fallimento-impresa

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 11 marzo 2014, n. 11796

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 290/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del 04/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAPALORCIA GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4-11-2011 la Corte d’Appello di Messina, confermando quella del Gup Tribunale della stessa sede in data 6-11-2009, riconosceva la responsabilita’ di (OMISSIS), quale liquidatore della (OMISSIS) srl, dichiarata fallita il (OMISSIS), per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, avendo sottratto o distrutto le scritture contabili con lo scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
1.1. La corte territoriale riteneva non decisivo che le scritture fossero state depositate in copia presso la sezione fallimentare del tribunale di Milano, che aveva poi trasmesso gli atti per competenza a quello di Messina, in quanto la produzione era stata parziale e inidonea alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e comunque, essendo in copia, era priva di valore legale. Era esclusa la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 220 L.F., nella forma colposa, in quanto la condotta era stata finalizzata a favorire la (OMISSIS) spa, come dimostrato dal fatto che (OMISSIS) aveva omesso per lungo tempo di fornire alcuna motivazione in merito alla documentazione contabile, infine prodotta in originale, nel giudizio di primo grado, tramite la sua difesa.
1.2 L’attenuante del danno di speciale tenuita’ non era riconosciuta reputandosi la rilevanza del danno conseguente al comportamento contestato in relazione agli interessi dei creditori della societa’.
2.Ha proposto ricorso l’imputato tramite il difensore con tre motivi.
3.Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento materiale del reato. Premesso che era pacifico che (OMISSIS) non avesse depositato nei termini al curatore le scritture contabili in originale, risultava pero’ per tabulas e testimonialmente che la copia della principale documentazione contabile (atto costitutivo, statuto, libri matricola, registri dei beni ammortizzabili, elenco dei debiti scaduti e non pagati e dei crediti, estratto dell’ultimo esercizio del libro inventari) era sempre stata nella disponibilita’ del fallimento in quanto depositata al tribunale di Milano. Essa non era parziale, in quanto -consentendo di individuare l’unico creditore, la (OMISSIS), e l’unico debitore, la (OMISSIS)- permetteva la ricostruzione del movimento degli affari, mentre l’affermazione che non avesse valore legale essendo in copia era contraddetta in diritto dal principio secondo cui nel procedimento civile -quale quello fallimentare- le copie dei documenti fanno fede salvo che ne sia contestata la conformita’ agli originali, il che non era nella specie avvenuto. Inoltre la corte territoriale non aveva accertato se la condotta rientrasse, sotto il profilo oggettivo, nella previsione degli articoli 216, 217 o 220 L.F..
4. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto sussistenza dell’elemento psicologico avendo la stessa corte d’appello svalutato il fine del (OMISSIS) di occultare la distrazione in suo favore della somma di Euro 5000, mentre il fine di favorire il debitore (OMISSIS) spa era da escludere in quanto quest’ultimo risultava dall’elenco dei debitori gia’ depositato in copia al tribunale di Milano e il relativo credito della societa’ poi fallita era riportato anche nel bilancio 2005.
5. Il terzo motivo censura di vizio motivazionale il mancato riconoscimento del danno di speciale tenuita’ avendo la corte di Messina omesso in toto l’esame del relativo motivo di appello e comunque mancando i requisiti di fallibilita’ di cui all’articolo 1 L.F., ed essendo limitata l’entita’ del passivo, esclusivamente chirografario e pari a 230 mila euro, tra l’altro preesistente e non aggravato dall’attivita’ di liquidatore del prevenuto, durata poco piu’ di un anno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita rigetto.
2. La prima questione da affrontare e’ se il deposito in copia delle scritture contabili nella procedura fallimentare, nella specie dinanzi alla sezione fallimentare del tribunale di Milano, adita dal creditore (OMISSIS) spa per la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS), sia sufficiente ad evitare l’addebito di sottrazione delle stesse.
3. La corte territoriale ha gia’ risolto la questione, con argomentazioni che si sottraggono alle censure dedotte con il primo motivo, ineccepibilmente osservando che il deposito delle scritture in copia non soddisfa il relativo obbligo che incombe all’amministratore e al liquidatore della societa’ fallita per l’ovvia ragione che le copie sono prive di qualunque sostanziale valore legale, in assenza di prova della loro conformita’ all’originale.
4. Ne’ e’ possibile avallare l’assunto del ricorrente secondo cui la produzione in copia della contabilita’ in sede fallimentare sarebbe sufficiente in virtu’ del principio per il quale nel procedimento civile la produzione di documenti in copia tiene luogo dell’originale se non ne e’ contestata la conformita’. Invero tale principio, relativo al procedimento civile che ha carattere contenzioso essendo connotato dall’esercizio della pretesa dell’attore nei confronti del convenuto, non si attaglia al procedimento per la dichiarazione di fallimento che prevede la convocazione in camera di consiglio del debitore e dei creditori istanti, oltre eventualmente all’intervento del PM che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, nel quale il deposito delle scritture contabili da parte dell’imprenditore che abbia chiesto il proprio fallimento (articolo 14 L.F.) o che ne sia stato richiesto con decreto del tribunale (articolo 15 L.F.), costituisce un obbligo del fallendo avente ad oggetto il deposito degli originali, non surrogabile da quello di semplici copie.
