, L.F., in relazione al fallimento della suddetta societa’, dichiarato dal tribunale di Padova con sentenza del (OMISSIS).

2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di Venezia, lamentando violazione di legge processuale in relazione agli articoli 107 e 108 c.p.p..

Rileva, in particolare, il ricorrente che, avendo in data 4.1.2004, l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia dell’imputato, rinunciato al mandato conferitogli a suo tempo dal (OMISSIS), ed essendo stato nominato, di conseguenza, quale difensore di ufficio, l’avv. (OMISSIS), nomina che veniva comunicata all’imputato il 9.1.2004, alla successiva udienza dibattimentale del 10.1.2004, l’avv. Duse Valter, nuovo difensore di fiducia del (OMISSIS), aveva chiesto termine a difesa, ai sensi dell’articolo 108 c.p.p.. Il tribunale, nel concedere il suddetto termine, disponeva, tuttavia, con ordinanza, impugnata in uno con la sentenza di primo grado dall’imputato, che il processo dovesse continuare (evidentemente sino allo spirare del termine a difesa), con il precedente difensore di fiducia, avv. Garbin, nei confronti del quale la rinuncia non aveva spiegato i suoi effetti, non essendo ancora trascorso il termine concesso a difesa, commettendo un evidente errore di diritto, in quanto il tribunale, una volta concesso il suddetto termine al nuovo difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), avrebbe dovuto convocare il gia’ nominato difensore di ufficio avv. (OMISSIS)e solo nel caso in cui quest’ultima avesse a sua volta chiesto un termine ai sensi dell’articolo 108 c.p.p., avrebbe potuto pretendere che l’avv. (OMISSIS) mantenesse la difesa dell’imputato fino allo spirare del termine a difesa ovvero nominarlo ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS).

Si e’ dunque verificata una nullita’ assoluta ed insanabile, ex articolo 179 c.p.p., comma 1, per omessa presenza del difensore dell’imputato all’udienza dibattimentale del 10.1.2004, che ha determinato la nullita’ derivata di tutti gli atti successivi ex articolo 185 c.p.p., comprese le sentenze di primo e di secondo grado.

3. Il ricorso non puo’ essere accolto per infondatezza del motivo su cui si sorregge.

4. Ed invero nessuna violazione della legge processuale appare configurabile, stante il chiaro tenore della disposizione normativa ex articolo 107 c.p.p., comma 3, secondo cui la rinuncia all’incarico ricevuto da parte del difensore non ha effetto finche’ la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’articolo 108, c.p.p..

La pendenza del termine a difesa richiesto dal difensore dell’imputato, si tratti del nuovo difensore dotato di nomina fiduciaria o del difensore disegnato d’ufficio, funge da condizione sospensiva dell’efficacia della rinuncia al mandato da parte del difensore precedentemente nominato.

La circostanza che, nel caso in esame, la nomina del difensore di ufficio abbia preceduto la nomina del nuovo difensore di fiducia, il

quale, all’udienza del 10.1.2004, aveva chiesto ed ottenuto termine a difesa, ai sensi dell’articolo 108 c.p.p., comma 1, non costituisce ostacolo all’applicazione del disposto di cui all’articolo 107 c.p.p., comma 3, posto che, da un lato la nomina del nuovo difensore di fiducia ha determinato il venir meno della nomina del difensore di ufficio, giusto il disposto dell’articolo 97 c.p.p., comma 6, (secondo cui “il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia”), dall’altro e’ stato proprio il nuovo difensore di fiducia ad avvalersi della facolta’ riconosciutagli dalla legge processuale di chiedere un termine per la difesa. Ne consegue che la presenza del precedente difensore fiduciario all’udienza dibattimentale del 10.1.2004, non puo’ dirsi avvenuta, come sostenuto dal difensore del ricorrente, a seguito di una costrizione contra legem imputabile al tribunale, trovando, viceversa, legittima giustificazione nella citata disposizione di cui all’articolo 107 c.p.p., comma 3.

Puo’, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: “il difensore di fiducia, cui sia stato revocato il mandato, dovra’ comunque presenziare all’udienza poiche’ la revoca del difensore non ha effetto fintanto che la parte non sia assistita da nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa di cui all’articolo 108 c.p.p.”.

Ne consegue che del tutto legittimamente nella menzionata udienza, svoltasi in presenza del precedente difensore, si e’ proceduto alla relativa istruttoria dibattimentale. Statuendo, infatti, l’articolo 107 c.p.p., comma 3, che la rinunzia del difensore (al pari della revoca) non ha effetto finche’ la parte non risulti assistita da un nuovo difensore (di fiducia o di ufficio) e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma del successivo articolo 108, la concessione di un termine per la difesa non determina alcuna necessita’ di rinvio dell’atto processuale da compiere e non pone alcun ostacolo al regolare corso del processo.

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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