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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17 marzo 2014, n.1312. L’art. 1, comma 13, del d.l. n. 135 del 2012, non corrisponde all’attribuzione di una potestà, che consente all’Amministrazione – già parte di un rapporto contrattuale a regolazione civilistica – di intervenire ab extra sul rapporto stesso in forma e modalità autoritativa, in modo tale da svincolarsi dagli obblighi contrattuali assunti per affermate esigenze di interesse pubblico. Non confermano tale indirizzo, infatti, né il testo, né la ratio della norma in esame: il primo, in quanto assegna in modo esplicito all’Amministrazione un “diritto” di recesso e la seconda, coincidente con la possibilità di ottenere prestazioni “migliorative”, in base ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, viene perseguita con una fattispecie di recesso unilaterale del contratto, che costituisce mera specificazione di quanto comunque consentito al committente, nell’ambito dei contratti di appalto, a norma dell’art. 1671 Cod. civ.

CONSIGLIO DI STATO sezione VI sentenza 17 marzo 2014, n.1312 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2013, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Sisma s.r.l., rappresentata e difesa...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 50 del 14 marzo 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale)

  Sentenza   50/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore GROSSI Camera di Consiglio del 12/02/2014    Decisione  del 10/03/2014 Deposito del 14/03/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 3, c. 8° e 9°, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23. Massime: Atti decisi: ordd. 206/2012, 49, 78, 169 e 225/2013 SENTENZA N. 50 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014, n. 6032. La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria; inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  14 marzo 2014, n. 6032 Ritenuto in fatto e in diritto 1.- A.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza della Corte di appello di Perugia (depositata il 14.5.2012) con la quale è stata rigettata la sua domanda di delibazione...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 marzo 2014, n. 5786. Risoluzione del contratto di locazione stante la previsione contrattuale che il canone di locazione dovesse essere pagato in contanti presso il domicilio della locatrice avendo invece la conduttrice sempre pagato a mezzo bonifico bancario, senza autorizzazione della locatrice

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 marzo 2014, n. 5786 Svolgimento del processo Con sentenza del 24 maggio 2007 la Corte di appello di Reggio Calabria, premesso: 1) l’art. 7 del contratto di locazione intercorso tra la Parigi s.r.l. e S.M. prevedeva espressamente che il canone di locazione dovesse esser pagato in contanti,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 marzo 2014, n. 5243. In caso di infortunio conseguente ad un sinistro stradale, il giudice, nella quantificazione del risarcimento del danno, deve sempre procedere ad «una adeguata e reale personalizzazione» del danno non patrimoniale subito dalla vittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 marzo 2014, n. 5243 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....