cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 28 aprile 2014, n. 9369

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito ritrascritta riportandosi tra parentesi quadra le correzioni derivanti da errori materiali:
«1. Con sentenza n.6998/2003 il Tribunale di Roma, nella contumacia del Condominio di via Cavour 295, Roma, condannava, in solido tra loro, M.C., A.F., A.F., quali eredi di F.F. e la s.d.f. C. e P., al pagamento in favore della Sartoria R. di R.M. e C. s.n.c. (di seguito, brevemente, Sartoria R.), a titolo di risarcimento danni, della somma di € 51.000,00 oltre accessori; condannava, inoltre, la S.A.I. s.p.a. (poi Fondiaria S.A.I. s.p.a.) a tenere indenne la s.d.f. C. e P. dalle conseguenze economiche riconnesse alla riconosciuta soccombenza nei confronti della Sartoria R..
La decisione, gravata da impugnazione della Fondiaria S.A.I., era parzialmente riformata con sentenza n. 3096/2012, con la quale la Corte di appello di Roma rigettava la domanda di manleva della s.d.f. C. e P. nei confronti della Fondiaria S.A.I. con compensazione delle spese del grado.
2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione M.C., A.F. e A.P. contro la Sartoria R. e nei confronti della Fondiaria-S.A.I., del Condominio di via Cavour 295 Roma, della s.d.f. C. e P. formulando un unico motivo: violazione ed errata applicazione dell’art. 334 cod. proc. civ..
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
4. Il ricorso si incentra sul punto della decisione impugnata in cui la Corte di appello – premesso che «l’impugnazione incidentale (anche se non definitiva ex professo tale in quanto le appellate si limitano a chiedere la riforma della sentenza impugnata dalla Compagnia) delle C./F. ha verbatim carattere meramente adesivo dell’impugnazione principale della Compagnia di assicura ione S.A.L» – ha evidenziato che detta impugnazione era tardiva (sentenza pubblicata il 22 febbraio 2003, comparsa di costituzione in appello datata 16 settembre 2004) e quindi inammissibile, in forza del principio secondo cui «l’appellato il quale, costituendosi, chieda l’accoglimento del gravame per le medesime ragioni fatte valere dell’appellante, formula una impugnazione il cui interesse non sorge dall’impugnazione principale, con la conseguenza che essa non può essere proposta nel termine previsto dall’art. 334 cod. proc. civ. per l’impugnazione incidentale tardiva. (Cass. 25 gennaio 2008, n. 1610; Cass. 10 marzo 2008, n. 6284)»
Parte ricorrente non pone in discussione che il proprio appello non fosse inteso a contrastare, bensì ad aderire a quello della S.A.I. (se non altro, laddove detto appello principale poneva in discussione i fatti costitutivi della domanda risarcitoria), ma assume che la decisione viola il principio affermato da SS.UU. n. 24627/2007 e osserva che, nella specie, il proprio interesse ad appellare sorgeva dall’appello della S.A.I. in quanto l’impugnazione principale «specialmente se accolta» (come è avvenuto) «nella parte in cui tendeva a escludere o limitare la garanzia sancita dalla sentenza di primo grado in favore del condebitore solidale (la insolvente società di fatto C. e P.) avrebbe certamente compromesso gli interessi» di esse appellanti incidentali.
5. Il ricorso non merita accoglimento, pur occorrendo integrare la decisione impugnata nei termini che seguono.
Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria – che si verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dall’attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare – l’azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, sicché le due cause sono distinte e scindibili. Tale autonomia fa sì che, nella specie, l’impugnazione principale della S.A.I. afferente il capo della condanna a manlevare la s.d.f. C. e P. (convenuta – come emerge dallo stesso ricorso – in altra causa poi [riunita] a quella proposta nei confronti delle odierne ricorrenti) non consentiva alle altre obbligate, C./F. di proporre impugnazione incidentale tardiva avverso il capo di sentenza di condanna a loro carico al risarcimento del danno nei confronti dell’originaria attrice, non applicandosi in tal caso il disposto dell’art. 334 cod. proc. civ.. Invero il ricorso incidentale, proposto in cause scindibili nei confronti di una parte che non abbia proposto ricorso principale, è inammissibile se notificato oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (o di cui all’art. 327 cod. proc. civ.) (Cass. 07 gennaio 2009, n. 50; anche per fattispecie similari a quella di cui trattasi: Cass. 20 gennaio 2010, n. 920; Cass. 07 settembre 2009, n. 19286).
E’ ben vero che sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale. (Cass. civ., Sez. Unite, 27 novembre 2007, n. 24627; cfr. anche Cass. 29 marzo 2012, n. 5086). Deve, tuttavia, trattarsi di un interesse giudico e non già di mero fatto, come quello prospettato dalle odierne ricorrenti sul presupposto dell’eventuale insolvenza dell’altra coobbligata (garantita dalla c.ia di assicurazione, appellante principale). Invero, nel caso di specie, l’interesse ad impugnare delle odierne ricorrenti derivava dalla sentenza (non impugnata in termini) e non già dall’impugnazione principale che poneva in discussione l’assetto giuridico relativo a un rapporto (quello di assicurazione tra la s.d.f. C. e P. e la S.A.I.) cui le stesse ricorrenti (già appellanti incidentali tardive) erano assolutamente estranee. Il fatto che la c.ia di assicurazione avesse messo in discussione anche la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda della Sartoria R. non rimetteva in termini le odierne ricorrenti a proporre impugnazione nei confronti dell’originaria attrice, proponendo un’impugnazione correttamente definitiva di tipo adesivo dalla Corte di appello.
Sotto questo profilo – una volta che è stata accolta la principale censura della c.ia di assicurazione con riguardo all’insussistenza della garanzia impropria (con conseguente assorbimento delle questioni relative al rapporto garantito) – correttamente è stata ritenuta inammissibile l’impugnazione incidentale adesiva tardiva.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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