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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 dicembre 2015, n. 24817. In tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un’Amministrazione dello Stato, laddove l’Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all’Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l’Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente o tramite funzionario delegato, anche quella al suddetto art. 11, comma 2 che prevede la notificazione degli altri atti giudiziali e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 dicembre 2015, n. 24817 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio. 2. La Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello svolto dal...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 settembre 2015, n. 18135. Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971

Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 agosto 2015, n.17271. La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati, tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 28 agosto 2015, n.17271 Ritenuto in fatto C.E., con atto notificato il 23 ottobre 2003, proponeva appello avverso la sentenza n. 19759 del 2003 con la quale il Tribunale di Roma condannava lo stesso a rimuovere entro quindici giorni la conduttura di scarico presente nel sottotetto dell’edificio in...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 agosto 2015, n. 16317. La notifica di un provvedimento in forma esecutiva eseguita presso l’Avvocatura dello Stato, che è difensore ex lege dell’Amministrazione Statale in causa, rende la notifica medesima idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 agosto 2015, n. 16317   Svolgimento del processo S.G. adiva in data 20.10.2008 la Corte di Appello di Lecce, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. 24 Marzo 2001, n.89, al fine di ottenere l’equo indennizzo per la violazione del principio di ragionevole durata del...