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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25725. La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, infatti, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  5 dicembre 2014, n. 25725 Svolgimento del processo B.U. convenne, davanti al tribunale di Lecco, B.R. chiedendone la condanna al rilascio degli immobili da questo occupati, di comproprietà delle parti al 50%. Il convenuto, costituitosi, contestò la fondatezza della domanda chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata sentenza...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526. La novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in 1.11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348-ter, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno. In applicazione di tale principio alla fattispecie, pertanto, non rileva che la comunicazione dell'ordinanza di appello sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata e sia stata integrale oppur no, visto che essa è pacificamente avvenuta in tempo anteriore di oltre sessanta giorni alla proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 348-ter cod. proc. civ. e che da essa si evinceva la definizione dell'appello con le forme speciali previste dalla novella del 2012 del giudizio di secondo grado, così risultando pienamente idonea ad attivare il termine breve per impugnare, con il ricorso per cassazione, la già ben nota sentenza di primo grado.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526 Svolgimento del processo I. – E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 7.5.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 2182 del 22.11.12...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044. L'articolo 345 c.p.c., comma 3, nel subordinare l'ammissione di nuovi mezzi di prova in grado d'appello alla condizione che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero, in via alternativa, che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile, stabilisce sul piano generale il principio dell'inammissibilita' di mezzi di prova "nuovi", cioe' di mezzi di prova la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza. Il requisito dell'indispensabilita' prescritto dall'articolo 345, comma 3, cit. costituisce infatti un quidpluris rispetto a quello della rilevanza, cui l'articolo 184 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, anteriore alle modificazioni introdotte dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 355, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80) condiziona in via generale l'ammissione dei mezzi di prova, presupponendo che, in quanto di per se' sufficiente a provocare un ribaltamento della decisione, il mezzo istruttorio sia dotato di un'influenza causale piu' incisiva rispetto a quella che le prove dedotte o prodotte in primo grado hanno sulla decisione finale della controversia

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 settembre 2014, n. 20133. Qualora il giudice dell'appello dissenta dalle conclusioni del Ctu di secondo grado per aderire a quelle del Ctu di primo, non solo ha l'obbligo di fornire adeguata motivazione della sua scelta, ma deve anche indicare quali siano le parti della consulenza che non lo convincono, tutto questo tenendo anche conto dei rilievi mossi dalle parti alla prima consulenza che dunque non possono essere ignorati

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 settembre 2014, n. 20133 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 giugno 2014, n.14085. La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 giugno 2014, n.14085 MOTIVI DELLA DECISIONE Al ricorso in esame si applica, ratione temporis, la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza è stata pubblicata in data 23.6.2007. Con i primi tre motivi, la ricorrente censura le affermazioni secondo cui sarebbe incontroverso ‘che le parti...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 settembre 2014, n. 19743. Il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies cod. proc. civ., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 settembre 2014, n. 19743 Svolgimento del processo F.A. ricorre per cassazione, formulando un unico articolato motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 531/2008 che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello da lui proposto con ricorso depositato in data 10.10.2005 avverso la sentenza, emessa...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 18868. È inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di citazione in appello la cui copia notificata all'appellato sia priva della data dell'udienza di comparizione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2014, n. 18868 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott....