Sentenza 98/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore MATTARELLA Camera di Consiglio del 26/02/2014 Decisione del 09/04/2014 Deposito del 16/04/2014 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 17 bis del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell’art. 1, c. 611°, lett. a), n. 1, della legge 27/12/2013, n....
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza dell'1 aprile 2014, n. 7519. La parte, alla quale sia stato notificato l’appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare i termini di cui agli art. 325 e 327 c.p.c.; sicché, nel caso in cui l’appello principale sia stato notificato in prossimità della scadenza dei termini medesimi, allo scopo di evitare la eventuale sanzione di inefficacia di cui all’art. 334, secondo comma, c.p.c., per il caso in cui volontariamente o involontariamente l’appellato principale (omettendo di costituirsi in giudizio o determinandone comunque le relative condizioni) avesse poi dato luogo ad una causa di inammissibilità o improcedibilità della propria impugnazione può alternativamente procedere: 1) alla iscrizione a ruolo della causa depositando la propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale entro la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c.; 2) proporre comunque la sua impugnazione con citazione notificata entro lo stesso termine
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza dell’1 aprile 2014, n. 7519 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 15241/2010 proposto da: BANCA M. SPA (OMISSIS) in persona del Direttore Territoriale Retali di Messina Centro Est Dott. N.A., elettivamente domiciliata...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 aprile 2014, n. 15158. Integra l’abuso d'ufficio il comportamento del pubblico ufficiale volto a procurare in maniera illegittima delle assunzioni ad un pubblico impiego, atteso che il profitto o il vantaggio ingiusto di natura patrimoniale è configurato dalla stessa attribuzione della posizione impiegatizia o del relativo status, a nulla rilevando che il vantaggio patrimoniale sia stato acquisito dal soggetto beneficiato in modo lecito per effetto di prestazione di attività lavorativa
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 2 aprile 2014, n. 15158 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata il GUP del Tribunale di Catanzaro ha disposto non luogo a procedere nei confronti di G.G. e M.A.P. perché il fatto non sussiste in relazione all’accusa di concorso in abuso d’ufficio (artt....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 aprile 2014, n. 15367. Oltraggio a pubblico ufficiale, l'ambito oggettivo della nuova incriminazione e' mutato, per l'inserimento nella fattispecie di presupposti fattuali qualificanti la condotta ed indicativi del fatto che cio' che viene riprovato dall'ordinamento non e' la mera lesione in se' dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a piu' persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualita' con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica. In altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto, a condizione della diffusione della percezione dell'offesa, del collegamento temporale e finalistico con l'esercizio della potesta' pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 3 aprile 2014, n. 15367 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana – Presidente Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. LIGNOLA Ferdinan –...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 aprile 2014, n. 8450. Il licenziamento del soggetto invalido, avviato al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, è legittimo solo se l'impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda venga accertata dalla apposita Commissione medica
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 aprile 2014, n. 8450 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere Dott. BUFFA Francesco –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 marzo 2014, n. 7432. In sede di esecuzione del giudicato la Amministrazione non puo' opporre la compensazione. Dunque al Fallimento debbono essere versate le somme dovute, che verranno messe a disposizione dei creditori (ed in tale sede la Amministrazione potra' fare valere la sua posizione privilegiata)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 marzo 2014, n. 7432 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496. In materia tributaria, l'unitarieta' dell'accertamento che e' alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di persone e delle associazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 articolo 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa' riguarda inscindibilmente sia la societa' che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche' tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi' gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita' di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14 (salva la possibilita' di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e' affetto da nullita' assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Poiche' nella specie in esame il contradditorio non è stato integrato nei confronti della societa' – in relazione al reddito della quale dovra' essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci – in ossequio al principio sopra richiamato, è stata annullata la pronuncia impugnata e rimessa la controversia al giudice di primo grado, affinche' provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l'integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 marzo 2014, n. 7500. Poiche' la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della societa' di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile – per carenza di capacita' processuale ex articolo 75 cod. proc. civ., comma 3 – il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una societa' che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex articolo 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della societa
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 marzo 2014, n. 7500 IMPRESA – REGISTRO DELLE IMPRESE REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 marzo 2014, n. 14616. L’obbligo imposto dal codice della strada è, dunque, quello di fermarsi e di prestare assistenza a coloro che siano rimasti feriti, indipendentemente dal fatto che tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere o da soccorrere, poiché le espressioni “eventualmente” riferita al danno e “ove necessario” riferito all’assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell’illecito l’effettiva verificazione di un pregiudizio alla persona e la concreta necessità dell’assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio e di pericolo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV Sentenza 28 marzo 2014, n. 14616 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha condannato R.G. alla pena di sette mesi di reclusione per i reati p. e p....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 aprile 2014, n. 15483. A seguito della soppressione della distinzione tra droghe pesanti e leggere, la detenzione di più tipologie di sostanze stupefacenti integra un solo reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 7 aprile 2014, n. 15483 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. FOTI Giacomo – rel. Consigliere Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott....