Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 novembre 2015, n. 44765 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. CITTERIO Car – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluig – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott....
Categoria: Sezioni Diritto
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 novembre 2015, n. 46460. La violazione di domicilio è configurabile anche nella condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà dei titolare dello jus excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell’agente, il quale frequenti o si ritenga autorizzato a frequentare l’abitazione dei soggetto passivo. Il carattere illecito delle intenzioni dell’agente rende irrilevante la clandestinità o non dell’accesso. Ma laddove l’accesso sia stato pacificamente realizzato attraverso l’inganno, l’art. 614 cod. pen., non richiede alcun altro requisito. E ciò non per caso, visto che il ricorso ad artifici per introdursi in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen. con l’apparente consenso del titolare può ragionevolmente spiegarsi solo con la volontà di sottrarsi all’esercizio dello jus exciudendi di quest’ultimo
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 novembre 2015, n. 46460 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/10/2014 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva assolto Rosario S. dai reati di cui agli artt. 612, comma secondo, cod. pen., in relazione all’art. 339 cod. pen. (capo...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 novembre 2015, n. 46385. L’amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in virtù del quale ha l’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l’incolumità di terzi. La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40, comma secondo, cod. pen.) per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è necessario, cioè, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com’e nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore. L’amministratore di condominio in quanto tale assume, dunque, una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea. Da ciò quindi consegue la responsabilità per omessa rimozione del pericolo cui si espone l’incolumità di pubblica di chiunque acceda in quei luoghi, e per l’eventuale evento dannoso che è derivato causalmente dalla situazione di pericolo proveniente dalla scarsa o dativa manutenzione dell’immobile.
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 novembre 2015, n. 46385 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con sentenza del 3.3.2015, confermava – con condanna alle ulteriori spese del grado e a quelle della parte civile – la sentenza resa dal Giudice di Pace di Acerra il 6.3.2014 con...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 ottobre 2015, n. 21090. In relazione alla morte di un paziente ricoverato a seguito di un gravissimo infortunio sul lavoro; accertata una potenziale incidenza causale delle negligenze o imprudenze, occorreva che la struttura ospedaliera, non limitandosi certo alla valutazione della diagnosi di accettazione ma sollecitando specifiche ulteriori indagini in questa direzione specifica o fornendo al riguardo affidabili elementi istruttori, desse la prova che, nonostante quegli inesatti adempimenti, la morte sarebbe giunta egualmente: valutazione prognostica da riferirsi al fatto della sopravvivenza del paziente per diverse ore ed al suo aggravamento proprio nella parte finale della degenza al pronto soccorso ed in camera operatoria
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III sentenza 19 ottobre 2015, n. 21090 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente – Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere – Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 novembre 2015, n. 23670. La vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo ma l’adempimento di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 19 novembre 2015, n. 23670 Ritenuto in fatto S.V. e P.R. , con atto di citazione del 6 luglio 2000, premesso che con atto pubblico del 6 giugno 1998 avevano venduto a G.M.R. una casa di abitazione con circostante giardino sita in (omissis) per il presso di L....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5297. In tema di accesso agli atti della P.A., art. 6, primo comma, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, prevede che: “qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta”. La norma non ha contenuto propriamente innovativo in quanto si limita ad esplicitare il principio di leale collaborazione fra Amministrazione e cittadini, in base al quale questa non può frapporre ostacoli privi di significato sostanziale alle istanze degli associati. Sulla base del principio richiamato l’Amministrazione non può quindi limitarsi a prendere atto dell’irregolarità dell’istanza (nella specie, perché presentata dall’avvocato in difetto di procura espressa), restando conseguentemente inerte, costituendo invece suo obbligo rappresentare i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta, in modo da indirizzarla nei termini ritenuti corretti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5297 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 3521 del 2015, proposto da: Comune di Monteroni di Lecce in persona del Sindaco in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5299. Poiché non sussiste incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, analogamente si deve ritenere che non possa sussistere incompatibilità di un dirigente dell’ente locale che abbia svolto le funzioni di presidente del seggio e di responsabile del procedimento, al quale sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2445). Tra i poteri dell’Organo che procede all’approvazione degli atti di gara rientrano anche quelli di verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge sottostanti e quindi anche quello di accertare la sussistenza del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 163 del 2006
Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5299 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7974 del 2012, proposto da: La. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5300. L’istituto dell’onere reale sulle aree inquinate, introdotto per la prima volta nell’ordinamento dal d. lgs. n. 22/97 e regolato dal d.m. n. 471/99, è stato reiterato dall’articolo 253 (oneri reali e privilegi speciali) del d.lgs. n. 152/2006. Il d.lgs. n. 152/2006 apporta significative e opportune modifiche a quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/97 e dal d.m. n. 471/99 che meglio garantiscono il proprietario (in particolare, l’art. 244, comma 3, in base al quale l’ordinanza con la quale la Provincia diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere al fine di mettere in atto gli interventi previsti dalla normativa sulle bonifiche, “è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253”). Né il d.lgs. n. 152/2006, né la previgente normativa dettata dal d. lgs. n. 22/1997, definiscono con precisione le caratteristiche dell’onere reale o gli obblighi che ne derivano. Tale istituto, inoltre, non solo non risulta disciplinato dal codice civile, ma non ha ancora trovato una sistemazione definitiva in dottrina. La caratteristica dell’onere reale è, comunque, l’ambulatorietà passiva che accomuna l’istituto alla obligatio propter rem per il fatto che segue l’immobile, per cui chiunque subentri nel diritto reale subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza (a tal fine è prevista la trascrizione dell’onere nei Registri immobiliari e l’annotazione sul certificato di destinazione urbanistica).Gli obblighi scaturenti dalla costituzione dell’onere reale sono particolarmente gravosi per il proprietario dell’area che potrebbe subire anche l’esproprio dell’area inquinata. Ne consegue che l’intera disciplina non può che essere di stretta interpretazione e non può prescindere dalla rigida osservanza del procedimento dettato dal legislatore. Ciò implica, da un lato, che vi sia certezza sullo stato di inquinamento del sito e dall’altro che sia notificata al responsabile dell’inquinamento e al proprietario del sito interessato dall’inquinamento la diffida a provvedere ad effettuare le opere di disinquinamento e di messa in sicurezza. Intimamente connessa alla diffida è la situazione di “inerzia” del responsabile dell’inquinamento (o la sua mancata individuazione) e/o l’inerzia del proprietario incolpevole o di eventuali altri soggetti interessati
Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4748 del 2006, proposto dalla s.r.l. Be., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 novembre 2015, n. 44589. Al mobbing in ambito lavorativo è applicabile l’art. 572 c.p. purché vi sia con la vittima un rapporto di “para-familiarità”. Il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. può trovare applicazione nei rapporti di tipo lavorativo alla condizione che sussista il presupposto della “para-familiarità”, intesa come sottoposizione di una persona alla autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie e comuni alle comunità familiari, nonché di affidamento, fiducia e soggezione del sottoposto rispetto all’azione di chi ha la posizione di supremazia
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 novembre 2015, n. 44589 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovann – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere Dott. VILLONI O – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 ottobre 2015, n. 43943. La tardività della denuncia per maltrattamenti contro familiari e conviventi non esclude l’attendibilità delle accuse; le persone offese nei reati commessi nell’ambito familiare sono spesso restie ad esternare le vicende subite a causa sia dei sentimenti contrastanti che provano per il maltrattante sia della possibile dipendenza psicologica ed economica dal partner.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 30 ottobre 2015, n. 43943 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. BASSI A. – rel. Consigliere Dott. PATERNO’...