5. Per di piu’ nella specie, come pure evidenziato dai giudici di merito, le scritture contabili che (OMISSIS) aveva fatto pervenire tramite un legale alla sezione fallimentare del tribunale di Milano, erano anche incomplete, secondo quanto rilevato dal curatore.
6. Incompletezza confermata dalla stessa elencazione fornitane nel ricorso. Tale elencazione non comprende infatti, come emerge ad una semplice lettura, una serie di scritture quali il libro giornale, il libro dei profitti e delle perdite e il libro soci, come pure gli originali delle fatture ricevute e le copie di quelle spedite, la cui obbligatorieta’ e’ prevista dagli articoli 2214 e 2421 c.c., mentre del libro degli inventari e’ indicato nell’elenco soltanto l’estratto dell’ultimo esercizio.
7. In detto elenco, poi, e’ menzionato un documento, e cioe’ l’elenco dei debitori e dei creditori, che non e’ per contro indicato tra le scritture che l’avv. (OMISSIS) aveva riferito -come risulta dalla sentenza di primo grado- di aver depositato, per conto del difensore del (OMISSIS), presso il tribunale milanese, con la conseguenza della mera assertivita’ dell’assunto secondo cui sarebbe stata possibile l’individuazione dei debiti scaduti e non pagati e dei crediti (rispettivamente verso la (OMISSIS) spa e verso la (OMISSIS) spa). Senza contare che la possibilita’ di ricostruzione del movimento degli affari non escluderebbe comunque la sussistenza del reato, non costituendo la relativa impossibilita’ evento del reato di bancarotta documentale nell’ipotesi, contestata al (OMISSIS), di sottrazione delle scritture (Cass. 43/1986).
8. La censura di mancata verifica della qualificabilita’ della condotta, sotto il profilo oggettivo, ai sensi degli articoli 216, 217 o 220 L.F., pure oggetto del primo motivo, r e’, oltre che generica, superata da quanto si osservera’ trattando le questioni relative all’elemento psicologico. 9. Tali questioni, oggetto del secondo motivo, attengono da un lato alla svalutazione da ; parte dello stesso giudice di secondo grado del fine del (OMISSIS) di occultare la distrazione in suo favore della somma di euro 5000, dall’altro all’asserita impossibilita’ di ravvisare il fine di favorire il debitore (OMISSIS) spa, in quanto incluso nell’elenco dei debitori gia’ depositato in copia al tribunale di Milano.
10. Orbene, mentre deve effettivamente darsi atto della difficolta’ di ravvisare nella condotta la finalita’ di mascherare la distrazione della non rilevante somma di cui sopra, va ricordato che il mancato deposito da parte dell’avv. (OMISSIS) dell’elenco citato, da cui risulterebbe il debito della (OMISSIS) verso la fallita, conferma il fine del (OMISSIS) di pregiudicare le ragioni dei creditori assicurando un ingiusto profitto alla stessa (OMISSIS) attraverso la sottrazione delle scritture, peraltro certamente nella sua disponibilita’ dal momento che, oltre due anni dopo la dichiarazione di fallimento, a reato da tempo consumato, ne faceva produrre dal suo legale gli originali dinanzi al Gip, come risulta dalla sentenza di primo grado.
11. Il dolo specifico va quindi ravvisato, come ben espresso nella pronuncia di primo grado e ribadito in quella impugnata, nel fine di celare il rapporto di asservimento della (OMISSIS) alla (OMISSIS) (il cui amministratore aveva tra l’altro avuto un ruolo nella scelta del (OMISSIS) quale liquidatore della (OMISSIS)), integrato dalla funzione della prima -per il resto mero guscio vuoto- di intrattenere rapporti commerciali esclusivi con la seconda (come da libro giornale prodotto in primo grado dalla difesa insieme con gli altri originali delle scritture contabili) per trasferirle, senza esigerne il corrispettivo, i servizi di traffico telefonico forniti da (OMISSIS) spa, che la (OMISSIS) non poteva acquistare direttamente, determinando, per effetto di tale meccanismo, il maturare di un ingente credito della (OMISSIS) rimasto non soddisfatto.
12. Resta da esaminare la censura di vizio motivazionale, di cui al terzo motivo, in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuita’. Al riguardo in primo luogo va respinta al mittente la doglianza secondo la quale la corte di Messina avrebbe omesso in toto l’esame del relativo motivo di appello, in secondo luogo va evidenziata l’irrilevanza dell’asserita carenza dei requisiti di fallibilita’ di cui all’articolo 1 L.F.. In conclusione il giudice di secondo grado ha correttamente valutato come rilevante -e comunque di non speciale tenuita’- il danno agli interessi dei creditori conseguente alla condotta contestata, in linea con la giurisprudenza di questa corte secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 219, comma 3, L.F., deve essere valutata in relazione non gia’ – come prospettato dal ricorrente – all’entita’ del passivo, peraltro nella specie non minimale, ma al danno causato alla massa creditoria per effetto dell’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilita’ di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Cass. 19304/2013).
13. Segue al rigetto dell’impugnazione la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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