Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 14 luglio 2015, n. 14727

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5276-2013 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 223/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 5.12.2012, depositato il 13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, tra (OMISSIS), da un lato e la moglie (OMISSIS) e la figlia delle parti (OMISSIS), dall’altro, il Tribunale di Marsala, con provvedimento 26/04/2012, revocava il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie e la condannava a restituire l’immobile al marito.

La Corte d’Appello di Palermo, con provvedimento in data 13/12/2012, confermava tale provvedimento, impugnato dalla figlia delle parti, (OMISSIS).

Ricorre per cassazione la figlia delle parti. Resiste con controricorso il padre.

Non si ravvisano violazioni di legge.

La Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 308 del 2008) ha gia’ avuto modo di pronunciarsi sulla legittimita’ dell’articolo 154 quater c.c. (oggi articolo 337 sexies c.c.), la dove la norma prevede la revoca dell’assegnazione, quando il coniuge cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. La Corte Costituzionale ha interpretato la norma, nel senso che comunque debba essere salvaguardato l’interesse del figlio minore o maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Nella specie, e’ da ritenere che il pacifico trasferimento della madre assegnataria, comporti necessariamente il venir meno dell’assegnazione della casa. La figlia maggiorenne, priva di reddito, sara’ ovviamente legittimata a richiedere ai genitori il mantenimento, che dovrebbe permetterle di procurarsi un nuovo alloggio, posto che, tra l’altro, il padre, tornando nella disponibilita’ dell’immobile, vedra’ accresciuta la sua disponibilita’ economica.

Va pertanto rigettato il ricorso.

La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio tra le parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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