cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. in persona del presidente p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), unitamente all’avv. (OMISSIS) del foro di Napoli, dal quale e’ rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore p.t. avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), unitamente all’avv. Prof. (OMISSIS) del foro di Bari, dal quale e’ rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1292/06, pubblicata il 28 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2014 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. (OMISSIS) per delega del difensore della ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per delega del difensore del controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con il rigetto del terzo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La (OMISSIS) S.p.a, propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.p.a., chiedendo l’ammissione al passivo di un credito di lire 4.034,405.690, derivante da un’operazione di finanziamento per sconto di polizza di credito commerciale posta in essere dalla societa’ fallita.
1.1. – Con sentenza del 3 settembre 2004, il Tribunale di Bari rigetto’ la domanda, ritenendo insufficiente, ai fini della prova del credito, la produzione di copia di un decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dall’opponente nei confronti della societa’ in bonis, dell’atto di precetto intimato a quest’ultima e del successivo pignoramento immobiliare, nonche’ di copia degli estratti relativi ai conti correnti, dei partitali contabili e dell’elenco dei fornitori.
2. – L’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) e’ stata rigettata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza del 28 dicembre 2006.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., la documentazione depositata dall’appellante ad integrazione di quella prodotta in primo grado, rilevando che si trattava dei documenti gia’ prodotti nel procedimento monitorio, ed osservando che nel giudizio d’appello sono ammesse esclusivamente le prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre in precedenza per cause ad esse non imputabili, nonche’ di quelle indispensabili ai fini della decisione. Premesso inoltre che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore riveste la qualita’ di terzo rispetto ai creditori ed al fallito, con la conseguente applicabilita’ dell’articolo 2704 c.c., ha rilevato che molti dei documenti prodotti erano privi di data certa; ha aggiunto che la produzione degli estratti conto e delle copie di libri e scritture contabili non e’ sufficiente ai fini della prova dei crediti degli istituti bancari e finanziari, in quanto il predetto giudizio non da luogo ad una controversia tra imprenditori; ha ritenuto inutilizzabili, in quanto fondate esclusivamente sulla predetta documentazione, le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato in primo grado; ha escluso infine la possibilita’ di attribuire valore indiziario al decreto ingiuntivo ottenuto dall’opponente nei confronti della societa’ in bonis, trattandosi di un provvedimento fondato su una cognizione sommaria, che prescinde da qualsiasi valutazione delle ragioni della controparte.
3. – Avverso la predetta sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Prioritario, rispetto all’esame del primo motivo d’impugnazione, e’ quello del secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, anche in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che, nel dichiarare inammissibile la produzione della documentazione integrativa depositata in appello, la sentenza impugnata ne ha ingiustificatamente escluso l’indispensabilita’: a suo avviso, infatti, la Corte di merito ha omesso di considerare che, in quanto attestante la genesi del credito azionato, la predetta documentazione era idonea a determinare la riforma della sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo proprio per mancanza di prova del credito.
1.1. – Il motivo e’ infondato.
La dichiarazione d’inammissibilita’ dei documenti prodotti dalla ricorrente trova infatti giustificazione nel richiamo all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui l’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel subordinare l’ammissione di nuovi mezzi di prova in grado d’appello alla condizione che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero, in via alternativa, che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile, stabilisce sul piano generale il principio dell’inammissibilita’ di mezzi di prova “nuovi”, cioe’ di mezzi di prova la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8203; Cass., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 11510; Cass., Sez. III, 20 ottobre 2010, n. 21561). In virtu’ di tale principio, la cui applicabilita’ alle prove precostituite e’ stata riconosciuta da questa Corte fin da epoca anteriore all’entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 18, (che ha modificato l’articolo 345 cit., estendendo espressamente il divieto alla produzione di nuovi documenti), l’ammissione di nuove prove nel giudizio d’appello si configura come un’eccezione alla predetta regola, che richiede una specifica motivazione da parte del giudice di secondo grado in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, non necessaria invece nel caso in cui, conformemente al principio generale, ne venga dichiarata l’inammissibilita’ (cfr. Cass., Sez. 1, 25 giugno 2010, n. 15346; Cass., Sez. 1, 21 luglio 2009, n. 16971). L’impugnazione della relativa statuizione postula a sua volta la specificazione delle circostanze, non considerate dal giudice di appello, che hanno impedito la deduzione o la produzione dei mezzi di prova in primo grado o delle ragioni, non adeguatamente valutate, per cui gli stessi devono ritenersi indispensabili ai fini della decisione; quest’ultima indicazione non puo’ tuttavia risolversi, come nella specie, nella mera affermazione dell’idoneita’ del mezzo istruttorie a fornire la dimostrazione del diritto azionato, ma richiede l’esplicitazione delle ragioni per cui esso dev’essere ritenuto idoneo a fornire un contributo determinante all’accertamento della verita’ materiale, in quanto dotato di un grado di decisivita’ e certezza tale da condurre, necessariamente ed indipendentemente dal suo collegamento con altri elementi e da altre indagini, ad un diverso esito della controversia: il requisito dell’indispensabilita’ prescritto dall’articolo 345, comma 3, cit. costituisce infatti un quidpluris rispetto a quello della rilevanza, cui l’articolo 184 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, anteriore alle modificazioni introdotte dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 355, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80) condiziona in via generale l’ammissione dei mezzi di prova, presupponendo che, in quanto di per se’ sufficiente a provocare un ribaltamento della decisione, il mezzo istruttorio sia dotato di un’influenza causale piu’ incisiva rispetto a quella che le prove dedotte o prodotte in primo grado hanno sulla decisione finale della controversia (cfr. Cass., Sez. Ili, 29 maggio 2013, n. 13432; 5 dicembre 2011, n. 26020; Cass., Sez. V, 19 aprile 2006, n. 9120).
2. – Resta conseguentemente assorbito il primo motivo, con cui la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2704 c.c., nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta in appello fosse inopponibile al fallimento, in quanto priva di data certa.
3. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 2709 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la fattispecie in esame fosse disciplinata dalla predetta disposizione, anziche’ dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articoli 52 e 93, con la conseguente esclusione, in assenza della contabilita’ della societa’ fallita, della possibilita’ di provare i crediti degl’istituti bancari o finanziari mediante la produzione degli estratti conto o di copia delle scritture contabili.
3.1. – Il motivo e’ infondato.
L’utilizzabilita’ della documentazione contabile formata dalla stessa ricorrente e’ stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata in virtu’ del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono trovare applicazione gli articoli 2709 e 2710 c.c., i quali attribuiscono efficacia probatoria ai libri contabili regolarmente tenuti, dal momento che il curatore non puo’ essere annoverato tra i soggetti considerati dalle predette disposizioni, operanti esclusivamente nelle controversie tra imprenditori che assumano la qualita’ di controparti nei rapporti d’impresa (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass., Sez. I, 9 maggio 2011, n. 10081; 17 dicembre 2010, n. 25570). Nel contestare tale affermazione, la ricorrente invoca la L.Fall., articoli 52 e 93, che disciplinano il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito ed il procedimento di verificazione del passivo, senza pero’ considerare che l’esclusione della predetta efficacia probatoria trova giustificazione proprio in tali disposizioni, per effetto delle quali il curatore, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, assume la posizione di terzo rispetto ai rapporti intercorsi tra il fallito ed i creditori, agendo non gia’ nella veste di avente causa del debitore, ma nell’esercizio della sua funzione di gestione del patrimonio fallimentare.
4. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la (OMISSIS) S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, ivi compresi euro 12.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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