cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 21 luglio 2015, n. 15240

Svolgimento del processo

1. – Con ricorso notificato il 12.2.14 il Comune di Lanciano ricorre, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ed affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del tribunale di Lanciano n. 192 del 20.4.12, il suo appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ. con ordinanza della corte di appello di L’Aquila – le date della cui pronunzia e della cui comunicazione non sono indicate in ricorso – e recante accoglimento – per € 6.947,50, oltre accessori e spese – della domanda di risarcimento dei danni da caduta in una buca su strada comunale, proposta nei suoi riguardi da G.P..
L’intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione

5 2. – Può ritenersi superfluo l’esame dei motivi di ricorso [di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e dei principi in tema di responsabilità del custode …”; di “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti”], nonché delle repliche del contro ricorrente.
Infatti nel ricorso, che pur correttamente si rivolge soltanto contro la sentenza di primo grado, manca l’analitica trascrizione dell’atto di appello e la compiuta indicazione della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ.
Eppure, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione sia dei motivi di appello che della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo integrale; in tal senso v. pure: Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. ord. 12 febbraio 2015, n. 2784; Cass. 27 marzo 2015, n. 6279; Cass. ord. 30 marzo 2015, n. 6336; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876).
Poiché tali lacune del ricorso non possono essere colmate da alcun altro atto successivo, questa Corte non è allora posta in grado di operare la preliminare, invece indispensabile, verifica di cui sopra sulla base del solo ricorso.
Restano impregiudicati i seri dubbi sulla conformità della complessiva impugnazione della ricostruzione in fatto della sussistenza del nesso causale, alla stregua dell’interpretazione del nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., come operata da Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881 (che prosegue sulla linea interpretativa inaugurata da Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, quest’ultima già seguita, tra le altre, da Cass. 9 giugno 2014, n. 12928).
3. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di controparte; e va infine applicato (per carenza di discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di Lanciano al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di G.P., liquidate in € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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