Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 marzo 2024| n. 5543.
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del “forum destinatae solutionis”, ma anche agli effetti della “mora ex re”, la liquidità dell’obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all’“an” ed al “quantum”