Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 aprile 2014, n. 8940 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott....
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 5 maggio 2014, n. 9573. Nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 5 maggio 2014, n. 9573 Ritenuto in fatto e in diritto – che, con citazione del 22 gennaio 2010, M.D. nonché M. e P.S., in nome proprio ed in qualità di eredi (rispettivamente madre, sorella e fratello) del defunto Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano F.S., convenivano in giudizio, innanzi...
Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 5 maggio 2014, n. 9570. Ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall'art. 2 del D.Lgs n. 546/1992" ed avere puntualizzato che tale disciplina non resta condizionata in senso limitativo dall'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del medesimo D.Lgs. n.546/1992, ha espressamente affermato che la mancanza di uno di tali atti, non preclude l'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qualvolta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 del codice di procedura civile
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 5 maggio 2014, n. 9570 Svolgimento del processo L’Avvocato D.G.A. , quale creditore della srl Abaco in liquidazione, intraprese procedura di espropriazione presso terzi, iscritta al n. 4278/2011, notificando all’Agenzia Entrate, atto di pignoramento di presunti crediti tributari vantati dalla citata società nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria dello...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9286. Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 CC espressione del più generale potere di cui all'art. 115 del codice del rito, dà luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 CC di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9286 Svolgimento del processo Con citazione 24.6.1997 T.A. conveniva davanti al Tribunale di Parma E.R.E. sri e premesso di aver stipulato il 2.9.1996 un contratto di appalto per l’esecuzione di opere di finiture esterne ed interne di un edificio in Parma via Bixio 115,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2014, n. 9623. La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio di secondo grado tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza di appello eventualmente pronunciata; l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 5 maggio 2014, n. 9623 Ritenuto in fatto Con atto regolarmente notificato in data 3.05.94 C.L. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Latina, V.A. deducendo di essere proprietaria di un villino – sito nel comune di (omissis) – che aveva acquistato con rogito notaio D’Agostino del 19.10.90,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9278. In tema di preliminare è infondata la dedotta violazione dell'art. 1497 c.c. con riferimento all'esistenza del vincolo paesaggistico; il vincolo doveva essere conosciuto dal promissario acquirente perché i vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli in tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, secondo l'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9278 Svolgimento del processo Con citazione in data 8/3/1990 M.P. conveniva in giudizio F.G. assumendo: – che con contratto preliminare del 23/6/1989 egli aveva promesso di acquistare dal convenuto un immobile in costruzione libero da oneri e privilegi con contestuale versamento di lire...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9283. La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno,in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione. Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale" in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c., Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona,dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9283 Svolgimento del processo Con sentenza 22.12.04 il Giudice di Pace di Milano confermava “l’ordinanza 3.9.1997 del Tribunale di Milano” ed, in accoglimento della domanda degli attori, G.G. ed A.E. ,ordinava ai convenuti Ca.Ca. e C.O. , quali eredi di C.B. , deceduto...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 aprile 2014, n. 9498. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. La quota ereditaria di immobile, appartenente alla famiglia del marito, liquidata dal marito stesso, con versamento a lei di una cospicua somma, può compensare le eventuali diminuzioni, peraltro non provate, di reddito della moglie (in sede di separazione consensuale, del resto, entrambi i coniugi avevano dichiarato di essere autosufficienti economicamente).
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 aprile 2014, n. 9498 Osserva In un procedimento di divorzio, tra B.M. e R.A., la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza in data 13/05/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, escludeva l’assegno in favore della moglie. Ricorre per cassazione la B.. Resiste con controricorso il...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 aprile 2014, n. 9369. L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 aprile 2014, n. 9369 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito ritrascritta riportandosi tra parentesi quadra le correzioni derivanti da errori materiali: «1. Con sentenza n.6998/2003 il Tribunale di Roma, nella contumacia del Condominio di via Cavour...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 aprile 2014, n. 9368. In tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta; l'art. 6, primo comma, seconda parte, della tariffa forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 aprile 2014, n. 9368 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito n’trascritta, riportandosi tra parentesi quadra le correzioni conseguenti ad errori materiali: «1. Con sentenza depositata il 10 maggio 2012 la Corte di appello di Catania – rigettando...