Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 giugno 2015, n. 24922. Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non può essere invocato dall’imputato quale ipotesi di nullità della sentenza, poichè incombe all’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 giugno 2015, n. 24922 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ANDRONIO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2015, n. 10386. La Suprema Corte si è nuovamente soffermata sul disposto del novellato art. 434, comma 1, cod. proc. civ., norma che, per il rito del lavoro, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 cod. civ., specifica i requisiti della motivazione che il ricorso in appello deve presentare, a pena di inammissibilità del gravame

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 20 maggio 2015, n. 10386 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 giugno 2015, n.11333. In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, se la notificazione sia stata eseguita, dal punto di vista del notificante, presso il domicilio irritualmente eletto e solo in un momento successivo (e, dunque, non coevamente, cioè con attività di richiesta risultante “unico actu”, in modo che il destinatario possa percepire tale dato), sempre dal punto di vista del notificante, presso la cancelleria ed entrambe le notifiche si perfezionino, dal punto di vista del destinatario, la notifica idonea a far decorrere il termine breve è solo la prima, ancorché nei confronti del destinatario si sia perfezionata dopo l’altra, dato che l’attività notificatoria a quest’ultima relativa è stata compiuta senza che ve ne fosse la facoltà, che era stata per fatto concludente rinunciata. In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quando il difensore agente al di fuori del circondario di iscrizione, avendo eletto domicilio in un comune diverso da quello sede dell’ufficio giudiziario adito, si debba considerare ex lege domiciliato presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, si deve ritenere che tale domiciliazione, essendo prevista nell’interesse della controparte, comporti a carico di quest’ultima non già l’obbligo, ma solo la facoltà di notificare presso la cancelleria, potendo a sua scelta anche notificare presso il domicilio (sebbene irritualmente) eletto. Ne consegue che, qualora detta parte eserciti quest’ultima scelta con l’attivazione del procedimento notificatorio presso il domicilio irritualmente eletto, si deve considerare che abbia rinunciato ad avvalersi della possibilità di notificazione presso la cancelleria, potendo tale possibilità recuperarsi solo se il procedimento notificatorio così attivato non risulti perfezionato nei confronti del destinatario.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 1 giugno 2015, n.11333 Ritenuto in fatto Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito GSE), già G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione contro M.A. e l’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del 26 settembre 2013, con la quale il Tribunale...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 marzo 2015, n. 5891. Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 24 marzo 2015, n. 5891 Ritenuto che con ricorso depositato il 29, agosto 2005 presso il Giudice di pace di Nocera Terinese, C. F. chiedeva l’annullamento dei verbali di contestazione n. 02326 e 21/2005; n. 224 e n. 19/05 e n. 225 e n. 20/05 emessi dal Corpo...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 marzo 2015, n. 4259. Con l'atto di appello la parte soccombente deve sempre censurare ciascuna delle ragioni capace di giustificare da sola la decisione presa dal giudice di primo grado. Non può infatti farlo in un secondo momento nel corso del giudizio, né può addurre di aver chiesto la «riforma integrale» della sentenza, non essendo ammesse deroghe al «principio di specificità dei motivi».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 marzo 2015, n. 4259 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097. In materia del cosiddetto «filtro in appello», previsto nel 2012 per deflazionare il contenzioso, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 348-ter c.p.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 22 dicembre 2014, n. 53399. E' configurabile il caso della forza maggiore idonea a suffragare istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza nella malattia invalidante (nel caso di specie ictus cerebrale) del difensore di fiducia che gli abbia impedito di allontanarsi dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I ordinanza 22 dicembre 2014, n. 53399   Svolgimento del processo   Con sentenza in data 10.12.2012 , la Corte di appello di L’ Aquila, sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano sezione distaccata di Atessa, appellata da M.G. con la quale questi era stato dichiarato colpevole...