Consiglio di Stato sezione V sentenza 21 luglio 2015, n. 3594 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9183 del 2014, proposto da: Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv. An.Ma., con domicilio eletto presso l’Ufficio...
Categoria: Sezioni Diritto
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 luglio 2015, n. 3756. Il soggetto obbligato alla caratterizzazione, all’analisi di rischio e alla bonifica o alla messa in sicurezza di un sito contaminato, ai sensi del Testo Unico dell’Ambiente, deve essere l’autore del comportamento che ha causato la contaminazione, che è concettualmente distinto dagli altri possibili soggetti coinvolti o interessati e segnatamente dal proprietario delle aree contaminate. E’ quindi necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento e la ricerca di prove certe e inequivoche, non potendo l’accertamento basarsi su mere presunzioni
Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 luglio 2015, n. 3756 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9864 del 2014, proposto da Gh.Ro. e La.Ro., rappresentati e difesi dagli avvocati Cl.Vi. ed altri, con...
Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 27 luglio 2015, n. 32744. E’inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria. Il ricorso straordinario per errore di fatto in tema di prescrizione del reato è ammissibile limitatamente a situazioni decisorie indotte dalla “esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco” (ad esempio nel semplice calcolo aritmetico dei periodi di sospensione del corso della prescrizione verificatisi nel giudizio di merito), senza estensione ai casi di pretesi errori sulla causa estintiva derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o dalle inferenze di un fatto processuale. L’apprezzamento degli effetti temporali, dinamici e sequenziali di una causa sospensiva o interruttiva della prescrizione (ex artt. 159. 160, 161 cod. pen.) implica, quasi per definizione, un tipico atto valutativo e un connesso giudizio. Un vero e proprio giudizio di valore, quindi, che può ben essere opinabile o perfino erroneo, ma che è del tutto incompatibile con i possibili errori percettivi su fatti determinati, sostanziali o processuali, cui è destinato a porre rimedio il mezzo straordinario di impugnazione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen..
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P SENTENZA 27 luglio 2015, n.32744 Ritenuto in fatto Nell’ambito di un procedimento cumulativo concernente la costituzione di un sodalizio criminoso dedito alla consumazione di una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione (turbata libertà degli incanti, corruzione propria, falsità ideologica in atti pubblici), incentrati sulla aggiudicazione di gare per l’appalto...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 giugno 2015, n. 11851. Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l’alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso. Sarà dunque compito del giudice chiamato a valutare dell’uno e dell’altro aspetto di tale sofferenza procedere ad una riparazione che, caso, per caso, nella unicità e irripetibilità di ciascuno delle vicende umane che si presentano dinanzi a lui, risulti da un canto equa, dall’altro consonante con quanto realmente patito dal soggetto – pur nella inevitabile consapevolezza della miserevole incongruità dello strumento risarcitorio a fronte del dolore dell’uomo, che dovrà rassegnarsi a veder trasformato quel dolore in denaro
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 giugno 2015, n. 11851 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente – Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere – Dott. LANZILLO Raffaella –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 agosto 2015, n. 17087. L’art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 ha introdotto e disciplinato un procedimento cautelare con funzione anticipatoria della pronuncia di merito, in particolare, rilevando che: a) i commi 3, 4 e 5, riproducono pedissequamente l’art. 669 sexies cpc, il comma 6 prevede il reclamo al giudice superiore contro i provvedimenti del giudice adito; il comma 8 richiama quoad poenam l’art. 3 88 c.p., comma 1, ma adotta la formulazione letterale di cui comma 2, relativo a chi elude 1 esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescriva misure cautelare; b) per effetto dell’introduzione (ad opera dell’art. 2, co 3, lett. e bis) nn. 2.3, del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005) del comma 6 all’art. 669 octies cpc, il mancato inizio dell’azione di merito entro un termine perentorio non comporta l’inefficacia del provvedimento cautelare; e) la stabilizzazione dell’efficacia del provvedimento cautelare anticipatorio trova il suo limite nella possibilità, riconosciuta dal menzionato comma 6 dell’art. 669 octies cpca ciascuna parte di iniziare la causa di merito cosa, attenuandosi, ma non eliminandosi, il carattere strumentale dei provvedimento stesso, in conformità col principio secondo cui qualsiasi diritto, anche se oggetto di tutela sommaria o cautelare, può formare, oggetto di cognizione piena da parte di un giudice su iniziativa, non più obbligatoria, della parte; d) la possibilità per il giudice prevista dall’art. 44, co 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998, di condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale, con la decisione che definisce il giudizio – disposizione sostanzialmente analoga a quella di cui all’art. 4, co 4, del lgs. n. 215 del 2003- “acquista significato solo se intesa come facoltà aggiuntiva del giudice cautelare di condannare la parte al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, così ottenendosi un rafforzamento ed anticipazione della tutela antidiscriminatoria, secondo l’intenzione dei legislatore”; previsione “sarebbe viceversa pleonastica se riferita alla sentenza che definisce il giudizio di merito, cui già appartiene tale potere”
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 agosto 2015, n. 17087 Svolgimento del processo Con atto notificato il 5.4.2007, l’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (UFTDU) propose azione di discriminazione collettiva, ex artt. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, innanzi al Tribunale di...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 luglio 2015, n. 14691. Al giudice la possibilità di determinare il valore della lite secondo la propria discrezionalità ove l’applicazione dei criteri sanciti nel codice di rito portino a risultati manifestamente sproporzionati rispetto al valore effettivo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 luglio 2015, n. 14691 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 luglio 2015, n. 14727. Il trasferimento del genitore assegnatario comporta la revoca dell’assegnazione della casa familiare; il figlio maggiorenne non autosufficiente, già convivente con lui, potrà chiedere ai genitori il mantenimento, che dovrebbe permettergli anche di procurarsi un nuovo alloggio, senza poter pretendere di continuare ad abitare nella casa medesima
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 luglio 2015, n. 14727 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 agosto 2015, n. 17072. L’apposizione della canna fumaria e della struttura di copertura della stessa immuta lo stato della cosa comune eccedendo i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c., impedendo un analogo uso da parte di questi ultimi ed anzi sottraendo al loro uso, assicurato dal possesso, il relativo beneficio derivante dalla libertà da ingombri della porzione del bene comune. L’uso particolare che il comproprietario faccia del bene comune non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione però che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del bene medesimo un analogo uso particolare. La sentenza impugnata da conto proprio della inesistenza di tale condizione ed in particolare della alterazione della destinazione naturale dell’area occupata con la struttura contenente la canna fumaria e per tale ragione ha ritenuto commettere molestia la società che aveva immutato lo stato di fatto degradando gravemente l’estetica dell’edificio ed alterando precedenti facoltà di utilizzazione da parte degli altri condomini
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 agosto 2015, n. 17072 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel febbraio 2003 C.M. e B.D. evocavano, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’Immobiliare ABITARE BOLOGNA DUE s.r.l. esponendo che la società convenuta aveva apposto sul muro comune una canna fumaria, nell’ambito di una corte di...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 luglio 2015, n. 14737. Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 luglio 2015, n. 14737 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella –...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2015, n. 14807. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro medesimo ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 luglio 2015, n. 14807 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana...